Ambito giuridico
Il principio del secondary meaning nel marchio assume una particolare rilevanza ai fini della sua tutela. Esso, in particolare, fornisce tutela a quei marchi che acquistano il carattere distintivo con l’uso e la notorietà.
Un'opera dell'architettura, un progetto architettonico è frutto dell'ingegno e della creatività del suo autore e in quanto tale è tutelabile ai sensi della legge sul diritto d’autore.
La distinzione tra fotografie artistiche e fotografie semplici assume particolare rilevanza in ragione della diversa disciplina prevista per le stesse dalla legge sul diritto d’autore.
Il soggetto che utilizza un marchio non registrato e ne reclama il diritto all’uso deve dimostrare la sussistenza di una serie di elementi atti a provare che il segno è meritevole di tutela.
L'evocazione di una denominazione di origine protetta è una delle attività inibite, assieme all’usurpazione ed imitazione, a tutela delle denominazioni registrate.
Con il termine “ritratto” si intende la rappresentazione di una determinata persona nelle sue sembianze, di per sé riconoscibili, presente in un’opera d’arte figurativa, una fotografia o anche il fotogramma di un film. Nella normativa di riferimento il legislatore utilizza il termine ritratto o immagine come sinonimi.
Un format televisivo esistente sottoposto a revisione è da considerarsi come un format “nuovo” se, dalla relativa valutazione, sussistano elementi caratterizzanti che possano qualificarlo come innovativo, originale e dotato di compiutezza espressiva, tale da presentarsi in modo diverso rispetto ai format precedenti.
Con il termine "franchising" (o affiliazione commerciale) si intende il contratto "comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi" (art. 1, comma 1, L. n. 129/2004).
Sono ritenute "segrete" tutte quelle informazioni aziendali che, tutelate in maniera adeguata, riducono il rischio di un illegittimo acceso da parte di terzi, per cui le misure di sicurezza impiegate per proteggere i segreti industriali devono essere espressione dell'intenzione dell'impresa di tutelarle sia da un punto di vista tecnologico che organizzativo.
La tutela del software prevista dalla legge n. 633/1941 - a differenza della truffa informatica - non ha ad oggetto qualsiasi dato o codice sorgente che possa trovarsi all'interno di un sistema informatico, ma si riconnette alla presenza dei caratteri di originalità e creatività, intendendo tale creatività in senso soggettivo, tanto da ritenersi creativa l'opera che presenti l'impronta personale del suo autore, nella forma particolare che assume a prescindere dalla sua novità e dal valore intrinseco del suo contenuto.
Con il termine “packaging” (imballaggio o confezione) si intende il complesso dei metodi utilizzati per l’imballaggio, il confezionamento e la presentazione di prodotti di vario genere, con lo scopo di renderli funzionali per l’offerta al pubblico a tutela della conservazione del prodotto, della relativa presentazione sul mercato e al consumatore.
Il risarcimento del danno da contraffazione, in assenza di elementi in base ai quali poter stabilire con certezza in che misura la presenza sul mercato del prodotto contraffatto abbia cagionato una perdita effettiva di quote di fatturato in capo al titolare della privativa, può essere liquidato secondo il criterio equitativo, fondato sugli utili presumibili conseguiti dal contraffattore.
L’autore è titolare del diritto esclusivo di diffondere la sua opera e di metterla a disposizione del pubblico mediante l'utilizzo di mezzi di diffusione a distanza, quali la radio, la televisione, la comunicazione via satellite, la ritrasmissione via cavo. L'evoluzione tecnologica ha determinato notevoli cambiamenti che hanno modificato gli strumenti e le stesse modalità di diffusione. Conseguentemente, il legislatore è più volte intervenuto per aggiornare ed integrare la disciplina giuridica del diritto di comunicazione al pubblico.
Non può escludersi una responsabilità del gestore della piattaforma ogni qual volta venga messo a conoscenza, da parte del titolare dei diritti lesi, del contenuto illecito delle trasmissioni, dovendo in questo caso rispondere delle trasmissioni illecite se non si attivi per rimuoverle e prosegua, invece, nel fornire gli strumenti per la continuazione della condotta illecita.
