• Diritti d'autore e diritti connessi - Aspetti generali

20 settembre 2017

La tutela del diritto d’autore non è rivolta ad un metodo di allenamento ma alla sua forma espressiva

La tutela del diritto d’autore si appunta non già sulle idee, metodi e procedimenti bensì sulle forme espressive utilizzate per divulgarli. Pertanto, anche se un metodo di allenamento non è protetto in sé, deve comunque riscontrarsi una violazione dei diritti morali e di utilizzazione economica dell’autore nel caso in cui siano state pedissequamente copiate senza autorizzazione parti intere del testo in cui tale metodo viene illustrato.

Il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 L.A. Un’opera dell’ingegno può ottenere protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. La creatività non è infatti costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.

L’opera derivata si caratterizza per un’elaborazione creativa dell’opera originale e si differenzia, pertanto, dalla contraffazione, che consiste nella riproduzione dell’opera originale con differenze di mero dettaglio, come tali scevre di apporto creativo, e dirette solo a nascondere la contraffazione. Lo sfruttamento dell’opera derivata senza la preventiva autorizzazione dell’autore di quella originaria dà diritto a quest’ultimo ad ottenere il risarcimento del danno.

Fonte: Giurisprudenza delle imprese