• Diritti d'autore e diritti connessi - Aspetti generali

15 novembre 2018

Una sentenza … senza gusto; ovvero della (mancata) tutela del diritto d'autore del sapore degli alimenti

​di Gilberto Cavagna

All'esito del ricorso promosso dalla Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Corte di appello d'Arnhem-Leeuwarden, Paesi Bassi) in relazione alla vertenza tra Levola Hengelo B. V. e Smilde Foods B. V. e avente ad oggetto la pretesa violazione del diritto d'autore attinente al sapore di una crema spalmabile con formaggio ed erbe fresche, dal nome "Heks'enkaas", la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto che il sapore di un alimento non potesse essere tutelato dal diritto d'autore e che una normativa nazionale non possa essere interpretata in modo da conferire a un tale sapore una tale tutela.

Con decisione del 13 novembre 2018, la Corte ha infatti evidenziato come il sapore di un alimento possa essere tutelato dal diritto d'autore solo se qualificato come "opera" ai sensi della direttiva 2001/29 sulla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, il ché implica un'espressione dell'oggetto della tutela identificabile con sufficiente precisione e obiettività, quand'anche tale espressione non fosse necessariamente permanente.

Come rilevato dalla Corte, infatti, da un lato le autorità competenti a garantire la tutela dei diritti esclusivi inerenti al diritto d'autore devono poter conoscere con chiarezza e precisione gli oggetti in tal modo protetti, e così anche i singoli, segnatamente per gli operatori economici, che devono poter individuare con chiarezza e precisione gli oggetti tutelati a favore di terzi, in particolare di concorrenti; dall'altro, la necessità di evitare qualsiasi elemento di soggettività nel processo di identificazione dell'oggetto tutelato, pregiudizievole per la certezza del diritto, implica che quest'ultimo possa essere oggetto di un'espressione obiettiva e precisa.

Più in particolare, per la Corte "non vi è possibilità di procedere ad un'identificazione precisa e obiettiva per quanto riguarda il sapore di un alimento. Infatti, a differenza, ad esempio, di un'opera letteraria, pittorica, cinematografica o musicale, la quale è un'espressione precisa e obiettiva, l'identificazione del sapore di un alimento si basa essenzialmente su sensazioni ed esperienze gustative soggettive e variabili, in quanto dipendono, in particolare, da fattori connessi alla persona che assapora il prodotto in esame, come la sua età, le sue preferenze alimentari e le sue abitudini di consumo, nonché l'ambiente o il contesto in cui tale prodotto viene assaggiato”. Inoltre, “non è possibile, con i mezzi tecnici disponibili allo stato attuale dello sviluppo scientifico, procedere ad un'identificazione precisa e obiettiva del sapore di un alimento, che consenta di distinguerlo dal sapore di altri prodotti dello stesso tipo".

Alla luce di tali considerazioni la Corte ha quindi negato che il sapore di un alimento potesse essere tutelato dal diritto d'autore e che una normativa nazionale possa essere interpretata in modo da conferire a un tale sapore una tale tutela. Una sentenza rigorosa, ma dal sapore amaro per i creatori di alimenti.
 


Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
Studio Legale Negri-Clementi