• Marchi registrati

21 marzo 2017

EUIPO 21/03/2017 (R 1197/2016-2) [Marchio UE - Registrazione del marchio denominativo ESSENZIA DI CAIAROSSA]

DECISIONE della Seconda Commisione di ricorso del 21 marzo 2017

Nel procedimento R 1197/2016-2

 

CAIAROSSA S.r.l. SOCIETA' AGRICOLA

Pod. Serra all'Olio, 59 - 56046 Riparbella (PI) Italia                                                                                          

Richiedente / ricorrente

Rappresentato da FUMERO S.R.L., Via Sant'Agnese, 12, 20123 Milano, Italia

contro

PALA DI MARIO PALA E C. S.S. AGRICOLA

Via Verdi, 7 - 09040 Serdiana Italia                                                                    

Opponente / resistente

rappresentato da Aurelio Richichi, Via Cola di Rienzo 212, 00192 Roma, Italia

 

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 438 243 (domanda di marchio dell’Unione europea n. 13 140 116)

LA SECONDA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da T. de las Heras (Presidente), C. Negro (Relatore) e C. Govers (Membro) Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

Sintesi dei fatti

1 Con domanda del 4 agosto 2014, CAIAROSSA S.r.l. SOCIETA' AGRICOLA (“la richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio denominativo

ESSENZIA DI CAIAROSSA

per i seguenti prodotti:

Classe 33 − Vino.

2 La domanda di marchio veniva pubblicata dall’Ufficio in data 12 agosto 2014.

3 In data 11 novembre 2014, PALA DI MARIO PALA E C. S.S. AGRICOLA (“l’opponente”) presentava un’opposizione alla registrazione del marchio in questione per tutti prodotti rivendicati.

4 L’opposizione si fondava sul motivo previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE.

5 L’opponente basava l’opposizione sui seguenti marchi anteriori:

– marchio italiano denominativo n. 1 108 055, ESSENTIJA, depositato il 30 luglio 2004, registrato il 18 aprile 2008 e successivamente rinnovato

(con il n. 1 605 197) per i seguenti prodotti:

Classe 33 − Bevande alcoliche (escluse le birre).

– marchio dell’Unione Europea n. 8 836 629, ESSENTIJA, depositato il 26 gennaio 2010 e registrato il 13 giugno 2010 per i seguenti prodotti:

Classe 33 − Bevande alcoliche (tranne le birre).

6 In data 11 settembre 2015, su richiesta della richiedente, l’opponente presentava una serie di documenti volti a provare l’uso del marchio italiano n. 1 108 055 per i relativi prodotti su cui si basa l’opposizione.

7 Con decisione del 29 aprile 2016 (“la decisione impugnata”), la divisione Opposizione accoglieva l’opposizione per tutti i prodotti in contestazione in quanto riteneva sussistere un rischio di confusione con il marchio UE n. 8 836 629 per la parte del pubblico di lingua danese. In particolare, la divisione Opposizione ravvisava quanto segue:

– L'opposizione verrà in primo luogo esaminata in relazione al marchio anteriore UE n. 8 836 629 e, tenuto conto del carattere unitario del marchio UE, la comparazione dei segni sarà incentrata su quella parte del pubblico di riferimento che non assocerà i marchi in questione ad alcun significato, quale ad esempio quella dotata di una sufficiente conoscenza della lingua danese.

– Il “vino” contestato è compreso nell'ampia categoria delle “bevande alcoliche (tranne le birre)” dell'opponente. Pertanto, i prodotti sono identici.

– I marchi in disputa non presentano elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi o più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

– Visivamente, i segni coincidono nelle lettere “ESSEN-I-A”. Tuttavia, essi differiscono nella sesta lettera “Z” del termine “ESSENZIA” del marchio contestato e nelle lettere “T” e “J”, che sono la sesta e l’ottava lettera del marchio anteriore. Inoltre, i segni differiscono nei due termini “DI CAIAROSSA” del marchio contestato. Le prime parti dei marchi in conflitto sono quasi identiche. I consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Alla luce di quanto sopra, i segni sono simili in media misura.

– Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “ESSEN-IJA” del marchio anteriore e “ESSEN-IA” del marchio contestato, presenti in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono della sesta lettera dei termini “ESSENTIJA” e “ESSENZIA”, ovvero “T” e “Z”, le quali sono tuttavia consonanti affini, dato che fanno entrambe parte della famiglia delle consonanti alveolari, nonché nel suono delle parole “DI CAIAROSSA” del marchio contestato, che non hanno controparte nel segno anteriore. Pertanto, i segni sono simili in media misura.

– Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

 

Valutazione globale

– I prodotti identici sono diretti al grande pubblico il cui livello di attenzione sarà medio. Il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore si considera normale.

– I marchi presentano somiglianze sia dal punto di vista visivo che fonetico. È vero che il marchio contestato presenta due termini aggiuntivi. Tuttavia, non si può non notare come uno di essi, ovvero la parola “DI” sia estremamente breve, e quindi possieda necessariamente minor rilevanza nell’equilibrio dei vari elementi del segno, mentre il termine “CAIAROSSA” si trovi in terza posizione, il che lo rende un elemento con minor capacità di attirare l’attenzione dei consumatori.

– A ciò si aggiunga che l’unico termine che forma il marchio anteriore e il primo termine del marchio contestato sono quasi identici. La loro somiglianza è soprattutto considerevole da un punto di vista fonetico. È infatti solo una consonante a renderli diversi, peraltro posta in sesta posizione e, come visto sopra nella presente decisione, appartenente alla medesima famiglia fonetica detta alveolare.

– Si deve poi tenere a mente che i prodotti identici nella classe 33 presentano un metodo peculiare di ordinazione. Ne discende che possa essere attribuita maggiore importanza alla somiglianza fonetica tra i segni. Il Tribunale ha sostenuto, per esempio, che, nel settore dei vini, i consumatori di tali prodotti sono abituati a designarli e a riconoscerli in funzione dell’elemento denominativo che serve a identificarli, in special modo nei bar o ristoranti in cui i vini vengono ordinati a voce dopo aver letto il loro nome sul menu.

– Si deve inoltre tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi.

– Considerato quanto sopra, e in particolare l’identità tra i prodotti e la quasi identità fonetica del primo elemento del marchio contestato rispetto all’unico elemento che compone per intero il marchio anteriore, la divisione Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua danese. Si ricorda che un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell'Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

8 In data 29 giugno 2016 la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata. L’Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 29 agosto 2016.

9 In data 8 novembre 2016 l’opponente presentava osservazioni in risposta.

 

Conclusioni e argomenti delle parti

10 Gli argomenti presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue:

– Il processo logico con cui si è definito il pubblico di riferimento come “ragionevolmente attento ed avveduto” non può certo portare a fondare la decisione anche sul fatto che il pubblico eserciti invece “un grado di attenzione medio”. Il livello di attenzione del pubblico deve piuttosto considerarsi elevato.

– Se è vero che, di per sé, nessuno dei due segni ha un significato proprio in alcuna delle lingue dell'Unione Europea, la parola ESSENTIJA di per sé va considerata un marchio debole perché è fortemente simile ad una parola di senso compiuto (ESSENZA o ESSENZIALE in italiano) ed avente un significato generico (un segno escluso dalla registrabilità ex art. 7 RMC), specie per un prodotto alimentare, in tutte le lingue dell’Unione Europea. Anche in danese, lingua presa a riferimento dalla divisione Opposizione, il segno anteriore è fortemente assimilabile alla parola di senso compiuto ESSENS che ha appunto il significato di ESSENZA. Pertanto tutte le sue derivazioni, quali ESSENTIJA ed ESSENZIA vanno considerate di per sé marchi deboli, che acquisiscono particolare carattere distintivo l’uno, quello anteriore, per la presenza della particella -TIJ- e l’altro, quello della domanda, per il suo abbinamento a “DI CAIAROSSA”. La divisione Opposizione ha del tutto trascurato quest’aspetto, peraltro basando il suo ragionamento su un assunto errato (ossia il fatto che nella lingua danese non vi sia una parola di significato descrittivo associabile ai segni in considerazione).

– Posto che i due segni differiscono per la parte che li rende distintivi, essi sono diversi e distinguibili, perché derivazioni indipendenti e originali da una parola di senso descrittivo. Ciò è sufficiente a rendere inapplicabile il principio giurisprudenziale secondo cui la parte iniziale di una denominazione è quella che assume più rilievo nella percezione sensoriale del consumatore.

