• Marchi registrati

17 settembre 2014

UIBM 17/09/2014, n. 129 [Opposizione n. 273/2012 – TEMPUR / MEMORY SYSTEM – Esito: rigetto]

OPPOSIZIONE N. 273/2012

TEMPUR-PEDIC INC., 1713 Jaggie Fox Way, Lexington, KY 40511, USA (opponente), rappresentata dall'avv. Pietro Pouché, dello studio Legale Associato Carnelutti, via Principe Amedeo n. 3 - 20121 Milano, Italia

contro

CEM S.P.A., via del lavoro n. 11 - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO), rappresentata dallo Studio Torta s.r.l., Via Giovanni Battista Viotti n. 9 - 10121 Torino, Italia (richiedente).

Il giorno 17 settembre 2014, l'Esaminatrice, dott.ssa Laura lacone, ha emanato la seguente

 

DECISIONE

 

l'opposizione n. 273/2012 è respinta per tutti i prodotti contestati.

La domanda di registrazione del marchio n. B02011C001353 è accolta per tutti i prodotti. Non si dà luogo al rimborso dei diritti né delle spese di rappresentanza.

 

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 5 ottobre 2011 la società CEM S.P.A., con sede in Granarolo dell'Emilia (BO), ha depositato la domanda di registrazione di marchio figurativo n. B02011COO 1353 recante la dicitura "MEMORY SYSTEM" abbinata ad un elemento figurativo per contraddistinguere i prodotti rientranti nella classe 20: materassi, reti, guanciali.

La domanda in questione è stata pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 5 del 10 novembre 2011.

In data 13 febbraio 2012 la società TEMPUR-PEDIC INC. con sede negli Stati Uniti d'America, in qualità di controllante di DAN FOAM ApS con sede in Danimarca, titolare dei marchi su cui si basa l'opposizione, conferito l'incarico di rappresentanza all'avv. Pietro Pouché, dello studio Legale Associato Carnelutti, di Milano, ha depositato un atto di opposizione nei confronti della suddetta domanda, in relazione a tutti i prodotti richiesti, basando l’opposizione su parte dei prodotti tutelati dai seguenti marchi anteriori:

marchio comunitario figurativo complesso n. 1167923 depositato il 4 maggio 1999, registrato il 16 novembre 2000, oggetto di rinnovo fino al 04 maggio 2019;

marchio comunitario figurativo complesso n. 6271472 depositato il 12 settembre 2007 e registrato il 29 agosto 2008;

marchio comunitario figurativo n. 9924093 depositato il 27 aprile 2011 e registrato il 27 ottobre 2011.

L'opponente ha invocato l'articolo 12, comma l, lettera d) Codice della proprietà industriale (CPI).

 

ARGOMENTI DELLE PARTI

L'opponente, nelle note integrative alla domanda di opposizione, afferma che il marchio opposto non può essere registrato poiché è privo del carattere di originalità. In particolare, il profilo di donna stilizzato che poggia sull'elemento verbale del segno opposto, è identico all'elemento grafico che caratterizza, costituendone il cuore, i marchi TEMPUR e che il pubblico riconosce come identificativo dell'azienda americana.

Il titolare dei segni anteriori illustra le caratteristiche tecniche del materiale TEMPUR in cui sono realizzati i propri prodotti. Sostiene che l'adozione da parte di CEM, anch'essa produttrice di materassi e cuscini, di un segno distintivo identico al proprio, non possa che ingenerare nel consumatore l'erronea convinzione che si tratti di prodotti realizzati con il materiale TEMPUR o comunque associabili a tale azienda.

Conclude chiedendo il rigetto della domanda di marchio.

Il richiedente nelle osservazioni a difesa del marchio opposto intende dimostrare l'infondatezza delle argomentazioni dell'opponente e l'inesistenza del rischio di confusione in considerazione delle profonde differenze concettuali, letterali, fonetiche e grafiche esistenti tra i segni.

