• Brevetti per invenzione

6 luglio 2017

Esperto del ramo, anteriorità risalente nel tempo e vanto di certificazioni inesistenti

Al fine del giudizio sull’altezza inventiva secondo il metodo del “problem solution approach”, l’esperto del ramo può essere correttamente individuato come il tecnico a conoscenza di tutti i tipi di prodotto noti nell’arte considerato che l’esperto del ramo è la figura che sintetizza le caratteristiche intellettuali e professionali dell’operatore pratico, attivo in un dato settore e di questo mediamente esperto, a conoscenza di nozioni tecniche basilari ed elementari di carattere generale che determinano le conoscenza comune del settore, e di anteriorità in settori tecnologici vicini.

La risalenza nel tempo di un brevetto anteriore non implica che l’esperto del ramo non sarebbe stato indotto a ricorrere a tale documento di arte nota per risolvere il problema tecnico, trattandosi di documento certamente presente nello stato della tecnica.

Integra la fattispecie dell’art. 2598 n.2 c.c., secondo cui compie atti di concorrenza sleale chiunque si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente, la condotta di una società che esponga le certificazioni rilasciate ad un concorrente, così appropriandosi dei pregi del prodotto della concorrente, quali sono le certificazioni siccome qualità positive del prodotto.

Integra la fattispecie del n.3 dell’art. 2598 c.c., secondo cui compie atti di concorrenza sleale chiunque si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda, la condotta della società che rivolga ai visitatori del proprio sito web e potenziali consumatori, una comunicazione non veritiera e ingannevole che induca a ritenere che il proprio prodotto abbia ottenuto il rilascio di certificazioni, in realtà rilasciate per il prodotto della concorrente.

Non sussistendo ipotesi di concorrenza sleale interferente con diritti di proprietà industriale, non si applica l’art. 125 c.p.i. in tema di risarcimento danni.

Fonte: Giurisprudenza delle imprese