Il valore artistico richiesto per la proteggibilità dell'opera di industrial design non può essere escluso dalla serialità della produzione degli articoli concepiti progettualmente, che è connotazione propria di tutte le opere di tale natura, ma va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti.
In tema di contraffazione di brevetto per equivalenza, al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, sì da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, nè ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda la competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, in questo caso soltanto potendosi ritenere che la soluzione si collochi al di fuori dell'idea di soluzione protetta.
La norma di cui all'art. 5, commi 1 e 2 c.p.i., dopo avere posto il generale principio dell'esaurimento dei diritti di PI una volta che l'immissione in commercio sia avvenuta con il consenso del titolare, ne indica anche il limite costituito dalla possibilità per il titolare di opporsi alla commercializzazione quando sussistano motivi legittimi per farlo e in particolare quando lo stato dei prodotti è stato modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.
La disciplina delle invenzioni del prestatore di lavoro deroga ai principi generali in tema di invenzioni, che attribuiscono i diritti morali e patrimoniali nascenti dal trovato all’autore dello stesso. La ratio è da ricercarsi nell’idea che l’invenzione è frutto non solo dell’apporto creativo del singolo lavoratore, ma anche (e in qualche caso, soprattutto) dal contesto organizzativo (strumenti, procedure, idee) in cui opera e che è predisposto dal datore di lavoro.
Una forma può essere registrata come marchio quando svolge prevalentemente una funzione distintiva, tipica del marchio, piuttosto che estetica o funzionale, tipica del modello. La forma, di conseguenza, dà un valore sostanziale al prodotto solo qualora il prodotto abbia un valore estetico di tale rilievo da poter essere ritenuto influente in sé sulla motivazione d’acquisto del consumatore.
Un segno distintivo costituito da un certo nome anagrafico e validamente registrato come marchio, non può essere di regola adottato, in settori merceologici identici o affini, nè come marchio nè come denominazione sociale, salvo il principio di correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome.
L'utilizzazione commerciale del nome patronimico deve essere conforme ai principi della correttezza professionale e, quindi, non può avvenire in funzione di marchio, cioè distintiva, ma solo descrittiva. Un segno distintivo costituito da un nome anagrafico validamente registrato come marchio non può essere, di regola, adottato, in settori merceologici identici o affini, né come marchio, né come denominazione sociale, salvo il principio della correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, in quanto, nell'ambito dell'attività economica e commerciale, il diritto al nome subisce una compressione ove sia divenuto oggetto di registrazione ad opera di altri.
Il principio di unitarietà dei segni distintivi implica che l'adozione di un segno, in qualunque delle sue funzioni distintive, conferisce all'imprenditore che lo abbia adottato il diritto di utilizzarlo anche in relazione alle altre funzioni distintive.
Il plagio si realizza concretamente nell'appropriazione degli elementi creativi dell'opera altrui - cosicché laddove non possa riscontrarsi alcun apporto creativo deve essere esclusa in radice qualsivoglia forma di plagio - essendo del tutto insufficiente la collocazione, nell'opera successivamente realizzata, di una o più idee presenti in quella precedentemente eseguita, con cui la prima viene messa a confronto.
Alle invenzioni di gruppo si applicano le norme della comunione per quanto stabilito dagli articoli della legge sul diritto d'autore (L. n. 633/1941) e del codice della proprietà industriale e, pertanto, l'azione di accertamento della proprietà comune, in quanto ha ad oggetto la contitolarità del diritto di proprietà, è relativa a un rapporto sostanziale plurisoggettivo unitario e dà luogo a una ipotesi di litisconsorzio necessario.
Il principio di esaurimento appare di fondamentale importanza non soltanto per consentire l’operatività della filiera che garantisce la distribuzione dei supporti (i cui “anelli” sono, per es., autori, editori, distributori, retailers, ecc.), ma anche per favorire la creazione di mercati secondari come i cosiddetti “mercati dell’usato”. Tali mercati secondari, infatti, offrono la possibilità ai consumatori di acquistare copie di opere dell’ingegno (per es. libri, fumetti, DVD, compact disc, ecc.) ad un prezzo normalmente più basso di quello imposto dal titolare dei diritti, favorendo una più ampia circolazione delle opere e, conseguentemente, la diffusione della cultura.