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5 dicembre 2019

Illecito concorrenziale: trasmissione ed utilizzazione indebita dei nominativi dei clienti

di Silvia Di Virgilio

Configura una condotta anticoncorrenziale e contraria alla buona fede l’utilizzo di disegni tecnici e la diffusione di informazioni e documenti ottenuti nel corso di un rapporto di fornitura tra le parti. 

 

Quando una condotta configura una concorrenza sleale?

L’art. 2598 cod. civ. stabilisce che compie atti di concorrenza sleale chiunque:

  • usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
  • diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
  • si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

Che un rapporto contrattuale tra due aziende debba incentrarsi sulla correttezza tra le parti non vi è alcun dubbio. Che questa correttezza debba estendersi non solo al rapporto disciplinato dal contratto stesso ma a qualsiasi informazione o documento di cui le parti entrano in contatto è altrettanto evidente. O almeno dovrebbe esserlo.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 29 gennaio 2019, ha statuito espressamente che:

"La sussistenza di un rapporto di fornitura riconduce ad un alveo di normale e fisiologica riservatezza rispetto alle informazioni e documenti scambiati tra le parti per ciò che attiene allo svolgimento di tale rapporto contrattuale, risultando di per se stessa contraria alla buona fede ed alla correttezza contrattuale ogni attività di diffusione a terzi di tali informazioni".  

Non solo.

Rispetto ai disegni tecnici e alle liste di componenti sussistono i presupposti di segretezza, trattandosi di documenti che sia nel loro insieme che nella singola considerazione contengono elementi non generalmente noti né facilmente accessibili agli operatori del settore.

Il Tribunale sul punto è chiaro:

“Il fatto che tali documenti tecnici fossero scaricabili dal sito web della parte lesa dai soli fornitori legati da vincoli contrattuali non comporta alcun significativo pregiudizio rispetto alla sussistenza ed efficacia di tali misure, tenuto conto che l’accesso a detti documenti era evidentemente conseguente al rapporto contrattuale esistente con la titolare di tali disegni e della consapevolezza di tali fornitori dell’esistenza di tali vincoli e dei limiti connessi alla ricevuta disponibilità dei documenti stessi”.

La disponibilità in capo al concorrente di disegni tecnici comporta un evidente e indebito vantaggio concorrenziale in termini di risparmio di risorse e di tempi nel predisporre e avviare la produzione di identico dispositivo.

L’illiceità consiste non già nella copiatura di un prodotto originale, ma nell’indebita acquisizione e sfruttamento del patrimonio tecnico di cui il concorrente si è dotato con i propri investimenti di risorse e di tempo, che determina un vantaggio indebito nell’immediato ingresso sul mercato senza sopportare alcun onere di progettazione esecutiva.

Infatti, la predisposizione di disegni funzionali alla produzione di un qualsiasi dispositivo è il risultato di una specifica attività di progettazione esecutiva, che consente la traduzione di un progetto in istruzioni necessarie per la fase di produzione del dispositivo.

Un prodotto nasce a seguito di prove e scelte tecniche volte ad individuare le caratteristiche tecniche e dimensionali da utilizzare nella fase di realizzazione industriale del prodotto stesso.

Quindi l’utilizzo di tali progetti configura a tutti gli effetti un atto di concorrenza sleale.

Anche la trasmissione ed utilizzazione indebita di alcuni nominativi dei clienti al fine di proporre loro i prodotti copia realizzati sulla base della documentazione tecnica abusivamente acquisita rappresenta un illecito concorrenziale.

 


Avv. Silvia Di Virgilio

Studio legale LexAroundMe