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14 settembre 2015

UIBM 14/09/2015, n. 216 [Opposizione N. 1438/2012 – DIOR / MUNDIOR - Esito: rigetto]

OPPOSIZIONE N.1438/2012

 

Christian Dior Couture S.A., con sede in Parigi (FR), rappresentato da Buzzi, Notaro & Antonielli d'Ouix , Via Maria Vittoria, 18, Torino
(opponente)

 

contro

 

Furlanetto Fabio, rappresentato da Praxi Intellectual Property S.p.A., Corso Vittorio Emanuele Il, 3, Torino (richiedente)

 

In data 14 settembre 2015, il sottoscritto Esaminatore, Andrea Costa, ha emanato la seguente

 

DECISIONE:

1. L'opposizione n.l438/2012 è integralmente respinta;

2. La domanda di registrazione di marchio italiano n. TO2012C001534 può proseguire;

3. L'opponente sopporta l'onere delle spese di rappresentanza in favore del richiedente, liquidate nell'importo complessivo di euro 300,00.

 

FATTI DEL PROCEDIMENTO:

In data 17 maggio 2012, il signor Furlanetto Fabio ha depositato domanda di marchio n. T02012C001534 per servizi in Classi 35, 37,41 e 42, pubblicata in data 17 settembre 2012.

In data 17 dicembre 2012, la Christian Dior Couture S.A ha presentato opposizione contro tutti i servizi della domanda di marchio italiano sopra citata, invocando l'articolo 12, comma 1, lettera d) C.p.i., sulla base dei seguenti diritti anteriori:

1) Marchio comunitario n. 005830328;

2) Marchio comunitario n. 006463046;

3) Marchio internazionale n. 1102827.

In data 05 febbraio 2014, il richiedente ha presentato istanza di limitazione di prodotti in Classe 11. Trascorso il periodo di cooling-off, senza che le parti abbiano raggiunto l 'accordo, in data 11 aprile 2014, l'opponente, nel confermare l'intenzione di proseguire l'opposizione, ha articolato i motivi a supporto del gravame.

In data 16 settembre 2014, il richiedente ha presentato le proprie osservazioni in merito all'opposizione.

 

I marchi sono di seguito individuati:

1)

2)

3) DIOR

Marchi anteriori Marchio anteriore

 

AMMISSIBILITÀ- DIMOSTRAZIONE DEI DIRITTI ANTERIORI

La società opponente ha prodotto la documentazione relativa al diritto anteriore su cui è fondata l'opposizione, da cui risulta che:

l) il Marchio comunitario n. 005830328 è stato registrato in data 30 marzo 2007;

2) il Marchio comunitario n. 006463046 è stato registrato in data 13 novembre 2007;

3) il marchio internazionale n. 1102887 è stato registrato in data 18 novembre 2011. L'opposizione è dunque ammissibile.

 

MOTIVAZIONE

RISCHIO DI CONFUSIONE- ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA d)

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, che le due imprese si siano associate tra loro o che la prima impresa abbia avviato un'altra linea di produzione, o abbia autorizzato l'altra, o in fine che siano in qualche modo collegate.

Secondo l'ormai costante orientamento della Suprema Corte, "Ai fini dell'accertamento della confondibilità o meno di due marchi, l'esame del Giudice di merito va compiuta non tanto in via analitica attraverso una particolareggiata disamina di ogni singolo elemento, quanto piuttosto in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento che tenga conto di tutte le caratteristiche salienti, compresi gli effetti visivi (o grafici) e acustici (o fonetici) delle espressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle qualità il prodotto e destinato" (Cassazione, sez. I, sent. n.1779 del 13.04.1989), mediante "una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza ed avvedutezza del pubblico di consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro" (Cassazione, sez. I, sent. 4405 del 28.02.2006).

La sussistenza di un rischio di confusione dipende dunque dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori, che sono interdipendenti. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni concorrenti e il pubblico di riferimento.

Il territorio di riferimento è l'Italia.

1) I prodotti e servizi

I prodotti e servizi su cui è fondata l'opposizione sono:

1) marchio comunitario n. 005830328

Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, pelli di animali; cartelle, borsette, zaini, borse con rotelle, sacche per alpinisti, sacche da campeggio, sacche da spiaggia, borse per scolari, bauletti destinati a contenere articoli di toletta, detti "vunity cases", bauli e valigie, cartelle (articoli di pelletteria), borse da viaggio e bagagli, scatole in cuoio e imitazioni di cuoio, ventiquattrore, beauty-case vuoti, valigette per documenti, borse da viaggio (pelletteria), tovaglioli (pelletteria), astucci per chiavi (pelletteria), borsellini e valigie in cuoio o imitazioni di cuoio, buste per articoli da toilette e belletto (vuoti), portafogli, portamonete (non in metalli preziosi), portadocumenti, portocarte, reti o borse per la spesa, sacche o sacchetti in cuoio per imballaggio (buste, borsellini); cinghie di cuoio, collari o abiti per animali; ombrelli, ombrelloni e bastoni; fuste e articoli di selleria.

