• Diritti di proprietà industriale - Aspetti generali

Codice della proprietà industriale - Tabella di confronto

9 agosto 2023

TABELLA DI CONFRONTO PER ARTICOLI Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale (testo n vigore fino al 22 agosto 2023).       Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale (testo in vigore dal 23 agosto 2023 a seguito delle modificazioni ed integrazioni apportate dalla Legge 24 luglio 2023, n. 102 ________ N.B.: Nel testo seguente sono evidenziate in grassetto le modifiche apportate dalla Legge 24 luglio 2023, n. 102 al Codice della proprietà industriale, mettendo a confronto esclusivamente gli articoli novellati dalla legge di riforma.
  • Diritti di proprietà industriale - Aspetti generali

Codice della proprietà industriale - Tabella di confronto

28 marzo 2019

TABELLA DI CONFRONTO PER ARTICOLI Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (testo n vigore fino al 22 marzo 2019).                           Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (testo in vigore a seguito delle modificazioni ed integrazioni apportate dal D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 e dal D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 18). ________ N.B.: Nel testo seguente sono evidenziate in grassetto le modifiche apportate dai Decreti Legislativi n. 15 e n. 18 del 2019 al Codice della proprietà industriale. In particolare, sono segnalati con (*) gli articoli del CPI inseriti o modificati dal D.Lgs. n. 15/2019 (il cui testo è in vigore dal 23 marzo 2019, salvo quanto previsto dall’art. 184-nonies del D.Lgs. n. 15/2019 per la vigenza delle norme sul procedimento di decadenza o nullità dei marchi d’impresa registrati, le quali entrano in vigore trenta giorni dopo la data di pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico che ne stabilisce le modalità di applicazione). Sono segnalati con (**) gli articoli del CPI inseriti o modificati dal D.Lgs. n. 18/2019 (il cui testo è in vigore dal  27 marzo 2019).
  • Modelli di utilità

Modelli d’utilità: un’alternativa ai brevetti per invenzione?

25 maggio 2018

Licensing manager @ TTO (Technology Transfer Office) Politecnico di Milano   Introduzione I modelli di utilità sono definiti nel Codice della proprietà industriale (CPI, Decreto legislativo 10/02/2005 n° 30) all’articolo 82 come "nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di esse, strumenti, utensili o oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazione di parti".
  • Marchi registrati

Direttiva sui marchi d’impresa - Tabella di concordanza

6 marzo 2016

  TABELLA DI CONCORDANZA Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa. Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa _______ N.B.: La Direttiva (UE) 16 dicembre 2015, n. 2015/2436 è in vigore dal 12 gennaio 2016. Gli artt. 1, 7, 15, 19, 20 e 21 si applicano dal 15 gennaio 2019. Termine di recepimento: 14 gennaio 2019 per gli artt. da 3 a 6, gli artt. da 8 a 14, gli artt. 16, 17 e 18, gli artt. da 22 a 39, gli artt. 41, 43 e 44, gli artt. da 46 a 50; 14 gennaio 2023 per l'art. 45.
  • Brevetti per invenzione

Strategie e procedure brevettuali

11 febbraio 2016

Licensing manager @ TTO (Technology Transfer Office) Politecnico di Milano   1. Introduzione Una strategia brevettuale è una strategia di tutela a lungo termine, la cui pianificazione richiede chiari e precisi obiettivi di ricerca e sviluppo (nuove tecnologie o miglioramento di quelle esistenti?) e industriali (consolidare o aumentare le quote di mercato? O penetrare nuovi mercati?). Occorre individuare i principali attori del settore tecnologico di pertinenza e verificarne la posizione brevettuale, come pure identificare opportunità ed eventuali barriere all’ingresso, nonché un metodo per acquisire diritti di proprietà industriale (tramite sviluppo interno o congiunto oppure un’acquisizione) e costituire un portafoglio di diritti di privativa che permetta all’azienda titolare di tutelare la propria tecnologia nei confronti dei concorrenti. In estrema sintesi, una strategia brevettuale può essere schematizzata nel seguente flusso informativo:    
  • Marchi registrati

Regolamento sul marchio dell'Unione europea - Tabella di confronto

21 gennaio 2016

  TABELLA DI CONFRONTO PER ARTICOLO Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (testo in vigore fino al 22 marzo 2016)         Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio dell'Unione europea (testo modificato dal Regolamento UE 16 dicembre 2015, n. 2015/2424, in vigore dal 23 marzo 2016) _______ N.B.: Per la versione codificata del Regolamento sul marchio UE si rinvia al Regolamento (UE) 14 giugno 2017, n. 2017/1001, in vigore dal 6 luglio 2017 ed applicabile dal 1° ottobre 2017. Nel testo seguente sono evidenziate in grassetto le modifiche apportate dal Regolamento (UE) 16 dicembre 2015, n. 2015/2424, e segnalate con il simbolo (*) le modifiche la cui applicazione decorre dal 1° ottobre 2017 ai sensi dell’art. 4 del medesimo Regolamento.
  • Marchi registrati

