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3 settembre 2018

Carattere distintivo del marchio di forma e imitazione servile confusoria. Presupposti della concorrenza sleale parassitaria e della responsabilità precontrattuale

Il carattere distintivo della forma di un prodotto – che non si limita a differenziare un prodotto da un altro, ma che è invece idonea ad indicare al consumatore l’origine imprenditoriale del prodotto – deve esprimersi in maniera inusuale ed originale rispetto alla specifica categoria di prodotto che essa dovrebbe caratterizzare, nel senso che essa dovrebbe essere in grado di attirare per se stessa l’attenzione del consumatore medio, tenuto conto che non è abitudine propria di tale categoria di soggetti presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione rivelandosi essere meno idonei ad essere percepiti come segno distintivo in quanto – come nel caso di specie – attinenti ad un elemento strutturale del prodotto stesso e non autonomo da esso come i marchi denominativi e figurativi.

Perché sussista la concorrenza sleale per imitazione servile è necessario che l’identità tra i due prodotti investa forme o elementi esteriori non banali né standardizzati, idonei pertanto ad essere percepiti presso il pubblico di riferimento come distintivi dell’origine imprenditoriale del prodotto di cui si lamenta l’imitazione.

L’illecito di concorrenza sleale parassitaria presuppone una ripresa di più iniziative commerciali ed imprenditoriali del concorrente.

Perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale di cui all’art. 1337 c.c. è necessario che le trattative tra le parti siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto, che esse siano state interrotte senza un giustificato motivo dalla parte cui si addebita detta responsabilità e che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.

Fonte: Giurisprudenza delle imprese