• Commercio elettronico

12 dicembre 2017

La licenziataria di marchi famosi può vietare al distributore di vendere i propri beni su portali di terzi?

di Annalisa Spedicato

Rispondendo ad una domanda di pronuncia pregiudiziale rivolta dall’Alta Corte regionale di Francoforte e relativa ad un caso (C-230/2016) che vedeva contrapporsi la filiale tedesca di una società americana, fornitrice di prodotti nel settore della profumeria e della cosmetica di lusso, licenziataria di molti marchi famosi, quali Balenciaga, Marc Jacobs, Miu Miu e un distributore autorizzato, che, in violazione di una clausola contrattuale, aveva commercializzato tali prodotti su note piattaforme di vendita online, la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 6 dicembre scorso, ha dichiarato che, in base al Trattato sull’Unione Europea “Un fornitore di beni di lusso può vietare ai suoi distributori autorizzati di vendere tali beni su una piattaforma Internet di terzi senza rendersi riconoscibili agli occhi del pubblico”.

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