Il divieto per il collaboratore (o ex collaboratore) di utilizzare a proprio vantaggio informazioni aziendali apprese in costanza di rapporto non opera in via generalizzata, ma riguarda esclusivamente quelle conoscenze che eccedono il suo bagaglio professionale e che, per la loro specifica natura, rientrano nel patrimonio organizzativo e informativo dell'impresa, configurando una condotta contraria alla correttezza professionale ai sensi dell'art. 2598, n. 3, cod. civ..








