• Diritti d'autore - Opere musicali e opere composte con la musica

9 gennaio 2015

Il Tribunale di Milano sugli obblighi del produttore fonografico - la vittoria di iTunes e Spotify sul CD

Con sentenza n. 15079 pubblicata lo scorso 17 dicembre 2014 a conclusione della causa De Silva Alves / New Music International, il Tribunale di Milano si è pronunciato in merito agli obblighi del produttore fonografico in riferimento alla distribuzione e promozione dei brani musicali allo stesso affidati.

Non essendo il contratto discografico un contratto tipico espressamente regolato dalla legge sul diritto d’autore, nella prassi del settore le obbligazioni tipiche del produttore fonografico consistono nel sopportare le spese necessarie per la realizzazione delle registrazioni dei brani musicali, nel riversare le stesse sui fonogrammi e nel metterle in commercio, curando usualmente anche la promozione dell’artista.

Nel caso di specie l’attrice, interprete ed esecutrice del brano musicale distribuito da New Music International, ha lamentato l’inadempimento contrattuale del produttore a causa della mancata realizzazione del supporto materiale contenente il suddetto singolo, ovvero del cd contenente lo stesso, per la vendita al pubblico. New Music International ha a sua volta sostenuto di aver adempiuto correttamente il contratto concluso con l’artista, attraverso la commercializzazione del singolo attraverso piattaforme on-line ed in particolare iTunes e Spotify.

Il Tribunale ha osservato che rappresenta ormai circostanza notoria che sin dal 2005-2006 i CD di brani singoli hanno perso ogni possibilità di commercializzazione sul mercato, a fronte dell’affermarsi della diffusione e fruizione della musica attraverso lo streaming e il downloading digitale.

Nella decisione in commento, il Tribunale ha quindi ritenuto che il produttore ha correttamente adempiuto ai suoi obblighi in quanto la commercializzazione del brano attraverso i principali store digitali costituisce una diffusione adeguata del singolo brano, diffusione idonea altresì a farlo conoscere ed eventualmente chiederne la licenza alla sincronizzazione e o per altri usi, quale suoneria o tappetini  (sottofondi) dei siti web e/o di apps.

La rivoluzione della musica digitale fa quindi il suo ingresso anche nella giurisprudenza dei tribunali italiani, sancendo anche in questa sede la vittoria della distribuzione “immateriale”.

 


 

Avv. Letizia Nuvoli
Studio Legale Milalegal - Mina Lanfranconi & Associati