Guida pratica alla registrazione dei marchi

14 ottobre 2014

Dott.ssa Elena Cantelmi Sommario 1.  La funzione del marchio 2.  Le fonti normative 3.  I requisiti di registrabilità 4.  Impedimenti alla registrazione 5.  I soggetti legittimati al deposito 6.  Estensione territoriale della tutela: il marchio nazionale, comunitario e internazionale 7.  Il deposito di un marchio 1.    La funzione del marchio Il marchio è il principale tra i segni distintivi disciplinati dal legislatore. Esso consiste nel segno atto a distinguere i beni e/o i servizi di un’impresa da quelli offerti sul mercato dagli altri operatori di settore. Quella distintiva è la principale e più tradizionalistica delle funzioni del marchio, desumibile da una serie di norme: l’art. 2569 c.c., il quale stabilisce che “chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato”; l’art. 7 c.p.i. che, nella sua ultima parte richiede che i segni debbano essere “atti a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”; l’art. 13 c.p.i., che invece annovera tra gli elementi essenziali del marchio il suo carattere distintivo, elencando le ipotesi di mancanza dello stesso al fine di individuare i segni che non possono essere registrati. Alla funzione distintiva corrisponde una sorta di diritto di esclusiva (o di monopolio) in capo al titolare, il quale può vietare l’utilizzo del segno senza il suo consenso, in particolar modo quando tale utilizzo possa provocare un rischio di confusione per il pubblico.
  • nomi a dominio

Guida breve alla Trademark Clearinghouse

28 aprile 2014

Trademark Clearinghouse lo strumento di protezione dei marchi nell’era dei nuovi nomi a dominio* *La presente guida breve in italiano è stata scritta prendendo a fonte le Linee Guida ufficiali della Trademark Clearinghouse versione 1.2 di Novembre 2013. La presente guida breve non ha alcuna presunzione di completezza e per qualsiasi conferma si consiglia di leggere con attenzione il documento ufficiale della TMCH al seguente link. © 2014 - Avv. Piergiovanni Cervato     pubblicato originariamente sul sito: Cervato Law & Business   Sommario: 1. La Trademark Clearinghouse    1.1 Introduzione    1.2 Cosa può essere protetto    1.3 Chi può fare domanda di inserimento    1.4 In particolare: quali marchi possono o non possono essere considerati dalla TMCH 2. I marchi registrati    2.1 Informazioni richieste dalla TMCH    2.2 La prova dell’uso    2.3 Altri documenti richiesti    2.4 Marchi che non sono accettabili 3. I marchi validati giudizialmente 4. I marchi protetti per statuto o trattato (disciplinari) 5. I labels (DNLs)    5.1 Ma cosa sono e come vengono generati i labels? 6. Le regole di validazione da parte della TMCH    6.1 La validazione del marchio    6.2 La validazione dei dati dell’istante    6.3 L’indicazione dei prodotti e dei servizi rivendicati nel marchio 7. Gli Abused DNLs    7.1 Procedure di riassegnazione (UDRP)    7.2 Procedimenti giudiziali   1. La Trademark Clearinghouse 1.1 Introduzione La Trademark Clearinghouse (TMCH, servizio approntato da ICANN) è il più importante strumento di protezione dei segni distintivi e dei marchi in particolare in relazione al lancio dei nuovi nomi a dominio tematici (new gTLDs, ad esempio .company, .email, .coffee, .hotel, .sport etc). Il servizio della TMCH gode della qualità e della competenza di due società leader del settore, IBM e Deloitte, che lo gestiscono nelle sue fasi. La TMCH ha la funzione di dare maggiore tutela ai titolari dei diritti di marchio, i quali, a seguito di apposita procedura di validazione, potranno essere inseriti nel database centralizzato che regola il rapporto tra detti marchi validati e nuovi nomi a dominio, con un duplice effetto: PARTECIPAZIONE AL SUNRISE PERIOD: i titolari dei marchi validati possono partecipare con precedenza al lancio dei vari nomi a dominio di nuova generazione, durante il periodo specificamente dedicato (Sunrise Period); in fase di validazione, ad ogni marchio sono associati dei labels, ossia delle etichette strettamente analoghe alla parte denominativa del marchio e tali labels permettono di partecipare ad ogni Sunrise dei nuovi domini corrispondenti (condizione minima necessaria); SERVIZIO DI ALERT: nel caso in cui un terzo soggetto chieda in assegnazione un nome a dominio che corrisponde al marchio validato secondo il sistema dei DNLs (vedi dopo), la TMCH avvisa tale terzo che in relazione a quel nome pendono diritti di registrazione di marchio; se il terzo comunque procede con l’assegnazione, la TMCH notifica al titolare del marchio validato l’assegnazione del dominio, così da permettere al titolare stesso di assumere le opportune azioni di tutela contro la violazione del proprio marchio (azioni di riassegnazione UDRP, azioni giudiziali di recupero del nome a dominio etc.). Tale strumento si rende necessario al fine di evitare una nuova stagione del fenomeno del domain grabbing e delle sue articolazioni (cybersquatting, typosquatting etc.), che la regola tecnica di assegnazione dei nomi a dominio sia generici (gTLDs) che nazionali (ccTLDs), FIRST COME FIRST SERVED, ha finora reso possibile costringendo i titolari dei marchi a lunghe e spesso costose azioni di recupero. Entriamo nelle specifiche del servizio e vediamo come funziona.
  • Indicazioni geografiche e denominazioni di origine

