Toponimi notori e diritti degli enti locali: la nullità del marchio registrato senza consenso
21 aprile 2026
Ai sensi dell'art. 8, comma 3, c.p.i., i toponimi che godono di notorietà diffusa possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto o con il suo consenso. Tale tutela si estende non solo alla denominazione ufficiale dell'ente pubblico territoriale, ma anche alle frazioni o località del suo territorio, laddove esse siano inequivocabilmente identificative della zona e dotate di valore suggestivo. La temporanea rinuncia dell'ente all'uso ufficiale di un toponimo in favore di una diversa denominazione non abilita i terzi alla sua registrazione, permanendo in capo all'ente il diritto di disporre in via esclusiva dei segni che identificano il proprio patrimonio culturale e turistico.