– Il marchio anteriore “ESSENTIJA”, nel suo complesso, richiama al pubblico una parola di senso compiuto rispetto ai prodotti in questione (ma lo sarebbe per molti prodotti) - ossia l'essenza di quei prodotti, quasi a suggerire che siano i prodotti di punta o quelli più qualificanti di una certa produzione oppure, o per altro verso, che i prodotti (trattandosi di prodotti alimentari) contengono un’essenza profumata o altra sostanza che ne esalta l'aspetto sensoriale. Ne consegue che il carattere distintivo del segno anteriore deve essere considerato basso, sussistente solo in misura del fatto che la parola contiene una desinenza di fantasia costituita dalla particella “- TIJ-“.

– A ciò si aggiunga poi che il segno contestato è ben più complesso del segno anteriore e contiene la parola “CAIAROSSA”, che emerge come cuore distintivo del marchio e rende assolutamente non confondibile tale segno col marchio anteriore.

– La decisione impugnata si appoggia sul seguente ragionamento: “considerato l'identità tra i prodotti e la quasi identità fonetica del primo elemento del marchio contestato rispetto all'unico elemento che compone per intero il marchio anteriore, ... si ritiene che sussista un rischio di confusione per la parte del pubblico di riferimento di lingua danese”. Questa decisione si poggia dunque (i) su una comparazione solo fonetica (ii) solamente della parte iniziale del segno complesso della domanda e (iii) considerando che in lingua danese non vi sia alcun richiamo concettuale descrittivo dei segni. Evidentemente questi tre elementi su cui si basa la decisione sono tutti errati: infatti, la sola comparazione fonetica è riduttiva, la considerazione di una sola parte del marchio complesso non è giustificata e presuppone un pubblico di riferimento molto distratto e incompetente (ciò che non corrisponde con le premesse della decisione), il riferimento alla lingua danese è improprio perché anche in questa lingua vi è un vocabolo (essens) con un forte richiamo descrittivo al segno anteriore.

– Viceversa va riconosciuto che i due segni sono decisamente diversi da un punto di vista grafico e letterale, essendo composti da un numero di lettere molto diverso. Ma sono anche profondamente diversi da un punto di vista concettuale perché nell'uno - quello anteriore - l'accento è posto sull'allegoria di caratteri della parola “ESSENZA” o “ESSENZIALE” di per sé descrittiva di generiche qualità dei vini, mentre nell'altro - quello della domanda - l'accento è posto sulla parola distintiva “CAIAROSSA”.

11 Gli argomenti presentati in risposta al ricorso possono essere sintetizzati come segue:

– La divisione Opposizione ha correttamente ritenuto che il grado di attenzione del pubblico di riferimento fosse medio. La richiedente, di contro, non ha fornito alcuna evidenza a sostegno dell’affermazione secondo la quale il consumatore mediamente avveduto (o normalmente informato) dovrebbe prestare una elevata attenzione nella scelta di un vino.

– Le parti concordano nel ritenere che le parole “ESSENTIJA” e “ESSENZIA” non hanno un significato di per sé nel territorio di riferimento. Le parole “ESSENTIJA” e “ESSENZIA” richiamano tuttavia la parola “essenza” che in italiano designa la realtà propria e immutabile delle cose, intesa soprattutto come la forma generale, l’universale natura delle singole cose appartenenti allo stesso genere o specie. Tale significato “allusivo” potrebbe sussistere anche negli altri paesi dell’Unione Europea nei quali la parola “essenza” è scritta o pronunciata in modo simile all’italiano, come ad esempio esencja in polacco, essência in portoghese, esencia in spagnolo, eszencia in ungherese.

– Tuttavia, nella maggior parte del territorio di riferimento i segni “ESSENTIJA” e “ESSENZIA” non possiedono alcuna attinenza con la parola “essenza” (che si traduce, ad esempio, esanssi in finlandese, esence in ceco, Essenz in Tedesco, esencijos in lituano, ουσíα in greco). È del tutto evidente, ad esempio, come non vi sia alcun collegamento “allusivo” tra le parole “ESSENTIJA” e “ESSENZIA” e la parola greca ουσíα. In tale territorio, pertanto, il marchio sarà considerato di pura fantasia.

– In ogni caso, è opportuno sottolineare che anche se le parole “ESSENTIJA” e “ESSENZIA” alludono alla parola italiana “essenza” non significa che tali marchi debbano considerarsi deboli.

