di Arianna Serafini
L’11 febbraio 2026 la Corte Suprema del Regno Unito ha pronunciato una sentenza destinata a lasciare un segno profondo nella disciplina brevettuale internazionale: nel giudizio Emotional Perception AI Ltd v Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks, la Suprema Corte ha stabilito che un’invenzione basata su reti neurali artificiali (ANN1), ossia un sistema di intelligenza artificiale, può, in linea di principio essere brevettata. La Corte ha infatti stabilito che l’esclusione della brevettabilità dei programmi per elaboratore in quanto tali non si applica quando l’invenzione impiega un hardware fisico reale come elemento essenziale della rivendicazione, non essendo conseguentemente corretto considerare l’ANN come un semplice software astratto escluso ipso facto dalla brevettabilità.