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30 marzo 2016

Tutela del marchio tra armi vere e armi “soft air”: identità di esigenze ai fini del giudizio di contraffazione

In tema di tutela del marchio, l’affinità tra prodotti contraddistinti da marchi simili, ai fini del giudizio di confondibilità tra gli stessi, e l’affinità tra settori merceologici, ai fini del giudizio di decadenza per non uso del marchio in un determinato settore, dipendono dall’attitudine dei beni a soddisfare le medesime esigenze di mercato.

Tale attitudine consiste nella circostanza che i beni o i prodotti in questione siano ricercati e acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche o quanto meno tra loro strettamente correlate, tali per cui l’affinità funzionale esistente tra quei beni o prodotti e tra i relativi settori merceologici induca il consumatore naturalmente a ritenere che essi provengono dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dal dato meramente estrinseco costituito dall’eventuale identità dei canali di commercializzazione.

L’identità delle esigenze che spingono all’acquisto dei prodotti di cui si afferma l’affinità merceologica non può tuttavia essere ancorata a criteri eccessivamente generici (quali l’esigenza di vestirsi, sfamarsi, dissetarsi, leggere, etc.), rischiandosi altrimenti di smarrire il nesso che, anche secondo nozioni di comune esperienza, deve potersi presumere esistente tra l’identità dei bisogni cui quei beni sono preordinati e l’unicità della loro fonte di provenienza, che costituisce la vera ragione di tutela del marchio.

Di conseguenza, essendovi stretta correlazione tra il mercato delle armi vere e di quelle soft air, dal momento che le c.d. armi giocattolo sono destinate a persone che amano il combattimento in condizioni di sicurezza e dunque sono assimilabili alle armi vere, fatta salva l’inoffensività, anche la commercializzazione di armi giocattolo contenenti i marchi coperti dalle privative, non acquistati legittimamente, integra un comportamento di contraffazione poiché anche i marchi relativi a tali prodotti sono tutelati.

Fonte: Giurisprudenza delle imprese