– Destituita di ogni fondamento è, altresì, l’affermazione di controparte secondo cui la debolezza del marchio anteriore deriverebbe sostanzialmente dalla somiglianza della parola “ESSENTIJA” con le parole di senso compiuto “essenza” o “essenziale”, posto che tali parole avrebbero un “significato generico” in tutte le lingue dell’Unione Europea. A tal proposito, si segnala che i) la parola “ESSENTIJA” è differente dalle parole “essenza” o “essenziale”; ii) in alcuni paesi europei le parole “essenza” o “essenziale” non hanno alcun significato; iii) il richiedente non ha fornito alcuna evidenza del fatto che le parole “essenza” o “essenziale” siano divenute di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini locali e costanti del commercio o che abbiano assunto per il pubblico destinatario una valenza di denominazione generica corrente dei prodotti vinicoli.

– Del resto, volendo aderire all’assunto indimostrato del ricorrente (qui contestato) si arriverebbe all’inaccettabile conclusione che qualsivoglia marchio che contenga denominazioni che alludano ad un significato astratto (che nulla ha a che vedere con il prodotto che contraddistingue) debba essere considerato debole.

– Al contrario, il marchio anteriore “ESSENTIJA” ha un elevato carattere distintivo poiché non possiede alcuna aderenza concettuale con i prodotti che lo stesso contraddistingue, in particolare, per quanto qui d’interesse, i vini, e deve pertanto essere considerato alla stregua di un c.d. marchio forte.

– Si deve infine rilevare che anche qualora il segno “ESSENTIJA” fosse ritenuto debole (cosa che si contesta fermamente), il confronto con la domanda di marchio contestata (“ESSENZIA”) rivelerebbe comunque un rischio di confusione, posto che “ESSENTIJA” costituisce l’unico elemento del marchio anteriore ed ha un elevato grado di somiglianza con la domanda di “MUE ESSENZIA”. Sotto questo profilo va, infatti, tenuto conto del ruolo secondario degli altri elementi costituenti la domanda di “MUE” e cioè i componenti “DI CAIAROSSA”. Questi ultimi possiedono un limitatissimo carattere distintivo per il pubblico della maggior parte del territorio di riferimento in quanto verranno meramente percepiti come indicazione e/o evocazione di provenienza e/o delle caratteristiche dei prodotti contraddistinti dal marchio stesso.

– Visivamente e foneticamente i segni in conflitto sono altamente simili negli elementi “ESSENTIJA” e “ESSENZIA”, non solo perché quest’ultimo costituisce la componente iniziale della domanda di marchio contestata ma anche perché assume un ruolo indipendente all’interno della stessa. Sotto il profilo concettuale, come già esposto sopra, i rispettivi elementi “ESSENTIJA” ed “ESSENZIA” non hanno alcun significato descrittivo. Per quanto riguarda gli elementi “DI CAIAROSSA” presenti nel marchio contestato, come osservato questi vengono percepiti dal pubblico del territorio di riferimento, soprattutto nella lingua italiana, come un’indicazione di provenienza o appartenenza. Nello specifico, la parola “DI” nella lingua italiana viene utilizzata come preposizione che esprime fondamentalmente un significato di “appartenenza a qualcuno o a qualcosa”, che si traduce in una grande varietà di “specificazioni” indicanti anche origine o provenienza, parentela, materia, qualità, confronto, ecc. Anche in altre lingue dell’UE il pubblico percepirebbe il medesimo significato posto che la preposizione “DI” corrisponde a DE (es. in francese, spagnolo e portoghese). In ogni caso, anche in altre parti del territorio di riferimento il pubblico riconoscerebbe il significato di questa parola (DI) poiché è abituato a consumare prodotti provenienti dall’Italia. L’espressione “CAIAROSSA”, invece, evoca nella lingua italiana una specifica località di produzione vinicola contraddistinta da un forte legame con la terra e, nello specifico, con un terreno ghiaioso rosso che caratterizza la zona geografica ove viene prodotto il vino. Il carattere marginale e descrittivo della locuzione “CAIAROSSA” all’interno del marchio è rafforzata dalla presenza della preposizione “DI” che viene utilizzata proprio con valore specificativo.

– I consumatori sono abituati a designare e riconoscere i vini in funzione dell’elemento denominativo che serve a identificarli, in special modo nei bar o ristoranti in cui i vini vengono ordinati a voce dopo aver letto il loro nome sul menu. Nel presente caso, l’elemento di riferimento è rispettivamente “ESSENTIJA” e “ESSENZIA”. A tal riguardo gli elementi aggiuntivi “DI CAIAROSSA” nel marchio contestato non possono prevalere rispetto all’elemento precedente “ESSENZIA”. Questo ragionamento è stato applicato correttamente dalla divisione Opposizione al presente caso attribuendo particolare importanza alla somiglianza fonetica tra i segni in questione.