Afferma che la parola "MEMORY" rappresenta il cuore distintivo del proprio segno in quanto è realizzato in carattere stampato maiuscolo ed è di dimensioni superiori rispetto agli ulteriori elementi verbali; al contrario due dei marchi dell'opponente hanno il proprio cuore distintivo nella parola "TEMPUR". Ulteriore elemento di distinzione evidenziato dal richiedente è l'assenza di una cornice che delimita i segni anteriori. Inoltre il marchio comunitario n. 6271472 è composto da una ulteriore dicitura: "PRESSURE RELIEVING MATTRESSES AND PILLOWS" che non presenta alcun elemento di somiglianza con la componente verbale del segno opposto.

Il richiedente evidenzia che il profilo umano sdraiato, componente figurativa di tutti i segni anteriori, ha una valenza meramente descrittiva delle caratteristiche dei prodotti contraddistinti ed è estremamente diffuso tra i marchi depositati o registrati per materassi e guanciali. A tal fine allega i risultati di una ricerca di similitudine svolta tra i marchi nazionali, comunitari e internazionali.

Sostiene la differenza· concettuale e verbale dei marchi individuando i nuclei concettuali dei segni anteriori e di quello opposto nelle parti verbali e citando alcune sentenze che si pronunciano affermando che nei marchi composti da elementi verbali e figurativi i primi sono maggiormente distintivi.

Con riferimento ai prodotti in comparazione afferma che gli stessi non sono "perfettamente identici".

Conclude chiedendo che l'opposizione venga respinta e la registrazione concessa, stante che i segni non sono confondibili e che non sussiste un rischio di confusione e/o associazione.

 

RISCHIO DI CONFUSIONE - art. 12, co. I, lett. d), CPI

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori, che sono interdipendenti. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni concorrenti e il pubblico di riferimento.

 

AMMISSIBILITÀ

tenuto conto della ricevibilità e dell'ammissibilità dell’opposizione;

preso atto del regolare pagamento dei diritti secondo i termini e le modalità di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 13 gennaio 2010, n. 33;

ritenuta la pertinenza e la rilevanza delle questioni evidenziate nell'opposizione;

preso atto del decorso del termine concesso alle parti per l’esperimento del tentativo di conciliazione;

rilevato altresì che non è stata richiesta la prova d’uso;

visti infine i documenti e gli atti depositati dalle parti e ritenuta pertanto conclusa la fase istruttoria si procede alla comparazione dei prodotti.

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. Per motivi di economia procedurale, l'Esaminatrice procederà innanzitutto con l'esame dell'opposizione in relazione al marchio comunitario figurativo complesso n. 1167923, depositato il 4 maggio 1999, registrato il 16 novembre 2000, oggetto di rinnovo fino al 4 maggio 2019:

I prodotti

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o servizi, i canali di distribuzione, i punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:

Classe 20: Imbottiture per sedersi e sdraiarsi, in particolare guanciali, cuscini, materassi, materassini con strati intermedi in materiale plastico espanso per alleviare la pressione e convogliare il calore.

I prodotti contestati sono i seguenti: Classe 20: materassi, reti, guanciali.

Dall’esame comparato dei prodotti, si rileva che parte di essi sono identici: tali sono i guanciali ed i materassi inclusi in entrambe le liste con la medesima dicitura.

Per quanto attiene alle reti rivendicate dal richiedente, si evidenzia che pur avendo queste una natura diversa rispetto quella dei prodotti dell'opponente, poiché realizzati in materiali diversi e con tecniche diverse, esse presentano con questi ultimi profili di forte affinità. Infatti, con particolare riferimento ai materassi, ai cuscini ed ai guanciali tutelati dal marchio anteriore, si rileva che la finalità di tali prodotti, intesa come necessità che tendono a soddisfare, è la medesima di quella dei prodotti contestati: offrire un conveniente appoggio al corpo in posizione di riposo. I consumatori finali sono i medesimi ed i negozi presso cui possono essere acquistati sono gli stessi. Si rileva inoltre un rapporto di complementarietà, nel senso che, nella generalità dei casi, l'uso combinato è necessario per ottenere il soddisfacimento pieno del bisogno cui sono destinati.

