Ambito giuridico
Nota: i presenti testi costituiscono modelli meramente esemplificativi, e non esaustivi, della formulazione degli atti giudiziari e delle clausole dei regolamenti contrattuali
Quando si fotografono persone con ritratti singoli o di gruppo, i cui visi di uno o più soggetti sono riconoscibili, per poterne utilizzare le immagini in concorsi, mostre, pubblicazioni, internet o per qualsivoglia altro uso pubblico, è necessario per legge disporre della liberatoria, ossia di una dichiarazione scritta con la quale il soggetto autorizza il fotografo a pubblicare la propria immagine.
Il contratto per la fornitura di servizi di comunicazione e marketing è una categoria contrattuale che può avere ad oggetto la fornitura di diversi servizi riguardanti la comunicazione ed il marketing e prevede la predisposizione di un piano di comunicazione aziendale mediante la definizione di un messaggio da trasmettere, l'individuazione di un target di destinatari e di mezzi con cui veicolare il messaggio, la definizione di un budget per la realizzazione delle attività programmate e l'attuazione di un monitoraggio sull’andamento delle attività svolte.
La protezione del proprio know how, dei dati e delle informazioni aziendali diventa sempre più importante in un contesto che prosegue la propria corsa verso l’immateriale.
Viene di seguito proposta una formula base del contratto di prima cessione di opera d’arte, precisando che si tratta solo di una bozza e non di consulenza legale, in quanto, in ogni compravendita di opera d’arte, data la peculiarità del bene, ogni condizione deve essere analizzata e negoziata precisamente in base agli obiettivi e alla volontà di ciascuna delle parti, al fine di individuare i termini più adatti a ciascun trasferimento di diritti. Si rinvia alla sezione "Tendenze e Sviluppi" per l'approfondimento sul tema "La cessione di opera d’arte da parte dell’artista".
La traduzione di un’opera letteraria rientra tra i diritti di sfruttamento economico spettanti all’autore dell’opera. Chiunque, pertanto intenda tradurre un’opera in altra lingua deve prima ottenere l’autorizzazione dall’autore. Nella prassi, l’editore, nella stipula del contratto di edizione con l’autore, si fa cedere dallo stesso anche tale diritto ed è lui stesso che commissiona, in una fase successiva, la traduzione dell’opera ad un traduttore.
Con l'accordo il produttore intende affidare al procacciatore la ricerca e il primo contatto con società interessate alla co-produzione del prodotto (Film) ovvero la ricerca di finanziamenti per la realizzazione del prodotto.
Con il contratto di management artistico musicale l’artista affida in esclusiva ad un manager la gestione, promozione e la cura della sua attività e immagine.
Con la seguente liberatoria viene concessa l'autorizzazione, a seguito della partecipazione a riprese audiovisive relative ad un Tv Movie, ad utilizzare liberamente il materiale filmato e/o registrato e comunque realizzato in relazione a tale partecipazione.
Con la seguente scrittura viene conferito l'incarico per la redazione di una sceneggiatura con cessione di tutti i diritti d’autore sull'elaborato realizzato.
Con il seguente patto il concedente concede all’opzionante un diritto esclusivo di opzione per l'acquisto dei diritti di riduzione, trasformazione e sfruttamento cinematografico e/o televisivo e audiovisivo dell'opera indicata.
Con il seguente contratto il cedente vende e trasferisce in esclusiva al cessionario tutti i diritti di riduzione, elaborazione, adattamento e sfruttamento cinematografico sull’opera necessari a realizzare il lungometraggio.
Con il contratto di distribuzione dell’opera cinematografica il produttore conferisce al distributore l’incarico di commercializzare l’opera e quest’ultimo si assume dietro compenso l’obbligo di provvedere alla circolazione dell'opera mediante la sua rete di distribuzione.
Ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), il marchio d’impresa può essere oggetto di cessione, ovvero trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti/servizi per i quali è stato registrato.
Il contratto di merchandising di personaggio famoso o personality merchandising può essere inquadrato nei più generali contratti relativi alla promozione del marchio, dell’impresa o del prodotto/servizio, ma resta comunque un contratto atipico, non disciplinato dall’ordinamento e non riconducibile ad una singola e specifica tipologia contrattuale. Si rinvia alla sezione "Tendenze e Sviluppi" per l'approfondimento sul tema "Il contratto di merchandising di personaggio famoso".
Il contratto di distribuzione in esclusiva di prodotti a marchio è un accordo mediante cui un’azienda, che produce un determinato bene o che lo commercializza, concede ad un altro soggetto il diritto di distribuire il prodotto, solitamente assegnando anche l’esclusiva su un determinato territorio. Si rinvia alla sezione "Tendenze e Sviluppi" per l'approfondimento sul tema "Gli accordi di distribuzione in esclusiva di prodotti a marchio".
Si definisce co-marketing il processo mediante il quale due o più operatori, privati o pubblici, svolgono in partnership una serie d'iniziative di marketing (organizzate, programmate, controllate) al fine di raggiungere obiettivi di marketing (comuni o autonomi ma tra loro compatibili), attraverso la soddisfazione dei consumatori. Si rinvia alla sezione "Tendenze e Sviluppi" per l'approfondimento sul tema "Gli accordi di co-marketing".
Il seguente contratto contiene i termini e le condizioni generali per la partecipazione al programma di affiliazione di un soggetto X e la creazione di link dal sito web del cliente verso il sito co-branded, come definito nell'atto. Si rinvia alla sezione "Tendenze e Sviluppi" per l'approfondimento sul tema "Gli accordi di co-branding").
Nell'accordo di co-branding, due o più società si incontrano e si “mescolano” strategicamente insieme, in relazione ad alcuni dei propri prodotti, servizi, disegni, colori, loghi, packaging, per creare un nuovo prodotto o servizio, proponendo congiuntamente i propri marchi al pubblico. Si rinvia alla sezione "Tendenze e Sviluppi" per l'approfondimento sul tema "Gli accordi di co-branding".
Contratto di concessione diritti d’autore
Mediante la comparsa di risposta il convenuto attiva la sua difesa nel giudizio civile, in risposta all’atto di citazione notificatogli. Con la comparsa di risposta, il convenuto può semplicemente contestare quanto dichiarato dall’attore, ma può anche chiedere di chiamare in causa un terzo o proporre domanda riconvenzionale, ovvero chiedere al giudice dal canto suo di pronunciarsi su accertamenti e/o condanne in suo favore contro l’attore.
Il 23 marzo 2016 è entrato in vigore il regolamento n. 2424/2015, recante modifiche al Regolamento sul marchio comunitario n. 207/2009. Tale regolamento ha trasformato la vecchia UAMI in Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), mentre il marchio comunitario è diventato oggi marchio dell’Unione Europea.
L’azione di violazione dei diritti sul marchio, ma anche quella di contraffazione o concorrenza sleale, è un’azione che può avere una valenza sanzionatoria di condanna, ma anche solo di mero accertamento. Quest’ultima ipotesi (sebbene da sola come azione venga utilizzata eccezionalmente, in quanto solitamente affiancata da una richiesta di condanna), si verifica quando ci si rivolge al giudice perché venga accertata esclusivamente la violazione, senza chiedere anche la condanna del convenuto.
Conferimento incarico e cessione diritti sceneggiatura
Sono gli articoli 61 e 62, 194, 195 e 197 del codice di procedura civile a regolare le modalità in cui deve svolgersi l’incarico del consulente tecnico del giudice.
Contratto di sponsorizzazione per evento sportivo