• Diritti d'autore - Opere cinematografiche, audiovisive e radiodiffuse

1 giugno 2017

I diritti morali in un’opera composta

I diritti morali sorgono con la creazione di un’opera e sono inalienabili, imprescrittibili ed intrasmissibili mortis causa. Essi tutelano gli interessi ad acquisire ed a conservare la reputazione derivante dalla corretta comunicazione agli altri delle proprie opere, intendendo per reputazione l’insieme delle qualità che risultano dalle opere e concorrono a formare l’identità dell’artista.

Tra i diritti morali riservati all’autore, vi rientrano a) il diritto di opporsi ad ogni modificazione dell’opera che possa risultare pregiudizievole al suo all’onore o alla sua reputazione; b) il diritto alla paternità, che si nella facoltà di identificarsi autore di un’opera e nella la facoltà di rivendicarne la paternità.

L’art. 10, comma, 3 l.d.a., riferendosi alle sole modificazioni che non siano lesive dell’onore e della reputazione dell’autore, tutela l’interesse dell’autore a conservare la corretta percezione presso il pubblico della propria personalità così come si è estrinsecata nell’opera. Due sono le ipotesi in cui è chiesto il consenso di tutti i coautori per apportare modifiche all’opera: a) le modificazioni sostitutive, richiamate dall’art. 18, comma 2, l. aut., che incidono direttamente sull’integrità dell’opera originale modificandola.

Tale intervento coinvolge interessi personali degli autori e ha quindi natura morale; b) le modificazioni elaborative che lasciano integra l’opera originaria: i diritti corrispondenti hanno invece natura patrimoniale.

Il coautore di un’opera composta può agire iure proprio per la tutela del proprio diritto morale. Affinché possa procedersi alla modifica di un’opera composta è necessario il consenso di tutti i coautori.

Fonte: Giurisprudenza delle imprese