I beni in esame sono affini con un grado alto.

 

I segni

Marchio anteriore Marchio contro cui viene proposta opposizione

l segno anteriore è un marchio composto da un elemento figurativo che rappresenta, in modo particolareggiato, il corpo di una donna raffigurato di schiena, con la testa poggiata su un cuscino, adagiato sulla scritta "TEMPUR", in caratteri stampato maiuscolo, il tutto preceduto da una croce greca dotata di una ombreggiatura; il marchio del richiedente, anch'esso figurativo, è composto da un riquadro all'interno del quale è riportata, in stampato maiuscolo su due righe centrate, l'espressione "MEMORY SYSTEM", con la prima parola in caratteri di dimensioni maggiori rispetto alla seconda e posta tra due linee lunghe quanto la parola stessa. A tale dicitura è sovrapposta la riproduzione della sezione orizzontale di un corpo umano, solo accennato, preceduto da una piccola croce greca.

A livello visivo, si rileva che il segno anteriore è formato da un elemento figurativo e da un elemento verbale composto da una sola parola: "TEMPUR", dì sei lettere. Il marchio opposto, racchiuso in un riquadro che ne costituisce lo sfondo, è formato anch'esso da un elemento grafico e da una parte verbale che si compone di due parole "MEMORY" e "SYSTEM", per un totale di dodici lettere. I segni presentano alcune somiglianze molto lievi date dalla comunanza di tre lettere, due delle quali poste nella stessa posizione, e dalla presenza in ciascun segno di una croce e di un elemento figurativo che, seppure realizzato in modo indiscutibilmente diverso, rappresenta figure affini.

Dal raffronto visivo tra i marchi in conflitto, emerge che gli unici elementi affini sono le immagini della croce e del corpo umano, con le forti differenze nel modo in cui quest'ultimi sono rappresentati. Per il resto i marchi gli stessi appaiono del tutto dissimili. Ne consegue che il grado di somiglianza visiva deve ritenersi complessivamente molto basso.

Sotto il profilo fonetico si rileva che il segno anteriore è formato da sei lettere ripartite in due sillabe: tem-pur mentre il marchio opposto è composto da due parole per un totale di dodici lettere e cinque sillabe: me-mo-ry-si-stem. Pur avendo tre lettere uguali E, M ed R, due delle quali, la E e la M, poste nella stessa posizione, risulta che i marchi hanno una struttura sillabica diversa e, quindi, un ritmo sonoro del tutto differente.

Ciò premesso, emerge che dal punto di vista fonetico i marchi non sono simili.

A livello concettuale, il termine "TEMPUR" non ha alcun significato per il pubblico di riferimento mentre le parole "MEMORY" e "SYSTEM" pur essendo in lingua inglese, data la somiglianza ai corrispondenti termini italiani, possono essere facilmente tradotte in "sistema memoria". Il termine "MEMORY" ha un suo specifico significato, infatti il memory è un materiale attutente inventato dalla Nasa negli annì60. Per esteso il suo nome è "memory foam", letteralmente "schiuma con la memoria" e questo perché conserva per un pò la forma della compressione del corpo. Il memory ha trovato applicazioni in campo sportivo e sanitario ed è arrivato al grande pubblico solo dopo che il brevetto spaziale è decaduto e i prezzi sono diventati accessibili, allineati a quelli del lattice.

Si ritiene che il significato sopra descritto ben possa essere conosciuto dal pubblico di riferimento che al momento dell'acquisto e più ancora nelle fasi che lo precedono, avrà cura di approfondire le proprie conoscenze sulle qualità e le caratteristiche dei beni che intende comperare.

