8 marzo 2016
Attenzione del pubblico di riferimento: un chiarimento importante
Nella sentenza T-61/15, 1/03/2016, 1e1, il Tribunale ha giudicato – diversamente dall’UAMI – questo segno non confondibile con il segno 1e1 nel settore dei servizi bancari, finanziari e assicurativi. L’interesse della decisione sta però nella motivazione: “the higher-than-average level of attention, combined with the very important visual differences between the conflicting signs, mean that the relevant public not only will not confuse the conflicting signs, as observed by the Board of Appeal, but also will not perceive the identical or highly similar services at issue in the present case as originating from the same undertaking or from economically-linked undertakings; the average degree of phonetic similarity and the weak conceptual similarity do not cast doubt on that finding” (punto 72). Il focus della decisione sta infatti nella definizione del ‘pubblico rilevante’, un aspetto che il Tribunale sembra voler distinguere dal suo ‘livello di attenzione’.
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