11 luglio 2018
EUIPO 11/07/2018 (R 783/2018-5) [Marchio UE - Registrazione del marchio denominativo LIFEEAIR]
DECISIONE della quinta commissione di ricorso dell’11 luglio 2018
Nel caso R 783/2018-5
Avvertenza: il testo della seguente decisione è il risultato della traduzione generata automaticamente mediante il servizio EUIPO eTranslation.
Lighttair Holding AB
F Mariehällsvägen 37F
SE-168 65 Bromma
Svezia Candidato/Appellant
rappresentata dal Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Drottninggatan 33, piano 4, SE111 51 Stoccolma, Svezia
V
Oy Lifa Air Ltd
Vellamonkatu 30 B
FI-00550 Helsinki
Finlandia Avversale
rappresentata da Seppo Laine Oy, Itämerenkatu 3 B, FI-00180 Helsinki, Finlandia
Opposizione in relazione al procedimento di opposizione n. b 2 768 391 (domanda di marchio dell’Unione europea n. 15 455 884)
LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO
composta dal A. Kralik quale membro unico tenendo conto dell’articolo 165, paragrafo 2, e (5) dell’EUTMR, dell’articolo 36 dell’EUTMDR e dell’articolo 13 della decisione del presidium.
organizzazione delle commissioni di ricorso attualmente in vigore, e alla risoluzione n. 1 del Consiglio, del 2 febbraio 2015, sulle decisioni di un solo membro Cancelliere: H. Dijkema emette il presente
Decisione
Fatto
1 Con ricorso depositato il 19 maggio 2016, Ligtair Holding AB («il richiedente») ha chiesto di registrare la parola:
LIFEEAIR
per il seguente elenco di beni:
Classe 11 - cappe aspiranti per laboratori; apparecchi per la ventilazione; impianti di filtraggio dell’aria; impianti di ventilazione degli impianti di condizionamento; impianti di ventilazione degli autoveicoli; sterilizzatori ad aria; apparecchi di ionizzazione per il trattamento dell’aria; apparecchi per la purificazione dell’aria e macchine; filtri per l’aria condizionata; filtri [parti di impianti industriali o domestici];apparecchiatura di depurazione dei gas; degli apparecchi per il raffreddamento ad aria; apparecchi di umidificazione, diversi da quelli per uso medico 2 La domanda è stata pubblicata il 9 giugno 2016.
3 Il 9 settembre 2016, Oy Lifa Air Ltd (in appresso «l’opponente») ha presentato opposizione alla registrazione della domanda di marchio pubblicato per tutte le suddette merci.
4 I motivi dell’opposizione sono stati quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dell’EUTMR.
5 L’opposizione si basava sull’EUTMR n. 526 475:
depositata in data 22 aprile 1997 e protocollata il 6 maggio 1999 per i seguenti beni e servizi:
Classe 7 - Macchine utilizzate per la costruzione e la ricostruzione di case, macchine utensili, motori (esclusi i veicoli terrestri);
Classe 11 - Apparecchiature per il riscaldamento, l’essiccamento, la ventilazione e il condizionamento dell’aria interna;
Classe 37 - Costruzione di edifici; manutenzione e riparazioni; servizi di installazione.
6 Con decisione del 7 marzo 2018 (in appresso «la decisione impugnata»), la divisione di opposizione ha rifiutato il marchio richiesto, per tutti i beni in causa, in base al risultato della probabilità di confusione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dell’EUTMR.
7 Il 26 aprile 2018 il richiedente ha presentato ricorso contro la decisione impugnata. Il 5 luglio 2018 il ricorso è stato ritirato e il richiedente ha chiesto il rimborso della tassa di ricorso.
Motivi
8 Il Comitato prende atto della revoca del ricorso e che, di conseguenza, la procedura di ricorso è chiusa e che la decisione impugnata è diventata definitiva.
9 Le circostanze di cui all’articolo 33 dell’EUTMR non consentono il rimborso della tassa di ricorso nel caso di specie.
Costi
10 Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 4, dell’EUTMR la parte che pone fine al procedimento, ritirando il ricorso, sopporta l’onere delle tasse e dei costi sostenuti dall’altra parte. Non vi è stato alcun accordo sui costi che attenuino gli effetti di questa disposizione.
11 Poiché il richiedente ha chiuso il procedimento di ricorso ritirando il ricorso, le spese devono essere a carico dell’articolo 109, paragrafo 4, e dell’, del codice (7), dall’altro. Ne consegue che il richiedente deve sostenere il costo della procedura di opposizione, compresa la tassa di opposizione (320 EUR) e i costi di rappresentanza dell’opponente (300).Per quanto riguarda il procedimento di ricorso, in questo caso particolare, non vi è stata alcuna attività procedurale da parte dell’opponente e quindi nessuna possibilità di sostenere costi. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, del trattato EUTMR, per ragioni di equità, il Comitato ritiene inopportuno pronunciarsi a favore dell’opponente per quanto riguarda i costi di rappresentanza del ricorso.
Ordine
Per questi motivi,
La Commissione
dichiara e statuisce:
1. Prende atto della revoca del ricorso e dichiara chiusa il procedimento di ricorso;
2. Dichiarare che il richiedente deve sostenere le spese per l’opposizione di importo pari a 620 EUR;
3. Dichiara che ciascuna parte sostiene le proprie spese nella procedura di ricorso.
A. Kralik
Cancelliere:
P. O.F. Piaser
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