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23 maggio 2016

Violazione dell’obbligo di buona fede nell’esecuzione di un contratto di coesistenza tra marchi

Nell’ambito di un contratto di coesistenza di marchi, il fatto che il compromesso negoziale sia fondato su particolari particolarmente piccoli impone alle parti di uniformare i propri comportamenti ad un livello molto elevato di correttezza, tale da evitare che anche in via indiretta si possano generare o anche solo avallare fraintendimenti ed equivoci.

In particolare, il comportamento della parte che consapevolmente trascuri ogni possibile forma di effettiva prevenzione del rischio di confusione tra i segni, oggetto di regolazione negoziale di coesistenza, viola il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto che include l’obiettivo - comune alle parti – di garantire la loro coesistenza mediante l’introduzione di piccoli ma tassativi accorgimenti utili alla differenziazione, da attuare quindi con la massima precisione e correttezza.

Fonte: Giurisprudenza delle imprese