Firmware, prova della contraffazione e tutela cautelare: il Tribunale di Bologna rigetta il reclamo
5 ottobre 2026
Qualora il giudice di prima fase abbia respinto la domanda cautelare ravvisando la carenza di entrambi i presupposti legali (fumus boni iuris e periculum in mora), la mancata formulazione di specifiche censure avverso la decisione impugnata inerenti al periculum in mora determina l'incontestabilità del difetto di tale requisito in sede di reclamo, precludendo l'accoglimento della tutela d'urgenza a prescindere da qualsiasi valutazione sulla sussistenza del fumus boni iuris e sulla presunta contraffazione di un software.