– A causa della particolare struttura del marchio contestato, il pubblico di riferimento potrebbe, tutt’al più, percepire lo stesso come composto da due segni. La preposizione semplice “DI” verrebbe in questo caso intesa come specificativa della titolarità dei prodotti (si ricorda che CAIAROSSA costituisce peraltro anche la denominazione sociale della richiedente). Si avrebbe, pertanto un rischio di confusione sotto forma di associazione. L’elemento “DI” potrebbe, infatti, suggerire al consumatore che il marchio “ESSENZIA DI CAIAROSSA” sia composto da due marchi collegati e cioè il marchio specifico “ESSENZIA” e il marchio principale (house mark) “CAIAROSSA” (09/04/2014, T-386/12, Elite by Mondariz, EU:T:2014:198,§ 107 – 109).

 

Motivazione

Osservazioni preliminari sui regolamenti applicabili

12 La domanda di marchio è stata presentata prima dell’entrata in vigore (il

23 marzo 2016) del nuovo Regolamento sul marchio dell’Unione Europea come modificato dal Regolamento (UE) 2015/2424. Pertanto, il precedente Regolamento (CE) N. 207/2009 (RMC) si applica al ricorso in oggetto (04/10/2016, T−549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 33), almeno per quanto riguarda disposizioni di carattere non strettamente procedurale (13/06/2013, C−346/12 P, Milram, EU:C:2013:397, § 2). Tuttavia, per facilità di riferimento, la Commissione di ricorso farà in seguito riferimento al RMUE e alla nuova terminologia introdotta dal Regolamento (UE) 2015/2424, tenendo presente che i cambiamenti sostanziali introdotti da quest’ultimo non si applicano al caso in esame.

13 Poiché il nuovo Regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio dell’Unione Europea (REMUE) non entrerà in vigore prima dell’1 ottobre 2017, la Commissione continuerà a fare riferimento al vigente Regolamento (CE) N. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario (REMC).

 

Ammissibilità

14 Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 e 60, paragrafo 1, RMUE e alle regole 48 e 49 REMC. Pertanto, il ricorso è ammissibile.

 

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE

15 L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE dispone che, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

16 L’esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §22).

17 Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C−39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C−342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).

18 La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. 11/11/1997, C−251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 25).

 

Pubblico rilevante

19 Per quanto riguarda il pubblico pertinente, il territorio rilevante comprende, nella fattispecie, tutti gli stati membri dell’Unione Europea, poiché il marchio anteriore preso in esame nella decisione impugnata è un marchio UE.

20 Occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

21 Occorre, altresì, prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (v. 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

22 I prodotti rivendicati dai marchi si dirigono al grande pubblico. Il consumatore medio dei prodotti in conflitto è normalmente informato nonché ragionevolmente attento e avveduto (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-26). Tale qualificazione del pubblico di riferimento non implica, contrariamente a quanto affermato dalla richiedente, che il livello di attenzione del consumatore debba necessariamente considerarsi elevato. Occorre, infatti, prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

23 Nella fattispecie, i prodotti della classe 33 sono prodotti di largo consumo, acquistati in enoteche e negozi specializzati ma anche presso supermercati, drogherie, ecc.. Tale constatazione si applica ugualmente ai vini, rivendicati dalla domanda di marchio e compresi nella più ampia categoria “bevande alcoliche” del marchio anteriore. Le specifiche merceologiche dei marchi in conflitto, infatti, non designano specificamente vini di qualità venduti a prezzi relativamente elevati e rispetto ai quali il livello di attenzione del consumatore potrebbe qualificarsi come elevato (30/06/2015, T-489/13, VIÑA ALBERDI / VILLA ALBERTI, EU:T:2015:446, § 24 e giurisprudenza ivi citata). Il livello di attenzione che il consumatore presterà nell’acquisto dei prodotti in questione deve, pertanto, considerarsi di grado medio (29/02/2012, T−525/10, Servo Suo, EU:T:2012:96, § 21).

 

Comparazione dei prodotti

24 L’identità tra i prodotti in conflitto (vini) stabilita nella decisione impugnata non forma oggetto di contestazione. La Commissione fa proprie al riguardo le considerazioni e le conclusioni della divisione Opposizione.

