• Diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

17 settembre 2018

La messa in rete di una fotografia precedentemente pubblicata, senza restrizioni, necessita sempre dell’autorizzazione del titolare del diritto d'autore

di Alessandro La Rosa

Con sentenza del 7 agosto 2018 (C-161/17 - Land Nordrhein-Westfalen contro Dirk Renckhoff), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata, positivamente, sulla questione "se la messa in rete su un sito Internet di una fotografia precedentemente pubblicata, senza restrizioni e con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, su un altro sito Internet, costituisca una «comunicazione al pubblico", ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29".

Il caso sottostante alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte aveva ad oggetto la pubblicazione di una fotografia su un sito Internet di un istituto scolastico, utilizzata a titolo illustrativo nell'ambito di un progetto curato da un'alunna di tale istituto che aveva previamente scaricato la fotografia da un altro sito web, sul quale la stessa era stata originariamente pubblicata con l'autorizzazione del suo autore. Quest'ultimo aveva quindi sostenuto di aver concesso un diritto d'uso solamente al gestore del primo sito Internet, afferma che la messa in rete della fotografia sul sito Internet della scuola costituiva invece una violazione del suo diritto d'autore.

La Corte, dato per assunto che il caricamento su un sito Internet costituisca atto di messa a disposizione, e premesso che "dai considerando 4, 9 e 10 della direttiva 2001/29 discende che quest'ultima persegue quale obiettivo principale la realizzazione di un livello elevato di protezione a favore degli autori", e che "la nozione di «comunicazione al pubblico» dev'essere intesa in senso ampio, come espressamente enunciato dal considerando 23 di tale direttiva", passa ad esaminare il nodo principale della questione, ovverosia se tale atto di "comunicazione" "sia rivolto ad un «pubblico nuovo», vale a dire a un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dal titolare del diritto d'autore nel momento in cui ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera al pubblico".

Su questo tema una prima considerazione della Corte (con richiamo, sul punto, alle proprie precedenti sentenze del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 30; del 16 novembre 2016, Soulier e Doke, C‑301/15, EU:C:2016:878, punto 33, e del 14 giugno 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, punto 20) riguarda il fatto che, oltre ad avere il diritto di esprimere il proprio consenso alla comunicazione di una propria opera al pubblico, gli autori "dispongono, in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, di un diritto di natura precauzionale che consente loro di frapporsi tra eventuali utenti della loro opera e la comunicazione al pubblico che detti utenti potrebbero ritenere di effettuare, ciò al fine di vietarne la stessa".

Ebbene secondo la Corte "un siffatto diritto di natura precauzionale sarebbe privo di efficacia pratica nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere che la messa in rete, su un sito Internet, di un'opera precedentemente pubblicata su un altro sito Internet e con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore non costituisca una comunicazione ad un pubblico nuovo. Infatti, siffatta messa in rete su un sito internet diverso da quello su cui è stata effettuata la comunicazione iniziale potrebbe avere l'effetto di rendere impossibile o, per lo meno, considerevolmente più difficile l'esercizio da parte del titolare del suo diritto, di natura precauzionale, di richiedere la fine della comunicazione della medesima, eventualmente, rimuovendo l'opera da tale sito Internet sul quale quest'ultima è stata comunicata con la sua autorizzazione o revocando l'autorizzazione precedentemente accordata ad un terzo."

La Corte attribuisce dunque considerevole importanza al fatto che, in un caso come quello di specie (al contrario, ad esempio, dei casi in cui l'opera non venga "ri-caricata" su un altro sito web ex novo, ma venga semplicemente "richiamata" mediante collegamento ipertestuale al sito contenente la pubblicazione originaria, come poi la Corte illustra in dettaglio) l'opera rimarrebbe a disposizione del pubblico "anche nell'ipotesi in cui il titolare del diritto d'autore decidesse di terminare la comunicazione della sua opera sul sito Internet sul quale essa è stata inizialmente comunicata con la sua autorizzazione". Su questo punto la Corte richiama la sentenza del 16 novembre 2016, Soulier e Doke, C‑301/15, EU:C:2016:878, punto 51, per ricordare che "l'autore di un'opera deve poter porre fine all'esercizio, da parte di un terzo, dei diritti di sfruttamento in forma digitale che detenga su detta opera e vietargliene in tal modo qualsivoglia utilizzazione futura in siffatta forma, senza dover previamente affrontare altre formalità".

Un secondo elemento preso in considerazione dai Giudici è poi rappresentato dal fatto che "l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 prevede specificamente che il diritto di comunicazione al pubblico, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, non si esaurisce con un atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico, ai sensi di detta disposizione", cosa che sostanzialmente avverrebbe, invece, qualora la messa in rete su un sito Internet di un'opera, precedentemente comunicata su un altro sito Internet con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, non dovesse essere ritenuta alla stregua di una messa a disposizione di un pubblico nuovo di tale opera.

