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La sezione è una raccolta di schemi di contratti e di atti giudiziali personalizzabili, arricchiti da note operative, corredate dalla normativa di riferimento e dalla giurisprudenza di maggiore rilevanza e redatte con un taglio tecnico-giuridico.

Nota: i presenti testi costituiscono modelli meramente esemplificativi, e non esaustivi, della formulazione degli atti giudiziari e delle clausole dei regolamenti contrattuali
  • Diritti d'autore - Opere fotografiche

Liberatoria per fotografo professionista

Quando si fotografono persone con ritratti singoli o di gruppo, i cui visi di uno o più soggetti sono riconoscibili, per poterne utilizzare le immagini in concorsi, mostre, pubblicazioni, internet o per qualsivoglia altro uso pubblico, è necessario per legge disporre della liberatoria, ossia di una dichiarazione scritta con la quale il soggetto autorizza il fotografo a pubblicare la propria immagine.
  • Diritti di proprietà industriale - Aspetti generali

Contratto per la fornitura di servizi di comunicazione e marketing

Il contratto per la fornitura di servizi di comunicazione e marketing è una categoria contrattuale che può avere ad oggetto la fornitura di diversi servizi riguardanti la comunicazione ed il marketing e prevede la predisposizione di un piano di comunicazione aziendale mediante la definizione di un messaggio da trasmettere, l'individuazione di un target di destinatari e di mezzi con cui veicolare il messaggio, la definizione di un budget per la realizzazione delle attività programmate e l'attuazione di un monitoraggio sull’andamento delle attività svolte.
  • Diritti d'autore e diritti connessi - Aspetti generali

Accordo di cessione di opera d’arte da parte dell’artista

Viene di seguito proposta una formula base del contratto di prima cessione di opera d’arte, precisando che si tratta solo di una bozza e non di consulenza legale, in quanto, in ogni compravendita di opera d’arte, data la peculiarità del bene, ogni condizione deve essere analizzata e negoziata precisamente in base agli obiettivi e alla volontà di ciascuna delle parti, al fine di individuare i termini più adatti a ciascun trasferimento di diritti. Si rinvia alla sezione "Tendenze e Sviluppi" per l'approfondimento sul tema "La cessione di opera d’arte da parte dell’artista".
  • Diritti d'autore - Opere letterarie

Contratto per la traduzione di opera letteraria protetta

La traduzione di un’opera letteraria rientra tra i diritti di sfruttamento economico spettanti all’autore dell’opera. Chiunque, pertanto intenda tradurre un’opera in altra lingua deve prima ottenere l’autorizzazione dall’autore. Nella prassi, l’editore, nella stipula del contratto di edizione con l’autore, si fa cedere dallo stesso anche tale diritto ed è lui stesso che commissiona, in una fase successiva, la traduzione dell’opera ad un traduttore.
  • Diritti d'autore - Opere cinematografiche, audiovisive e radiodiffuse

Accordo di collaborazione e procacciamento d’affari

Con l'accordo il produttore intende affidare al procacciatore la ricerca e il primo contatto con società interessate alla co-produzione del prodotto (Film) ovvero la ricerca di finanziamenti per la realizzazione del prodotto.
  • Diritti d'autore - Opere cinematografiche, audiovisive e radiodiffuse

Contratto di management artistico musicale

Con il contratto di management artistico musicale l’artista affida in esclusiva ad un manager la gestione, promozione e la cura della sua attività e immagine.
  • Diritti d'autore - Opere cinematografiche, audiovisive e radiodiffuse

Liberatoria per riprese audiovisive

Con la seguente liberatoria viene concessa l'autorizzazione, a seguito della partecipazione a riprese audiovisive relative ad un Tv Movie, ad utilizzare liberamente il materiale filmato e/o registrato e comunque realizzato in relazione a tale partecipazione.
  • Diritti d'autore - Opere cinematografiche, audiovisive e radiodiffuse

Patto di opzione

Con il seguente patto il concedente concede all’opzionante un diritto esclusivo di opzione per l'acquisto dei diritti di riduzione, trasformazione e sfruttamento cinematografico e/o televisivo e audiovisivo dell'opera indicata.
  • Diritti d'autore - Opere cinematografiche, audiovisive e radiodiffuse