 

Comparazione dei segni

25 Passando al raffronto dei marchi, si rileva che, quanto alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, la valutazione globale del rischio di confusione dev’essere fondata sull’impressione d’insieme da essi prodotta, tenuto conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (11/11/1997, C−251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

26 Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando ciascun marchio nel suo complesso, anche se ciò non esclude che l’impressione globale prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti. È solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante. Per esempio quando tale componente può, da sola, dominare l’immagine di tale marchio che il pubblico di riferimento conserva in memoria, di guisa che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell’impressione complessiva da questo prodotta (12/11/2008, T-7/04, Limoncello, EU:T:2008:481, § 40, e giurisprudenza ivi citata).

27 Quanto alla valutazione del carattere dominante di una o più determinate componenti di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle di altre componenti. Inoltre e in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio complesso (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35).

28 Per quanto attiene al carattere distintivo degli elementi costitutivi dei segni, la Commissione ritiene che sia il termine “ESSENZIA” del segno contestato, sia “ESSENTIJA” del marchio anteriore, sebbene privi di per sé di significato, apposti sui prodotti in questione (vini) saranno percepiti dal pubblico di riferimento, incluso dal pubblico di lingua danese (contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata) come evocativi del concetto di “essenza” o “essenziale”.

29 I vocaboli inglesi “essence” e “essential” appartengono all’inglese “basico”, noto al pubblico di riferimento dell’Unione Europea. I consumatori di lingua greca (menzionati dall’opponente) e danese (presi in esame dalla divisione Opposizione) non rappresentano un’eccezione a tale constatazione. Con riguardo a questi ultimi, peraltro, la Commissione nota che le corrispondenti parole in danese sono molto simili (“essens” e “essentiel”) (per analogia, 28/09/2016, T−593/15, THE ART OF RAW / * art (fig.) et al., EU:T:2016:572, § 33). Lo stesso avviene in varie altre lingue dell’Unione, quali il portoghese (“essência, essencial”), lo spagnolo (“esencia, esencial”), il francese (“essence, essentiel”), ecc.

30 Considerata la prossimità tra gli elementi costitutivi dei segni “ESSENZIA” e “ESSENTIJA” e i citati vocaboli appartenenti alla lingua inglese di base nonché ad altre lingue UE, e tenuto conto dei prodotti in questione (vini), il pubblico di riferimento sarà indotto a percepire tali elementi come evocativi del concetto di “essenza” probabilmente inteso come “la parte più importante di qualcosa, la sua sostanza” (o del corrispondente aggettivo “essenziale”, avente analogo contenuto semantico – 28/01/2016, R 3280/2014 1, ESSENZA / ESSENTIAL DUAL et al., § 29), avente in quanto tale un carattere genericamente laudativo, e/o eventualmente come “estratto” ottenuto dalle piante o da una sostanza alimentare, usata tra l’altro nella produzione di bevande, e dunque in quanto tale attinente al settore merceologico in questione.

31 Le suesposte considerazioni non sono tanto in grado di incidere sul carattere distintivo del marchio anteriore (il quale, nel suo complesso, si può considerare come avente un grado medio di distintività dovuto al fatto che il vocabolo “ESSENTIJA”, sebbene allusivo nel senso innanzi indicato, è pur sempre di per sé un termine di fantasia) quanto piuttosto sul grado di forza distintiva degli elementi che compongono il segno contestato e, di conseguenza, sulla comparazione concettuale dei marchi in conflitto, come si vedrà di seguito.

32 Con riguardo all’espressione “DI CAIAROSSA” del segno contestato, la Commissione concorda con l’opponente sul fatto che il pubblico di riferimento in tutta l’Unione è in grado di riconoscere la preposizione italiana “DI” come esprimente “appartenenza a qualcuno o a qualcosa”, che si traduce in una grande varietà di “specificazioni” indicanti anche origine o provenienza, il cui uso è estremamente diffuso nel vasto mercato alimentare e vinicolo UE di prodotti di origine italiana. La Commissione non si trova tuttavia d’accordo con l’opponente sul fatto che il pubblico di riferimento percepirebbe il termine “CAIAROSSA” come una specifica località di produzione vinicola contraddistinta da un forte legame con la terra e, nello specifico, con un terreno ghiaioso rosso che caratterizza la zona geografica ove viene prodotto il vino (v. pag. 4 osservazioni dell’opponente in risposta al ricorso). Tale conclusione pare frutto di un’interpretazione soggettiva dell’opponente liberamente ispirata a un estratto della pagina web della richiedente www.caiarossa.com in cui verrebbe enfatizzata l’importanza della peculiarità del terreno (ghiaia rossa). Il termine “CAIAROSSA” non appartiene al vocabolario italiano ed è un termine di fantasia che non è suscettibile di provocare la citata associazione semantica con il concetto di “ghiaia di colore rosso”, nemmeno presso il pubblico italiano. Se ne deduce che l’espressione di fantasia “DI CAIAROSSA” sarà verosimilmente intesa come riferentesi al nome dell’azienda agricola.