Considerato che ad uno solo degli elementi verbali dei due marchi è attribuibile un contenuto semantico, si ritiene che a livello concettuale i segni, per la componente verbale, non presentino alcuna similitudine.

In entrambi i segni, all'elemento verbale è abbinato un elemento figurativo formato da una croce e dalla figura di un corpo umano, disegnato in modo fortemente differente. Per tali elementi i segni presentano punti di affinità concettuale.

Ciò premesso si ritiene che con riferimento al contenuto semantico i segni, complessivamente considerati, sono simili con un grado molto basso.

Elementi distintivi e dominanti dei segni

La giurisprudenza ha affermato che la valutazione globale del rischio di confusione tra due marchi deve essere basata sull'impressione d'insieme da essi prodotta tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi o dominanti.

Gli elementi distintivi o dominanti corrispondono alle componenti che da sole possono dominare l'immagine del marchio e che il pubblico di riferimento conserva in memoria.

Tutte le altre componenti del marchio possono risultare trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta.

Nel caso in esame per entrambi i segni si può affermare che l'elemento visivamente dominante (cd. elemento eye-catching) è rappresentato dalla componente verbale, TEMPUR nel marchio anteriore e MEMORY SISTEM in quello opposto. Infatti gli elementi figurativi costituiti dalla croce e dalla figura di un corpo umano, nelle differenti realizzazioni grafiche, nonché dal riquadro che costituisce lo sfondo del marchio opposto, hanno valenza decorativa e/o descrittiva delle qualità dei prodotti.

Ne consegue che, nell’economia del segno, tali immagini risultano dotate di una valenza distintiva molto limitata in sede di valutazione del rischio di confusione rispetto agli elementi verbali, che più restano impressi nel ricordo del consumatore.

Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno di quei fattori di cui tenere conto in sede di valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente non ha esplicitamente rivendicato per il suo marchio un carattere particolarmente distintivo in virtù dell'uso intensivo o della notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.

Nel caso presente, la componente verbale del marchio anteriore non ha un significato in relazione ai prodotti in questione mentre l'elemento grafico, nello specifico il disegno del corpo rappresentato di schiena della donna distesa con la testa poggiata su un cuscino, richiama la destinazione e le modalità di utilizzo, nonché le qualità, dei prodotti, con particolare riferimento ai materassi ed ai guanciali. Ciò premesso, il suo carattere distintivo, complessivamente considerato, deve essere considerato normale.

Pubblico di riferimento - livello di attenzione

Nella fattispecie in esame, i prodotti sono rivolti al grande pubblico.

Si ritiene che il consumatore medio delle categorie di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto.

Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Il D. L.vo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della Proprietà Industriale" dispone che:

"Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:... d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni".

Secondo l'ormai costante orientamento della Suprema Corte, "Ai fini dell'accertamento della confondibilità o meno di due marchi, l'esame del Giudice di merito va compiuto non tanto in via analitica attraverso una particolareggiata disamina di ogni singolo elemento, quanto piuttosto in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento che tenga conto di tutte le caratteristiche salienti, compresi gli effetti visivi (o grafici) e acustici (o fonetici) delle espressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto e destinato" (Cassazione, sez. l, sent. n. 1779 del 13.04.1989), mediante "una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza ed avvedutezza del pubblico di consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro" (Cassazione, sez. l, sent. 4405 del 28.02.2006).

Nel caso in esame, i prodotti sono in parte identici ed in parte fortemente affini, ma i segni evidenziano solo alcuni minimi profili di similitudine, limitatamente all’elemento figurativo nella comparazione visiva e concettuale, che risultano assai poco rilevanti. Infatti tali affinità sono riscontrabili con riferimento esclusivamente agli elementi grafici dei segni che, come già affermato, hanno valenza decorativa e/o descrittiva delle qualità dei prodotti e, nell’economia dei segni, risultano dotati di una valenza distintiva molto limitata in sede di valutazione del rischio di confusione non rappresentando le componenti dominanti dei segni.

