Avviso ai naviganti

Avviso ai navigantiIl blog del Prof. Stefano Sandri

Perché un avviso ai naviganti. Nietzsche, proprio lui, quello del nichilismo nero, che più nero non si può, una volta ha scritto che non c'è nulla di meglio che andar per mare senza meta, ricetta infallibile per ogni sopravvivenza.
Verissimo, sono andato in barca a vela per 30 anni e sono ancora qui, a divertirmi con la Proprietà intellettuale. Chi ha mai detto, infatti, che per parlare di cose serie, anzi serissime al punto di rischiare di essere noiose, non si possa veleggiare leggeri? Per restare nella metafora, ho pensato di rivolgermi ai "naviganti", naturalmente quelli che oggi vanno per rete, magari cercando, legittimamente, qualche pesce e, come dal teutonico insegnamento, senza una meta precisa.
Voglio dire che, visto il poco tempo che abbiamo tutti, mi sembra più' utile in questo momento, attrarre l'attenzione sulle cose essenziali, pescando nel mare immenso delle informazioni, quelle che possono orientare il professionista e operatore della P.I. Ecco perché mi è parso emblematico intitolare il mio blog "Avviso ai naviganti!". Avviso, appunto, nel senso di avvertire, ri-chiamare l'attenzione e rinviare poi per gli approfondimenti, la prima sempre più distratta dai clienti che non pagano, i secondi sempre più compressi dalla ineludibili scadenze. Occorre, in altre parole, sentire dove ti può portare il vento e da dove viene. In questo mio esercizietto mi servirò molto delle immagini e della libertà di espressione (vedere per credere: www.stefanosandri.it).
Certo, quando si tratta di una sentenza della Corte di Giustizia, non è mica semplice. Una sera, davanti ad una birra ad Alicante, il non dimenticato Avv. Generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, al quale lamentavo la stucchevole ripetitività delle sentenze comunitarie, mi replicò che, almeno sul marchio e design, si stava costruendo passo passo la emergente giurisprudenza per cui bisognava saper cogliere le sfumature o nuove parole che venivano introdotte di volta in volta, per capire evoluzioni e tendenze. Il che però non ha impedito, anche di recente, grossi capitomboli nella coerenza delle motivazioni e loro pasticciacci.
Ma tranquilli: gli avvisi ai naviganti servono proprio a prevenire i pericoli. FidateVi dunque del vostro skipper!

 

La Cassazione castiga i furbetti del software

29 giugno 2016

Quante volte succede che chi ha ottenuto una licenza d’uso esclusivo per un software individuale ne diffonde e moltiplica l’uso tra i diversi componenti del proprio studio o della propria azienda, nonostante il divieto di sub-licenza? E’ giusto che il corrispettivo di una licenza prescinda dal numero degli utilizzatori? Naturalmente molto dipende dagli accordi tra le parti, ma l’esperienza insegna quanto sia difficile contestarne e comprovarne la violazione. A tutto però c’è un limite e ora la Cassazione sembra porre dei paletti ai furbetti del software.

Fernet Branca: il VADEMECUM della Cassazione sulla confondibilità tra i marchi

6 giugno 2016

La Cassazione (sentenza 27/05/2016, n. 11031, FERNET BRANCA), ha annullato la sentenza ricorsa della Corte d’appello di Milano, 4/03/2009, per non aver applicato i criteri che governano l’accertamento della confondibilità tra i marchi, rinviando dunque ad altra sezione della Corte d’appello (naturalmente sempre di Milano, e non di Roma come si legge nel dispositivo) perché si giudichi se sono o meno confondibili i marchi e le etichette “FERNET FRANZINI” e quelli della “FERNET BRANCA” qui riprodotti:

Il cubo di RUBIK arriva alla Corte di Giustizia

31 maggio 2016

Forse qualcuno ricorderà uno dei miei primi spot in Avviso ai naviganti dell’aprile dell’anno scorso (C’è cubo e cubo), in cui ho presentato la sentenza del Tribunale Generale (T‑450/09, 25 novembre 2014, Simba Toys GmbH & Co. KG/Seven Towns Ltd) che ha riconosciuto al celebre cubo di RUBIK la tutelabilità come marchio di forma comunitario (mentre i vari brevetti per invenzione sono nel frattempo scaduti).

Un po’ di America non guasta

30 maggio 2016

Siamo tutti abituati a credere che la visione nordamericana della Proprietà intellettuale e Industriale sia eccessivamente business oriented. Questa diversa impostazione è all’origine di non pochi contrasti con il sistema europeo, in particolare quello comunitario, restio a concedere dei diritti di esclusiva di sfruttamento alle idee, piani o programmi, per quanto nuovi e originali possono essere, se non si traducono concretamente in una forma espressiva definita e autonoma, sia sotto il profilo brevettuale o del diritto di marchio.

Rinomanza o notorietà?

23 maggio 2016

Incredibile. Ma a distanza di decenni dall’introduzione del marchio di rinomanza nell’ordinamento nazionale e comunitario, dobbiamo ancora porci l’interrogativo della loro differenza. Guardiamo, ad esempio, la recente sentenza del Tribunale di Firenze (T-Firenze 26/04/2016, n.1607/2016) e notiamo che “…ritiene il Collegio (che) il marchio notorio…”, quando palesemente emerge dalla motivazione che il Tribunale ha inteso riferirsi al marchio MARCHESI ANTINORI per negargli la tutela del marchio di rinomanza.

Forma e sostanza nella P.A.

