Non ha alcuna rilevanza giuridica il fatto che nel corso del dibattito tecnico di un giudizio di contraffazione di brevetto, il titolare di un brevetto abbia formulato un set di rivendicazioni emendate e le abbia sottoposte al Giudice, ma solo in via subordinata e senza alcuna rinuncia al testo delle rivendicazioni come concesse dall’EPO poichè, in linea generale, oggetto del giudizio è la validità della privativa, come originariamente concessa ed in ipotesi emendata, con specifico atti di volontà in tal senso, mediante una richiesta ex art. 79,III CPI mentre quella processuale non è certo la sede in cui può essere demandata all’autorità giudiziaria la costruzione di una valida privativa, scegliendo a sua discrezione tra più proposte alternative, attività di natura amministrativa, come tale di competenza degli uffici brevetti.