Guida ai DOP-IGP: tabella di sintesi dei prodotti registrati in ambito europeo

18 dicembre 2013

Per salvaguardare e promuovere la qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, l’Unione europea (prima con il Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, successivamente con il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, ed ora con il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) ha dettato una disciplina per la protezione delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) dei prodotti agricoli ed alimentari: DOP - Denominazione di origine protetta (PDO - Protected Designation of Origin), identifica la denominazione di un prodotto la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono in un'area geografica delimitata e le cu/i peculiari ca/ratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui si produce. IGP - Indicazione geografica protetta (PGI - Protected Geographical Indication), identifica la denominazione di un prodotto di cui almeno uno degli stadi della produzione, trasformazione o elaborazione avviene in un'area geografica determinata, in quanto una determinata qualità, o la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto dipende dall'origine geografica. DOP e IGP sono marchi collettivi comunitari diretti a fornire una tutela giuridica ai prodotti che ottengono la registrazione in ambito comunitario, i quali dovranno essere conformi ad un disciplinare di produzione recante l'indicazione delle materie prime e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche del prodotto. La tabella che segue è una rielaborazione dei dati forniti dall'UE ed elenca tutti i prodotti che hanno ottenuto la tutela, con l'indicazione del paese di provenienza, della data di registrazione e della categoria del prodotto. Sono presenti altresì i link diretti ai regolamenti recanti iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, quando presenti all'interno di SPRINT - Sistema Proprietà Intellettuale.
  • Indicazioni geografiche e denominazioni di origine

Guida ai DOP-IGP: tabella di sintesi dei prodotti registrati in ambito europeo - anni dal 1996 al 2009

18 dicembre 2013

Per salvaguardare e promuovere la qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, l’Unione europea (prima con il Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, successivamente con il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, ed ora con il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012) ha dettato una disciplina per la protezione delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) dei prodotti agricoli ed alimentari: DOP - Denominazione di origine protetta (PDO - Protected Designation of Origin), identifica la denominazione di un prodotto la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono in un'area geografica delimitata e le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui si produce. IGP - Indicazione geografica protetta (PGI - Protected Geographical Indication), identifica la denominazione di un prodotto di cui almeno uno degli stadi della produzione, trasformazione o elaborazione avviene in un'area geografica determinata, in quanto una determinata qualità, o la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto dipende dall'origine geografica. DOP e IGP sono marchi collettivi comunitari diretti a fornire una tutela giuridica ai prodotti che ottengono la registrazione in ambito comunitario, i quali dovranno essere conformi ad un disciplinare di produzione recante l'indicazione delle materie prime e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche del prodotto. La tabella che segue è una rielaborazione dei dati forniti dall'UE ed elenca tutti i prodotti che hanno ottenuto la tutela, con l'indicazione del paese di provenienza, della data di registrazione e della categoria del prodotto. Sono presenti altresì i link diretti ai regolamenti recanti iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, quando presenti all'interno di Marchi e Brevetti web.
  • Brevetti per invenzione

Guida pratica sul brevetto: caratteristiche e iter procedurale

26 novembre 2013

Sommario: Oggetto del brevetto Tipologie di brevetto Diritti sull'invenzione Iter procedurale per la concessione del brevetto   - Documentazione   - Brevetto nazionale   - Brevetto europeo   - Brevetto internazionale   Oggetto del brevetto Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale, d’ora in poi CPI), possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove (novità), che implicano un'attività inventiva (originalità) e che sono atte ad avere un'applicazione industriale (industrialità). Non sono considerate come invenzioni: a)  le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b)  i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; c)  le presentazioni di informazioni. Nei suddetti casi la brevettabilità è esclusa solamente nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali. Non possono costituire oggetto di brevetto: a)  i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; b)  le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica. Quest'ultima disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonché ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati. Inoltre, non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'articolo 81-quinquies CPI.