16 maggio 2016

Della burocrazia e dei formalismi non ne possiamo più. Ma l’una e gli altri non sono solo degli insopportabili ferri vecchi che ci rendono la vita difficile, ma anche l’espressione di un modo di pensare, duro a morire, come quando si pensa di dichiarare inammissibile un ricorso perché ci si è sbagliati di casella nel modulo.

In giardino

6 maggio 2016

La Proprietà intellettuale è un giardino in cui si coltiva un pò di tutto, ma con i cancelli aperti. Che cosa intendo dire? E quanto può essere utile al ‘giardiniere’ ? [1]

Willy e la memoria collettiva

26 aprile 2016

E’ il doodle di GOOGLE celebrativo dell’anniversario di William (Willy, per gli amici) Shakespeare. L’abbiamo visto tutti. Per me è un capolavoro della comunicazione. Sintesi e composizione genialmente fusi nel messaggio.

Forse che sì, forse che no

26 aprile 2016

Ma insomma sono tutelabili o no gli allestimenti dei negozi? Neanche qualche settimana fa il Tribunale di Milano ha suscitato un polverone per aver riconosciuto alla KIKO la tutela dell’aspetto dello spazio vendita della sua rete di esercizi commerciali nei confronti di una concorrente, altrettanto famosa, condannata ad un risarcimento dei danni, il cui ammontare ha fatto da noi scalpore.

Fatto notorio e onere della prova

19 aprile 2016

Nei procedimenti c.d. inter-partes nel diritto comunitario, quelli in cui un terzo fa valere nei confronti di un marchio comunitario dei motivi d’impedimento relativi (ad esempio un diritto anteriore) si riconosce che tali procedimenti sono retti dal principio del contraddittorio. Sono quindi soggetti all’onere della prova da parte di chi fa valere o eccepisce un diritto. L’ufficio, in questo caso, è terzo e neutrale e può decidere solo sui fatti e le deduzioni che sono portate avanti dalle parti.

Moira Vs. Armando (ORFEI)

11 aprile 2016

E' dal 1800 che la famiglia Orfei è presente nel mondo circense e i diversi membri hanno dato vita a diversi circhi (Morena, Evelina, Ferdinando e naturalmente Moira). Tutti hanno convissuto senza darsi fastidio e senza confondersi.

Per il plagio, criteri diversi dalla percezione dell'opera d'arte?

8 aprile 2016

Le interconnessioni tra le opere d'arte e le loro riproduzioni utilitaristiche sono sempre più all'ordine del giorno nella società contemporanea. Prendiamo, ad esempio, il caso della protezione prevista dal diritto d'Autore (DA) nei confronti del contraffattore per plagio. E' un problema giuridico, che, come tale, deve essere affrontato giuridicamente. A partire dai dati normativi.

Bon apetit é descrittivo, ma di cosa?

7 aprile 2016

Nel mio precedente spot, Bimbo nostro, avevo espresso dubbi quanto all’immediata riferibilità di questo termine da parte dei consumatori italiani alla destinazione dei prodotti ai bambini o all'infanzia. E' una questione di fatto, ma è anche una questione di diritto, nella misura in cui involge il problema della corretta interpretazione dell'impedimento alla registrazione del marchio che designamo correntemente come descrittività del segno.

Bimbo nostro

4 aprile 2016

Quando si è appreso che ‘bimbo’ non poteva essere registrato come marchio comunitario, in Spagna, anzi più esattamente in Catalogna, dove il Grupo Bimbo è fortissimo e notissimo, è successo un mezzo finimondo. Vediamo prima i fatti.

Il Tribunale di Bologna sul marchio di colore

24 marzo 2016

La VIBRAM S.p.a. è leader mondiale nella produzione e commercializzazione di suole per calzature e mescole in gomma ad alte prestazioni. Rilevata la presenza sul mercato di calzature di un’azienda spagnola che portavano segni di color giallo distintivi analoghi a quelli oggetto di sue diverse registrazioni nazionali e comunitarie rappresentate in figure geometriche (ovale, ottagono, esagono, cerchio, quadrato), come qui esemplificativamente raffigurate:

Marchio debole - Marchio forte

21 marzo 2016

Nel recente IX Symposium dei giudici del marchio e disegno comunitario (Alicante, 4-5 novembre 2015) un’intera sessione è stata dedicata all’esame dell’incidenza del marchio debole e degli elementi deboli interessanti comunque il marchio, nel contesto del giudizio di confondibilità tra i segni.

Bello o brutto, basta che qualcuno dica che ha valore artistico

21 marzo 2016

Un’azienda di arredamento urbano introduce una linea di pensiline, denominata Libre e invoca la tutela del Diritto d’autore (LDA). Dice infatti l’art. 2, n. 10, LDA che sono tutelabili "le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico".

TRUNKI: la valigetta continua a far discutere

15 marzo 2016

La valigetta TRUNKI è diventato un caso internazionale della proprietà industriale, sia per la singolarità della fattispecie, che per la complessità dei problemi giuridici che ha sollevato e che non sembrano aver trovato ancora una soddisfacente risposta.  Ho riportato nei dettagli il caso nell’appendice mio ultimo lavoro, Identità  e confondibilità delle forme nella proprietà intellettuale, Giappichelli, 2013. 

Fuori contesto

10 marzo 2016

Capita spesso nella casistica della comparazione tra marchi denominativi che un segno modifichi completamente il suo significato a seconda del contesto in cui si inserisce. Ne consegue che – almeno sotto il profilo concettuale – i segni vengono giudicati diversi. La giurisprudenza sino ad ora non sembra essersi resa conto più di tanto della criticità della situazione, relegandola ad argomentazione accessoria.