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5 aprile 2017

L’omissione episodica della dicitura commerciale “distributore autorizzato” non costituisce concorrenza sleale al produttore

Non comporta un illecito sviamento della clientela l’episodica e non sistematica condotta posta in essere da un distributore autorizzato che ometta di esplicitare nei contratti di licenza e nei rapporti con la clientela la sua qualità di mero distributore.

Nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha ritenuto irrilevante la violazione di una clausola di un contratto di distribuzione concluso fra una software house ed un suo distributore autorizzato, con la  quale quest’ultimo si impegnava ad inserire in tutti i documenti, fiscali e non, utilizzati per il normale rapporto con la clientela o per le operazioni di marketing, nonché sul proprio sito aziendale, la dicitura “distributore autorizzato”.

Fonte: Giurisprudenza delle imprese