Si aggiunga che, per giurisprudenza consolidata, nelle fattispecie in cui un marchio, essendo complesso, contiene elementi sia verbali che figurativi, è ragionevole supporre che la parte verbale abbia un impatto più forte sul consumatore rispetto alla componente figurativa. Ne consegue che i primi, di regola, sono considerati maggiormente distintivi rispetto ai secondi, atteso che il consumatore sarà più facilmente portato a riferirsi ai prodotti in questione citando il nome, piuttosto che descrivendo gli elementi figurativi del marchio.

Nel caso in esame non vi sono le condizioni per discostarsi dal principio generale della prevalenza degli elementi denominativi rispetto a quelli figurativi.

Deve inoltre osservarsi che nella visione d'insieme i due marchi in conflitto presentano significative differenze; infatti, mentre il marchio anteriore consiste nella parola TEMPUR e nella riproduzione particolareggiata del corpo di una donna, il marchio opposto è costituito da più elementi verbali, disposti su due righe centrate e da un'immagine solo accennata di una figura umana ad esse sovrapposta, il tutto ricompreso in un riquadro a sfondo colorato.

Alle luce delle considerazioni sopra esposte si ritiene che le differenze tra i marchi prevalgano sulle somiglianze e, considerato che ai sensi dell'articolo 12, comma l, lettera d) del Codice della proprietà industriale la somiglianza dei segni è una condizione per la sussistenza del rischio di confusione, ritenuto che i marchi sono simili solo per ·alcuni aspetti trascurabili e che quindi una delle condizioni necessarie enunciate dal suddetto articolo non è soddisfatta, l'opposizione basata sul marchio comunitario figurativo complesso n. 1167923 deve essere respinta.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sul marchio comunitario anteriore n. 6271472 depositato il 12 settembre 2007 e registrato il 29 agosto 2008:

Tenuto conto delle considerazioni effettuate nei paragrafi che precedono, dal momento che il marchio sopra rappresentato è ancor meno simile al marchio contestato poiché include ulteriori elementi verbali, il risultato non può essere diverso rispetto a quello raggiunto sulla base del marchio comunitario figurativo complesso n. 1167923, quand'anche i prodotti fossero identici a quelli del marchio impugnato. Pertanto, anche in relazione a tale marchio, il rischio di confusione deve escludersi e l'opposizione è respinta.

Infine il titolare del segno anteriore ha basato l'opposizione anche sul marchio comunitario figurativo n. 9924093 depositato il 27 aprile 20 Il e registrato il 27 ottobre 2011:

per i seguenti prodotti in classe 20: mobili, letti (non per uso medico), materassini (non per uso medico), cuscini, guanciali e indossatori (mobili); Parti dei suddetti articoli non compresi in altre classi; · Specchi, comici; Prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche.

Si procede alla comparazione dei segni.

Marchio anteriore  Marchio contro cui viene proposta opposizione

A livello visivo, si rileva che il segno anteriore è formato da un solo elemento figurativo in cui è rappresentato, in modo molto particolareggiato, il corpo di una donna distesa di schiena, con la testa poggiata su un cuscino. Per la descrizione del marchio opposto si richiamano le considerazioni già esposte nella precedente sezione dedicata alla comparazione dei segni.

I segni manifestano un unico elemento di somiglianza rappresentato dalla figura di un corpo umano realizzato, tuttavia, in modo fortemente diverso.

Tale similitudine è talmente tenue da risultare influente in modo minimo; ne consegue che i segni sono visivamente simili con un grado lievissimo.

Sotto il profilo fonetico non è possibile effettuare alcun confronto in quanto il segno anteriore è privo di elementi verbali.

A livello concettuale, il confronto può essere eseguito solo con riferimento all'elemento grafico di ciascun segno che, come già espresso in precedenza, richiama concetti simili. Tale somiglianza è comunque di grado lievissimo anche in ragione delle forti differenze nelle modalità di rappresentazione dei due disegni.

