Ai fini della valutazione del carattere distintivo di un marchio di movimento ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. b), RMUE, il segno deve essere esaminato in relazione ai prodotti e servizi rivendicati e alla percezione del pubblico di riferimento. Un segno costituito dalla rappresentazione di una figura umana che esegue una serie di esercizi mediante un attrezzo destinato all’attività fisica è privo di carattere distintivo quando il movimento rappresentato è percepito dal pubblico come una modalità funzionale di utilizzo dei prodotti o come contenuto od oggetto dei servizi di fitness e riabilitazione, anziché come indicatore della loro origine commerciale. La novità, l’originalità o l’eventuale brevettabilità dell’attrezzo o del prodotto cui il movimento si riferisce non sono sufficienti a conferire carattere distintivo al marchio, trattandosi di requisiti propri di forme di tutela della proprietà intellettuale aventi finalità differenti.