• Brevetti per invenzione

24 aprile 2017

Segreto industriale, marchi di colore e di forma e concorrenza sleale per imitazione servile

Non possono essere considerate segrete o riservate, ai fini della tutela del segreto industriale ex artt. 98 e 99 c.p.i. previgenti al D.Lgs. 63/2018, le informazioni note o quelle facilmente accessibili a questi ultimi in tempi e con costi ragionevoli.

Non sono quindi tutelabili come segrete le informazioni che possono trarsi dai manuali tecnici diffusi, ovvero cui è possibile pervenire attraverso la semplice osservazione, o l’analisi chimica o ancora l’esame meccanico scompositivo del prodotto del concorrente, c.d. reverse engineering (purché quest’ultimo processo non sia solo astrattamente possibile, ma si possa qualificarsi come “facile” per gli operatori del settore).

Sempre ai fini della tutela del segreto industriale, il requisito della secretazione, intesa come la ragionevole adeguatezza delle misure di protezione adottate, va valutata in concreto, tenendo conto di tutte le circostanze del caso.

In tema di marchi, un semplice colore specifico può possedere, per taluni prodotti e servizi, carattere distintivo ai fini della registrabilità come marchio, sempre che possa essere oggetto di rappresentazione grafica chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, costante e oggettiva.

Quest’ultimo requisito non può essere soddisfatto mediante la mera riproduzione su carta del colore di cui trattasi, bensì mediante la determinazione di tale colore per mezzo di un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto.

Ex art 9 c.p.i. non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto. La forma – quindi – può essere segno distintivo solo quando ha effettivamente una funzione in qualche modo arbitraria e per questo distintiva.

Ai fini della configurabilità della contraffazione per imitazione servile, per poter attribuire peculiare valore distintivo non all’intero prodotto finale ma soltanto ad una sua porzione (unica che sia stata concretamente oggetto d’imitazione), occorre definirne una speciale rilevanza caratterizzante in relazione al prodotto stesso.

Il giudizio sulla confondibilità deve essere espresso all’esito non di una comparazione analitica e separata dei singoli elementi caratterizzanti, ma di una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso. Il giudizio di confondibilità deve essere espresso in concreto, e ponendosi nell’ottica del consumatore, con riferimento al mercato in oggetto e alla categoria merceologica del bene prodotto e delle imprese produttrici: è ovvio infatti che il grado di  attenzione del “consumatore medio” sia diverso a seconda dell’importanza economica e funzionale dell’acquisto.

Ove il prezzo sia elevato ed il carattere tecnologico del bene sia accentuato, è ragionevole ritenere che il consumatore medio presti una attenzione specifica ed elevata, in quanto il bene stesso è destinato ad un pubblico professionale che, anche nella sua accezione “media”, deve ritenersi consapevole e portato a scegliere in base a valutazioni approfondite, piuttosto che a percezioni di tipo immediato ed istintivo.

Fonte: Giurisprudenza delle imprese