Elementi distintivi e dominanti dei segni

Nella valutazione dei segni a confronto si evidenzia che esclusivamente il segno opposto, in quanto rappresentato da più componenti, può presentare un elemento visivamente dominante (cd. elemento eye-catching) che nel caso di specie è rappresentato dalla parte verbale "MEMORY SYSTEM". Gli elementi figurativi costituiti dalla croce e dalla figura di un corpo umano infatti, come si è già ampiamente detto in precedenza, hanno valenza decorativa e/o descrittiva delle qualità dei prodotti.

 Carattere distintivo del marchio anteriore

L'opponente non ha· esplicitamente rivendicato, nemmeno per questo marchio, un carattere particolarmente distintivo in virtù dell'uso intensivo o della notorietà.

Nel caso presente si tratta di un segno figurativo il cui elemento grafico, il disegno dettagliato del corpo rappresentato di schiena della donna distesa con la testa poggiata su un cuscino, richiama fortemente i prodotti, la loro destinazione e le modalità di utilizzo, con particolare riferimento ai materassi ed ai guanciali. Ciò premesso, il suo carattere distintivo deve essere considerato debole.

Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

Premesso e richiamato quanto sopra già esposto in merito ai requisiti di registrazione dei marchi d'impresa ed ai principi, anche giurisprudenziali, di cui avvalersi nella valutazione del rischio di confondibilità fra i marchi, si osserva, per il caso in esame, che a seguito della comparazione eseguita i segni hanno evidenziato solo alcuni minimi profili di similitudine, limitatamente alla comparazione visiva e concettuale dell'elemento figurativo, che risultano assai poco rilevanti. Inoltre tali affinità sono riferibili esclusivamente agli elementi grafici del segno opposto che, come già affermato, hanno valenza decorativa e/o descrittiva delle qualità dei prodotti e, nell’economia del segno stesso, risultano dotati di una valenza molto limitata in sede di valutazione del rischio di confusione, non afferendo alle componenti dominanti del marchio.

Si è osservato inoltre che nella visione d'insieme i due marchi in conflitto presentano significative differenze; infatti, mentre il marchio anteriore, privo di elementi verbali, consiste nella riproduzione particolareggiata del corpo di una donna distesa di schiena e con la testa poggiata su un cuscino, il marchio opposto è costituito da più elementi verbali, disposti su due righe centrate e da un'immagine solo accennata di una figura umana ad esse sovrapposta, il tutto ricompreso in un riquadro a sfondo colorato.

Alle luce delle considerazioni sopra esposte si ritiene che le differenze tra i marchi prevalgano sulle somiglianze e, considerato che ai sensi dell'articolo 12, comma l, lettera d) del Codice della proprietà industriale la somiglianza dei segni è una condizione per la sussistenza del rischio di confusione, ritenuto che i marchi sono simili solo per alcuni aspetti trascurabili e che quindi una delle condizioni necessarie enunciate dal suddetto articolo non è soddisfatta, l'opposizione basata sul marchio comunitario figurativo n. 9924093 deve essere respinta.

 

SPESE

L'art. 56, del DM 13 gennaio 2010, n. 33, recante il "Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30", prevede al comma 4 che "Nella decisione di rigetto o di accoglimento dell'opposizione, l’Ufficio stabilisce se la parte soccombente deve rimborsare in parte o per intero all’altra parte i costi sopportati relativi al diritto di opposizione nonché, entro il limite di euro 300,00, alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento".

Nel caso in esame, tenuto conto che nessuna delle parti ha presentato istanza di condanna alle spese non si dà luogo al rimborso dei diritti né delle spese di rappresentanza.

Ai sensi dell'articolo 135 comma l del D. L.vo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della Proprietà Industriale", contro il presente provvedimento è ammessa la facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei Ricorsi di cui all'art. 135 c.p.i., entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

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