Ai sensi dell’art. 86, comma 1, c.p.i. “le disposizioni della sezione IV sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilità in quanto applicabili”, con la conseguenza che in materia di nullità dei brevetti per modelli di utilità avrà rilevo l’art. 76, comma 1, c.p.i. ai sensi del quale il brevetto è nullo: a) se l’invenzione non è brevettabile ai sensi degli artt. 45, 46, 48, 49 e 50; b) se, ai sensi dell’art. 51, l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla.