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23 febbraio 2015

UIBM 23/02/2015, n. 46 [Opposizione N. 917/2012 - DEOSPHERE / BIOSPHERE - Esito: accoglimento parziale]

OPPOSIZIONE N. 917/2012

 

RE.LE.VI. spa, via Postumia n.1, Rodigo (MN), rappresentata dal dott. Luciano Corradini della Ing. C. Corradini e C. srl, v. Dante Alighieri n.4, Reggio Emilia.

 

contro

 

STILNOVO EQUIPE DI SANTOLLA ANGELO E C.- sas, via Arcidiacono Giovanni n.37, Bari.

 

L'Esaminatore dott. Alberto Penna ha emanato la seguente

 

DECISIONE:

 

L'opposizione n. 917/2012 è accolta parzialmente per i seguenti prodotti contestati nella classe 3: ''profumeria, olii essenziali".

La domanda di marchio nazionale n. BA2012C000183 è respinta per i prodotti suindicati e può proseguire il suo iter di registrazione per i restanti prodotti della classe 3.

Il richiedente sopporta l'onere del rimborso dei diritti di opposizione fissati in € 250,00-.

 

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 6.3.2012 la società STILNOVO EQUIPE DI SANTOLLA ANGELO E C. ha depositato la domanda di registrazione di marchio nazionale n. BA2012COOO183 consistente nella dicitura "biosphere", con i colori appresso indicati, sovrastante i termini "beauty e home" di proporzioni molto ridotte, per contraddistinguere i prodotti rientranti nella classe 3.

Detta domanda è stata ritenuta registrabile ed è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale dei marchi di impresa n. 10 del 19.4.2012.

Il 19.7.2012 la soc. RE.LE.VI. ha depositato atto di opposizione contro tutti i prodotti rivendicati nella predetta domanda, cioè quelli indicati nella, classe 3 dal richiedente, fondando la propria opposizione   sul marchio comunitario anteriore "DEOSPHERE", registrato il 10.12.2009 con n. 8244451, che protegge i prodotti della classe 5.

L'opponente ha chiesto l'applicazione dell'art.12, c.1, lett. d) del C.P.I. ritenendo sussistente il rischio di confusione dovuto alla somiglianza dei marchi ed all'identità ed affinità dei prodotti.

Agli atti dell'Ufficio, oltre all'atto oppositivo, risulta trasmessa a cura dell'opponente una memoria argomentativa a sostegno delle motivazioni dell'opposizione, mentre non vi sono controdeduzioni del richiedente.

 

MOTIVAZIONE

Rischio di confusione - art. 12, comma l, lettera d) CPI

 

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:

siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

 

I prodotti

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:

classe 5: "deodoranti per l'ambiente".

 

I prodotti contestati sono tutti quelli indicati dal richiedente:

classe 3: "preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici".

Il confronto fra i prodotti protetti dal marchio anteriore e quelli indicati dalla domanda opposta ha evidenziato l'esistenza di affinità fra i "deodoranti per l'ambiente" da un lato e "profumeria ed olii essenziali" dall'altro: infatti i primi, essendo destinati a mantenere profumato un ambiente con l'eliminazione degli eventuali cattivi odori presentano lo stesso scopo che ha la profumeria nei confronti del corpo umano, cioè quello di diffondere odori gradevoli provenienti dallo stesso. Inoltre uno specifico rapporto di complementarietà intercorre fra i predetti deodoranti per l'ambiente e gli olii essenziali nel senso che fra essi sussiste una stretta relazione: essendo questi ultimi prodotti ottenuti per estrazione, a partire da materiale vegetale aromatico, essi costituiscono sovente la componente fondamentale dei deodoranti in generale fra i quali quelli per l'ambiente. Tutti i predetti sono generalmente commercializzati presso gli stessi punti vendita o in specifici reparti dei supermercati. E' di tutta evidenza, poi, la diversità fra i citati deodoranti per l'ambiente ed i residui prodotti indicati dal richiedente nella classe 3 e cioè "preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare ed abradere; saponi, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici" che hanno chiaramente natura, scopi, metodi d'uso e per lo più punti vendita differenti.

 

I segni

DEOSPHERE
Marchio anteriore Marchio contestato

Esame visivo

Il marchio comunitario anteriore è di natura verbale ed è composto dalla dicitura "DEOSPHERE" in caratteri maiuscoli convenzionali di colore scuro; il segno del richiedente si presenta di natura mista con una parte verbale preponderante rispetto a quella figurativa costituita da foglie che insistono sulla lettera "o". Gli elementi verbali di cui si compone la dicitura sono contrassegnati da distinti colori che permettono una sorta di istintiva scomposizione della parola: "bio" è di colore verde, "sphere" e le sottostanti "beauty e home" sono di colore grigio. L'osservatore può constatare che i due segni sono composti ciascuno di nove lettere mentre le parole "beauty e home" nel segno contestato sono di proporzioni talmente ridotte rispetto al tutto da passare quasi inosservate. Delle nove lettere suddette i marchi ne condividono sette ("osphere") e si differenziano soltanto per le due lettere iniziali (''DE" in quello anteriore e "bi" in quello opposto) talché la somiglianza visiva appare da subito di grado medio.

 

Esame fonetico

Come si vede la componente verbale dei marchi in conflitto, posto che la dicitura sottostante quello contestato - "beauty e home" - appare di difficile percezione e quindi difficilmente verrà letta, risulta formata ciascuna da tre sillabe e le rispettive pronunce producono un suono che è condizionato dalla condivisione di sette lettere su nove complessive. Foneticamente quindi è riscontrabile una somiglianza medio alta.

 

Esame concettuale

Di per sé le parole intere che costituiscono i marchi a confronto sembrano non trasmettere alcun preciso significato concettuale ma se i consumatori vi pongono una particolare attenzione esse risultano composte dal termine condiviso "sphere" (che in lingua inglese significa sfera o ambiente) e dai prefissi "deo" (che potrebbe suggerire l'idea di prodotti deodoranti) e "bio" in grado di evocare prodotti di origine naturale. Al riguardo occorre ricordare il principio della suddivisione del marchio verbale negli elementi che lo compongono: questo principio può costituire eccezione al fatto che il consumatore percepisce il marchio come unità, per cui in alcuni casi - come nella fattispecie in esame - il pubblico può scomporlo negli elementi che gli suggeriscono un significato Coletti). Tanto premesso i marchi in conflitto non risultano immediatamente confrontabili dal punto di vista concettuale.

 

Elementi distintivi e dominanti

Nel determinare l'esistenza di un rischio di confusione il confronto fra i segni deve basarsi sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi tenendo conto in particolare dei loro elementi distintivi e dominanti.

Nel caso specifico i marchi in conflitto non presentano elementi dominanti non essendo presente in essi un elemento di maggiori dimensioni rispetto agli altri, ad eccezione forse dell'elemento verbale "biosphere" rispetto a "beauty e home" nel segno opposto; come si è detto, però, le proporzioni di questo ultimo elemento sono molto ridotte e quindi difficilmente memorizzabili per il pubblico di riferimento.

Tenuto conto che nei segni i rispettivi prefissi "DEO" e "bio" hanno valenza descrittiva perché, come si è detto, posseggono un potere evocativo verso una certa categoria di prodotti, in entrambi deve essere considerato elemento distintivo il termine condiviso "sphere".

 

Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori da prendere in considerazione nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione.

Nella documentazione trasmessa l'opponente non ha rivendicato un carattere particolarmente distintivo in conseguenza di un uso intensivo o della notorietà del proprio marchio, pertanto dovrà farsi riferimento al suo carattere distintivo intrinseco.

La precedente analisi del segno ha evidenziato che rispetto al termine "SPHERE", dotato di carattere distintivo, il prefisso "DEO" potrebbe evocare, nella percezione di una parte del pubblico che vuole acquistare prodotti di suo particolare gradimento e quindi è attento, il riferimento ai deodoranti per l'ambiente, cioè ai prodotti protetti dal marchio. Quindi il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore è definibile come medio basso.

 

Pubblico di riferimento - livello di attenzione

Il pubblico dei consumatori è generale e non specializzato ma è normalmente informato; trattandosi di prodotti diretti alla cura della persona e degli ambienti in cui si vive o si lavora, è ragionevole ritenere che almeno una parte dei consumatori abbia per questa categoria di prodotti una attenzione diversa rispetto a chi acquista senza operare selezioni di sorta. Ma ciò non sarà sufficiente a scongiurare il rischio di confusione perché, a distanza di tempo e senza avere davanti agli occhi entrambe i marchi, il pubblico che ha memorizzato in particolare la parte distintiva e comune dei segni ("SPHERE"), potrà ritenere che i prodotti provengano dalla stessa entità o da azienda a questa collegata.

 

Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

La valutazione globale è stata effettuata in base a tutti i fattori pertinenti della fattispecie, come ad es. il grado di carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore, l'associazione che il pubblico di riferimento può fare dei due segni in conflitto, il grado di somiglianza fra loro e quello che emerge dal confronto fra i prodotti rivendicati.

Il marchio anteriore gode di un carattere distintivo intrinseco di grado medio basso.

I prodotti raffrontati nelle classi 5 e 3 sono risultati in parte affini ed in parte diversi.

I marchi hanno evidenziato un grado di somiglianza visiva media e fonetica medio alta; dal punto di vista concettuale, come si è detto, sono risultati non immediatamente confrontabili.

Conseguentemente essi sono da considerarsi simili in quanto le diversità riscontrate (i suffissi di valenza descrittiva "DEO" e "bio", la presenza nel segno opposto di diversi colori e delle foglie sulla lettera "o", tutti di secondaria importanza) non appaiono in grado di contrastare le somiglianze esistenti e quindi di escludere il rischio di confusione per il pubblico di riferimento.

Ai sensi dell'art. 12, c.l, lett. d) del C.P.I.- sussistendo il rischio di confusione- l'opposizione è accolta parzialmente per i seguenti prodotti contestati nella classe 3: ''profumeria, olii essenziali".

La domanda di marchio nazionale n. BA2012COOO183 è respinta per i prodotti suindicati e può proseguire il suo iter di registrazione per i restanti prodotti della classe 3.

 

SPESE

Il richiedente sopporta l'onere del rimborso dei diritti di opposizione fissati in € 250,00.

Ai sensi dell'art. 135 C.P.I. contro la presente decisione le parti possono ricorrere alla Commissione dei Ricorsi entro il termine perentorio di giorni sessanta a decorrere dalla data di ricezione della decisione stessa.

Roma, 23 febbraio 2015

 

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