33 Alla luce delle suesposte considerazioni, si constata che nel segno contestato la componente “DI CAIAROSSA”, contrariamente a quanto sostenuto nella decisione impugnata, assume una valenza distintiva più forte rispetto a quella del termine “ESSENZIA” che la precede, in quanto in primo luogo, a differenza della prima, essa non evoca alcun concetto neanche vagamente laudativo o comunque attinente ai prodotti in questione e, in secondo luogo, essa indica verosimilmente, nella percezione del consumatore, ciò che distingue maggiormente i prodotti della richiedente, i.e. la loro provenienza commerciale.

34 Tenendo conto delle precedenti constatazioni, la somiglianza visiva e fonetica tra i marchi, dovuta alla somiglianza dei termini “ESSENZIA” e “ESSENTIJA” (giustamente constatata dalla divisione Opposizione), non deve essere sovrastimata. Il pubblico di riferimento, senza per ciò trascurare il primo termine “ESSENZIA” del segno contestato, sarà tuttavia portato a prestare particolare attenzione all’espressione “DI CAIAROSSA” quale elemento distintivo della provenienza commerciale dei vini della richiedente. Si ricorda, al riguardo, che la regola in base alla quale il consumatore attribuisce maggior importanza alla prima parte di una parola non è applicabile a qualsiasi caso (per analogia, 23/09/2015, T−193/14, AERONAUTICA / NAUTICA et al., EU:T:2015:668, § 24, e giurisprudenza citata). L’espressione “DI CAIAROSSA”, inoltre, occupa una porzione maggiore del segno rispetto a “ESSENZIA”, e la sua pronuncia produce un suono più lungo. La struttura dei segni è altresì diversa (una parola nel caso del marchio anteriore, due parole separate da una preposizione nel segno contestato). A parere della Commissione, la somiglianza visiva e fonetica dei marchi, esaminati nel loro complesso, è qualificabile di grado basso.

35 Sotto il profilo concettuale, sebbene sia pacifico che nessuno dei due marchi ha un significato compiuto, è altresì vero che i termini “ESSENZIA” (del segno contestato) e “ESSENTIJA” (del marchio anteriore), sono suscettibili di evocare, presso il pubblico di riferimento, i concetti di “essenza” o “essenziale”, come innanzi illustrato. In un tale contesto, la somiglianza concettuale dei segni legata a tale forza evocativa comune risulta controbilanciata dalla differenza semantica dei marchi nel loro complesso, dovuta al fatto che il marchio anteriore evoca l’idea di “essenza” in generale, mentre il marchio contestato evoca l’idea di un’essenza specifica, quella “DI CAIAROSSA” per l’appunto, producendo un’unità logica concettuale distinta e più ampia (per analogia, 28/09/2016, T- 593/15, THE ART OF RAW / * art (fig.) et al., EU:T:2016:572, § 32-34), e ciò nonostante il fatto che DI CAIAROSSA è un’espressione di fantasia (per analogia, 28/09/2016, T-593/15, THE ART OF RAW / * art (fig.) et al., EU:T:2016:572, § 36).

 

Valutazione globale

36 Alla luce delle considerazioni che precedono, tenendo conto, in particolare, del fatto che i marchi in conflitto presentano una somiglianza ridotta sotto l’aspetto visivo e fonetico, e sono concettualmente distinguibili nel senso indicato al punto precedente; che le differenze riscontrate tra tali marchi non passeranno inosservate al consumatore medio normalmente attento e ragionevolmente avveduto, il cui livello di attenzione nell’acquisto dei prodotti in questione (vini) si ritiene di grado medio: la Commissione ritiene, contrariamente alla decisione impugnata, che i marchi in esame non siano confondibili da parte del consumatore di riferimento dell’Unione, nonostante l’identità dei prodotti che essi contraddistinguono. In altri termini, ad avviso della Commissione, è improbabile che il consumatore medio UE di riferimento ritenga che i vini “ESSENZIA DI CAIAROSSA” provengano dalla stessa impresa produttrice dei vini “ESSENTIJA” o da imprese economicamente collegate.

