di Claudia Dierna
La Cassazione si è pronunciata su una decisione della Commissione dei ricorsi che, con riferimento a marchi in conflitto recanti la medesima parte denominativa costituita dalle parole "TERRE D'ITALIA", riconosceva al marchio anteriore la tutela del marchio debole e, ritenendo predominante la predetta parte denominativa, escludeva la capacità di elementi di per sé privi di autonoma capacità distintiva, di evitare il rischio di associazione. La decisione trova conferma in cassazione in cui viene affermato il principio secondo cui "il marchio debole può ricevere tutela a fronte dell’adozione di mere varianti formali, inidonee ad escludere la confondibilità con ciò che del marchio imitato costituisce l’aspetto caratterizzante".







