• Diritti d'autore - Opere cinematografiche, audiovisive e radiodiffuse

5 ottobre 2016

L’uso a fini commerciali di opere audiovisive di terzi esclude l’applicabilità delle eccezioni ai diritti autorali previste dagli articoli 65 e 70 legge diritto d’autore ed è qualificabile come atto di concorrenza sleale

Il soggetto che direttamente sceglie e gestisce i contenuti che immette all’interno del proprio portale, risponderà degli stessi secondo le comuni regole di responsabilità e non potrà beneficiare del regime previsto dagli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 70 del 2003 per gli internet service provider, né delle scriminati definite agli artt. 65 e 70 LdA.

Gli articoli 65 e 70 LdA rappresentano casi eccezionali e derogatori rispetto al principio generale che riserva all’autore i diritti di sfruttamento economico della sua opera, applicabili solo ai casi ivi espressamente previsti. Tali eccezioni sono applicabili solo nel momento in cui sono giustificate da interessi costituzionalmente garantiti, di rango pari o superiore rispetto a quelli cui derogano.

L’utilizzazione dei brani audiovisivi, che non presenti le caratteristiche per l’esercizio del diritto di critica previsto da parte dell’art. 70 LdA, effettuata per soli fini di natura commerciale rappresenta l’elemento decisivo che permette l’esclusione della natura lecita della riproduzione dei contenuti all’interno della rete internet. Rilevante appare anche il fine commerciale dell’uso non autorizzato delle opere di terzi.

Tale condotta integra anche gli estremi della concorrenza sleale di cui all’art. 2598 n. 3 c.c..

Fonte: Giurisprudenza delle imprese