• Brevetti per invenzione

Brevetto per invenzione: la presenza di incoerenze o contraddizioni tra le rivendicazioni e i disegni non conduce di per sé alla dichiarazione di invalidità del brevetto

16 aprile 2024

La Cassazione recentemente si è pronunciata in ordine a questioni particolarmente interessanti emerse in una controversia vertente sulla validità di un titolo brevettuale avente per oggetto un compressore per mezzo refrigerante, registrato anche a livello europeo e ceduto, e sulla sussistenza di un illecito contraffattorio. Tra le questioni di rilievo trattate dalla Suprema Corte vi è l'attribuibilità di «prova privilegiata» in giudizio ai provvedimenti resi dall’UIBM in sede di esame di domande di concessione dei brevetti e la valenza dei disegni dell’invenzione presenti nei documenti brevettuali rispetto al contenuto delle rivendicazioni del brevetto, con riferimento alla quale la Corte ne ha evidenziato la connotazione meramente interpretativa ed esplicativa dei contenuti stessi delle rivendicazioni brevettuali, per poi enunciare il seguente principio di diritto: «la presenza di incoerenze o contraddizioni tra le rivendicazioni e i disegni non conduce di per sé alla dichiarazione di invalidità del brevetto».
  • Diritti d'autore e diritti connessi - Aspetti generali

Quando la ritrasmissione del segnale televisivo attraverso un impianto di distribuzione via cavo di un albergo integra una violazione del diritto di comunicazione al pubblico?

16 aprile 2024

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea è tornata a pronunciarsi sulla nozione di comunicazione al pubblico nell’ambito di una controversia riguardante la messa a disposizione di apparecchi televisivi in un albergo e la ritrasmissione di un segnale tramite un sistema di distribuzione via cavo coassiale. In sostanza, la questione sottoposta all’esame della Corte è se tale ritrasmissione possa essere considerata una comunicazione al pubblico.
  • Diritti d'autore - Opere delle arti figurative e dell'architettura

L’acquirente di un'opera d'arte non diviene solo per questo motivo titolare dei diritti di utilizzazione economica dell'opera e non può lecitamente riprodurla

9 aprile 2024

di Claudia Dierna La Corte d’Appello di Bologna torna a pronunciarsi su un caso deciso in precedenza dal Tribunale e riguardante il rapporto di committenza instauratosi tra un’artista di opere delle arti figurative ed una società, nonché la presunta responsabilità della committente per la violazione dei diritti d’autore dell’artista, in quanto avrebbe mantenuto numerose immagini delle relative opere nel suo sito internet e nelle sue pagine social, anche dopo la cessazione del rapporto di collaborazione e senza il consenso dell’artista. Dirimente per l’accertamento della responsabilità è stato il richiamo della Corte al principio sancito dal Tribunale, secondo cui “chi acquista un'opera d'arte non diviene per ciò solo titolare dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, e quindi non può lecitamente riprodurla, essendo riservati all'autore i diritti di utilizzazione economica dell'opera d'arte”.