37 La Commissione non condivide la tesi del “rischio di associazione” avanzata dall’opponente sulla base di una pretesa analogia con il caso 0 9/04/2014, T-386/12, Elite by Mondariz, EU:T:2014:198, § 107 – 109. Il caso di specie, infatti, presenta differenze sostanziali rispetto al caso citato, quali, in primo luogo, la non identità tra i termini iniziali (ESSENZIA e ESSENTIJA, sebbene simili, non sono identici) e l’assenza di separazione visiva tra il termine ESSENZIA e DI CAIAROSSA nel segno contestato (che, nella fattispecie, è puramente verbale), che dà l’impressione di un’unità logica a sé stante.

38 Le considerazioni della decisione impugnata e dell’opponente secondo cui nel caso di specie un’importanza particolare sarebbe da accordare alla somiglianza fonetica dei segni non sono in grado di porre in discussione la conclusione raggiunta in questa sede. In primo luogo, si dubita che tale sia effettivamente il caso nella fattispecie, in cui l’ordine orale dei prodotti in questione (vini) è normalmente preceduto dalla scelta visuale del vino sulla relativa carta (25/01/2017, T-187/16, LITU / Pitu, EU:T:2017:30, § 35), come peraltro indicato nella decisione impugnata e confermato dall’opponente. In secondo luogo, la somiglianza fonetica dei segni, tenendo conto del grado di distintività delle rispettive componenti, è stata considerata di grado basso, e non medio come stabilito dalla divisione Opposizione.

39 Si segnala, infine, che l’esame dell’ulteriore marchio anteriore invocato dall’opponente (i.e. marchio italiano n. 1 108 055, rinnovo n. 1 605 197) non può che condurre alla medesima conclusione. Tale marchio è, infatti, identico al marchio internazionale esaminato e rivendica i medesimi prodotti. Anche nel caso di identità merceologica con i prodotti contestati (qualora l’opponente avesse fornito valida prova d’uso, obbligatoria per tale marchio ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3 RMUE, per i vini), il rischio di confusione con il marchio anteriore presso il pubblico italiano sarebbe escluso per i motivi in precedenza esposti, validi per tutto il territorio UE. A ciò si aggiunga che, per il consumatore italiano, i termini ESSENZIA e ESSENTIJA sono particolarmente distinguibili nella misura in cui il primo è quasi identico al vocabolo italiano “essenza”, a cui sarebbe sostanzialmente assimilato, mentre il secondo è suscettibile di essere percepito come un termine (associabile al medesimo concetto evocativo, ma) di origine straniera. La differenza di pronuncia tra tali termini è inoltre, più accentuata per il pubblico italiano rispetto al pubblico di altri stati membri UE (quali per esempio il danese), in quanto il marchio anteriore sarà pronunciato in tre sillabe [es-sèn-zia] e il segno contestato in quattro [es-sèn-tì-gia], dove il suono delle ultime due è decisamente distinto rispetto a quello della terza e ultima sillaba del marchio anteriore.

40 Il ricorso deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata.

 

Spese

41 Conformemente all’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, l’opponente, in quanto parte soccombente, dovrà rifondere alla richiedente le spese dei procedimenti di opposizione e ricorso.

42 Conformemente all’articolo 85, paragrafo 6, RMC e alla regola 94, paragrafo 7, REMC, le spese per rappresentanza professionale nel procedimento di ricorso si liquidano in 550 euro e quelle del procedimento di opposizione in 300 euro. La tassa di ricorso ammonta a 720 euro.

 

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

1. La decisione impugnata è annullata e la domanda di marchio UE può proseguire l’iter di registrazione.

2. Le spese, che si liquidano in complessivi 1.570 euro, sono poste a carico dell’opponente.

 

T. de las Heras

C. Negro

C. Govers

Registrar:

H. Dijkema

Questo contenuto è riservato agli abbonati. Se già disponi di un accesso valido clicca qui per autenticarti.
In caso contrario è possibile:
- contattare i numeri 06.56.56.7212 o 392.993.6698
- inviare un messaggio WhatsApp al numero 392.993.6698
- inviare una richiesta al servizio clienti
- consultare le formule di abbonamento