Come terzo elemento, la Corte ritiene oltretutto rilevante il fatto che una "tale regola" priverebbe il titolare del diritto d'autore "della possibilità … di richiedere un adeguato compenso per l'utilizzo della sua opera" (con richiamo sul punto al considerando 10 della direttiva 2001/29 e alla sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punti 107 e 108).

Non è rilevante, invece, né utile al fine di sostenere il contrario di quanto ritenuto dalla Corte (che in ciò si discosta chiaramente dal parere fornito dall'Avvocato Generale), "il fatto che, come nel procedimento principale, il titolare del diritto d'autore non abbia posto restrizioni alle possibilità di utilizzo della fotografia da parte degli internauti"; a tal proposito la Corte ricorda infatti di aver già precisato "che il godimento e l'esercizio del diritto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 non possono essere subordinati ad alcuna formalità" (il richiamo è, ancora una volta, alla sentenza del 16 novembre 2016, Soulier e Doke, C‑301/15, EU:C:2016:878, punto 50).

La conclusione raggiunta dai Giudici di Lussemburgo è dunque che "la messa in rete di un'opera protetta dal diritto d'autore su un sito Internet diverso da quello sul quale è stata effettuata la comunicazione iniziale con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore deve, nelle circostanze come quelle di cui al procedimento principale, essere qualificata come messa a disposizione di un pubblico nuovo di siffatta opera. Invero, in dette circostanze, il pubblico preso in considerazione dal titolare del diritto d'autore nel momento in cui ha autorizzato la comunicazione della sua opera sul sito Internet sul quale quest'ultima è stata inizialmente pubblicata è costituito dai soli utilizzatori di detto sito, e non dagli utilizzatori del sito Internet sul quale l'opera è stata ulteriormente messa in rete senza l'autorizzazione di detto titolare, o dagli altri internauti".

La motivazione fornita dalla Corte di Giustizia non si esaurisce, comunque, in quanto appena riportato. Essa sembra infatti consapevole del fatto che quanto statuito con la sentenza in esame possa apparire in contraddizione con il principio - espresso in particolare nella sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a. (C‑466/12, EU:C:2014:76, punti 25 e 26), e nella ordinanza del 21 ottobre 2014, BestWater International (C‑348/13, non pubblicata, EU:C:2014:2315, punto 16) - per cui "per quanto riguarda la messa a disposizione di opere protette mediante un collegamento cliccabile che rinvii ad un altro sito Internet sul quale era stata effettuata la comunicazione iniziale, il pubblico cui la comunicazione iniziale era diretta era costituito dal complesso dei potenziali visitatori del sito considerato in quanto, essendo a conoscenza del fatto che l'accesso alle opere su tale sito non era assoggettato ad alcuna misura restrittiva, tutti gli internauti potevano avere liberamente accesso ad esse".

Ancora una volta in contrasto con quanto affermato dall'Avvocato Generale, essa ritiene però che proprio la differente modalità di "messa a disposizione" consenta di distinguere il caso in oggetto dai precedenti. Ancora una volta l'elemento chiave che porta la Corte a ritenere che nel caso di specie la comunicazione avvenga ad un "pubblico nuovo", ma al tempo stesso a confermare i propri precedenti, è costituito dalla natura precauzionale dei diritti attribuiti all'autore, che resta "preservata una volta che è possibile per l'autore, nell'ipotesi in cui non voglia più comunicare la sua opera sul sito Internet in oggetto, rimuovere quest'ultima dal sito Internet sul quale essa è stata inizialmente comunicata, rendendo nullo ogni collegamento ipertestuale che rinvia ad essa. Per contro, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, la messa in rete su un altro sito Internet di un'opera comporta una nuova comunicazione, indipendente rispetto alla comunicazione inizialmente autorizzata. Conseguentemente a tale messa in rete, siffatta opera potrebbe rimanere disponibile su tale sito, indipendentemente dal previo consenso dell'autore e nonostante qualsivoglia azione con la quale il titolare dei diritti decidesse di non comunicare più la sua opera sul sito Internet sul quale essa era stata inizialmente comunicata con la sua autorizzazione."

Interessante notare come nell'esprimere questo principio la Corte consideri anche che il sistema dei collegamenti ipertestuali, secondo la giurisprudenza della stessa, contribuisce "al buon funzionamento di Internet permettendo lo scambio di informazioni in tale rete caratterizzata dalla disponibilità di enormi quantità di informazioni", mentre nessuna rilevanza potrebbe assumere il fatto che l'azione dell'alunna rientrerebbe nell'esercizio del diritto all'istruzione, in quanto "le considerazioni di cui al punto 35 della presente sentenza, relative alla nozione di «pubblico nuovo», si basano non già sulla natura educativa o meno dell'illustrazione, da parte dell'alunno, del suo progetto scolastico, bensì sulla circostanza per la quale la messa in rete di tale opera sul sito Internet della scuola ha reso la stessa accessibile a tutti i visitatori di tale sito".


Avv. Alessandro La Rosa
Studio Previti - Responsabile del Dipartimento Diritto della proprietà intellettuale, diritto di Internet e concorrenza sleale