Contratto di cessione

Con il seguente contratto il cedente vende e trasferisce in esclusiva al cessionario tutti i diritti di riduzione, elaborazione, adattamento e sfruttamento cinematografico sull’opera necessari a realizzare il lungometraggio.
  • Diritti d'autore - Opere cinematografiche, audiovisive e radiodiffuse

Contratto di distribuzione

Con il contratto di distribuzione dell’opera cinematografica il produttore conferisce al distributore l’incarico di commercializzare l’opera e quest’ultimo si assume dietro compenso l’obbligo di provvedere alla circolazione dell'opera mediante la sua rete di distribuzione.
  • Diritti di proprietà industriale - Aspetti generali

Contratto di merchandising di personaggio televisivo (personality merchandising)

Il contratto di merchandising di personaggio famoso o personality merchandising può essere inquadrato nei più generali contratti relativi alla promozione del marchio, dell’impresa o del prodotto/servizio, ma resta comunque un contratto atipico, non disciplinato dall’ordinamento e non riconducibile ad una singola e specifica tipologia contrattuale. Si rinvia alla sezione "Tendenze e Sviluppi" per l'approfondimento sul tema "Il contratto di merchandising di personaggio famoso".
  • Marchi registrati

Accordo di distribuzione di prodotti a marchio e licenza di marchio

Il contratto di distribuzione in esclusiva di prodotti a marchio è un accordo mediante cui un’azienda, che produce un determinato bene o che lo commercializza, concede ad un altro soggetto il diritto di distribuire il prodotto, solitamente assegnando anche l’esclusiva su un determinato territorio. Si rinvia alla sezione "Tendenze e Sviluppi" per l'approfondimento sul tema "Gli accordi di distribuzione in esclusiva di prodotti a marchio".
  • Diritti di proprietà industriale - Aspetti generali

Contratto di co-marketing - Commercializzazione di due prodotti insieme

Si definisce co-marketing il processo mediante il quale due o più operatori, privati o pubblici, svolgono in partnership una serie d'iniziative di marketing (organizzate, programmate, controllate) al fine di raggiungere obiettivi di marketing (comuni o autonomi ma tra loro compatibili), attraverso la soddisfazione dei consumatori. Si rinvia alla sezione "Tendenze e Sviluppi" per l'approfondimento sul tema "Gli accordi di co-marketing".
  • Diritti di proprietà industriale - Aspetti generali

Contratto di co-branding e licenza - Realizzazione di un unico prodotto

Nell'accordo di co-branding, due o più società si incontrano e si “mescolano” strategicamente insieme, in relazione ad alcuni dei propri prodotti, servizi, disegni, colori, loghi, packaging, per creare un nuovo prodotto o servizio, proponendo congiuntamente i propri marchi al pubblico. Si rinvia alla sezione "Tendenze e Sviluppi" per l'approfondimento sul tema "Gli accordi di co-branding".
  • Marchi registrati

Comparsa di risposta ex art. 167 cod. proc. civ.

Mediante la comparsa di risposta il convenuto attiva la sua difesa nel giudizio civile, in risposta all’atto di citazione notificatogli. Con la comparsa di risposta, il convenuto può semplicemente contestare quanto dichiarato dall’attore, ma può anche chiedere di chiamare in causa un terzo o proporre domanda riconvenzionale, ovvero chiedere al giudice dal canto suo di pronunciarsi su accertamenti e/o condanne in suo favore contro l’attore.
  • Marchi registrati

Domanda di nullità marchio comunitario (ora marchio UE) davanti all’EUIPO (ai sensi del nuovo Regolamento sul marchio comunitario) con guida all’invio della domanda online

Il 23 marzo 2016 è entrato in vigore il regolamento n. 2424/2015, recante modifiche al Regolamento sul marchio comunitario n. 207/2009. Tale regolamento ha trasformato la vecchia UAMI in Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), mentre il marchio comunitario è diventato oggi marchio dell’Unione Europea.
  • Marchi registrati

Atto di citazione per violazione diritti sul marchio

L’azione di violazione dei diritti sul marchio, ma anche quella di contraffazione o concorrenza sleale, è un’azione che può avere una valenza sanzionatoria di condanna, ma anche solo di mero accertamento. Quest’ultima ipotesi (sebbene da sola come azione venga utilizzata eccezionalmente, in quanto solitamente affiancata da una richiesta di condanna), si verifica quando ci si rivolge al giudice perché venga accertata esclusivamente la violazione, senza chiedere anche la condanna del convenuto.