DEVATIS e NOVARTIS: la reputazione del marchio anteriore non basta senza un effettivo nesso tra i segni
25 settembre 2026
Ai fini dell’applicazione dell’art. 8, par. 5, del regolamento (UE) 2017/1001, l’esistenza di una reputazione anche elevata del marchio anteriore non è di per sé sufficiente a stabilire il necessario collegamento nella mente del pubblico tra il marchio anteriore e quello richiesto. Tale collegamento deve essere accertato attraverso una valutazione globale di tutti i fattori rilevanti, tra cui il grado di somiglianza dei segni, la natura e il grado di prossimità dei prodotti o servizi, la forza della reputazione e della distintività del marchio anteriore e il livello di attenzione del pubblico di riferimento.