Classe 35: Pubblicità; locazione di spazi pubblicitari; diffusione di annunci pubblicitari; pubblicità mezzo posta; distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, prospetti, stampati, campioni); servizi d'abbonamento a giornali per conto terzi; pubblicazione di testi pubblicitari; gestione di affari commerciali: amministrazione commerciale; lavori di ufficio; distribuzione di volantini e di campioni; consulenza, informazioni o ragguagli in materia d'affari; ricerche per affari; assistenza nella direzione di imprese industriali o commerciali; stime in materia d'affari commerciali o industriali; contabilità; riproduzione di documenti; uffici di collocamento; gestione di archivi informatici; raccolta ed elaborazione dati, noleggio di archivi informatici; organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; modelli per pubblicità o promozione delle vendite; affissioni, decorazione di vetrine, agenzie per l'importazione e l'esportazione; promozione delle vendite per conto terzi; ricerche di mercato; vendita all'asta; promozione delle vendite tramite televisione con offerta di vendita; organizzazione di manifestazioni di carattere commerciale; gestione amministrativo di locali per esposizioni; presentazione di prodotti su ogni mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; amministrazione commerciale di licenze di prodotti e servizi; abbonamento a servizi di telecomunicazione per terzi; raccolta per conto terzi di diversi prodotti di pelletteria, di gioielli, articoli di gioielleria, strumenti per orologeria, articoli ottici, cartoleria, stilografiche, ombrelli de pioggia, articoli di vetro, porcellana, coltelleria, articoli per lo sport, di biancheria per la casa, d'arredamento, d'articoli per fumatori, d'articoli d'abbigliamento e di calzature e d'apparecchi di telecomunicazione (eccetto il loro trasporto), in modo da consentire ai consumatori di esaminarli ed acquistarli comodamente in negozi: raccolta per conto terzi di diversi prodotti di pelletteria, di gioielli, articoli di gioielleria, strumenti per orologeria, articoli ottici, cartoleria, stilografiche, ombrelli de pioggia, articoli di vetro, porcellana, coltelleria, articoli per lo sport di biancheria per la casa, d'arredamento, d'articoli per fumatori, d'articoli d'abbigliamento e di calzature e d'apparecchi di telecomunicazione (eccetto il loro trasporto), in modo da consentire ai consumatori di vederli su un sito web ed acquistarli comodamente in negozi; vendita al dettaglio di prodotti di cartoleria, articoli in cuoio, gioielleria, articoli di gioielleria, strumenti per orologeria, articoli ottici, stilografiche, ombrelli de pioggia, articoli di vetro, porcellana, coltelleria, articoli per lo sport, di biancheria per la casa, d'arredamento, d'articoli per fumatori, d'articoli d'abbigliamento e di calzature e d'apparecchi di telecomunicazione

Classe 38: Telecomunicazioni; telediffusione interattiva relativa alla presentazione di prodotti; agenzie di stampa e d'informazioni (notizie); comunicazioni radiofoniche; telegrafiche, telefoniche o videotelefoniche; televisive, mediante telediffusione, trasmissione d'informazioni per via telematica; trasmissione di messaggi, trasmissione di telegrammi, trasmissione d'immagini con l'ausilio del computer; trasmissione d'informazioni per telescrivente, trasmissioni radiofoniche, televisive, noleggio d'apparecchi per la trasmissione di messaggi, di tempi d'accesso a reti informatiche; comunicazione tramite terminali di computer; comunicazione (trasmissione) su rete informatica mondiale aperta o chiusa; informazioni in materia di telecomunicazioni; accesso ad una rete informatica; scaricamento di videogiochi, di dati digitalizzati, di servizi finanziari, di servizi borsistici; noleggio di tempi d'accesso a reti informatiche globali; trasmissioni televisive, fornitura di canali di telecomunicazione destinati ai servizi di teleacquisto.

 

2) Marchio comunitario n. 006463046:

Classe 14: Articoli di gioielleria veri o falsi; articoli di gioielleria veri o falsi; articoli di oreficeria veri o falsi e relativi componenti; pietre preziose e semipreziose e loro imitazioni, orologeria e strumenti cronometrici, metalli preziosi e loro leghe e oggetti in queste materie o in placcato; monete; oggetti d'arte in metallo prezioso; portagioie; scatole in metalli preziosi; casse, braccialetti, catenine, molle o vetri d'orologi; portachiavi di fantasia; statue o figurine in metalli preziosi (statuette); Astucci o cofanetti per orologeria, medaglie; ciondoli, borchie in metalli preziosi, cinturini d'orologi.

Classe 24: Tessuti e prodotti tessili; coperte da letto e copritavoli; tessuti per uso tessile; tessuti elastici; Velluti; biancheria per la toilette; biancheria per la casa; biancheria da bagno (tranne i capi d'abbigliamento); biancheria da letto; Biancheria da tavola non di carta; lenzuola, piumini, tovaglie non di carta, fazzoletti, fazzoletti da taschino; prodotti tessili non compresi in altre classi.

Classe 25: Articoli d'abbigliamento, cinture, bretelle, scarpe, suole, tacchi, cappelleria; camicie: abbigliamento in pelle od in finta pelle; pellicce (indumenti); guanti (abbigliamento); foulard, cravatte, maglieria; calzini: calzerotti; calzature da spiaggia, per lo sci e per lo sport; pannolini in materie tessili; biancheria intima; articoli d'abbigliamento, compreso abbigliamento sportivo e articoli d'abbigliamento per bambini, pannolini, cappelli e calzature quali stivali, scarpe, pantofole.

Classe 42: Valutazioni, stime e ricerche in ambito scientifico e tecnologico rese da ingegneri; elaborazione e sviluppo di Software informatici; ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, ricerche tecniche; studi di progetti tecnici, architettura; decorazione d'interni, perizie (lavori d'ingegneri), consulenza professionale in materia di computer, di programmi video, d'internet; lavori di ingegneri (non relativi all'edilizia); prospezioni geologiche, prospezioni petrolifere; collaudi di materiali; elaborazione (progettazione), installazione, manutenzione, aggiornamento o noleggio di software; programmazione per computer; consulenze in materia di computer, di locazione di computer; progettazione (elaborazione) di sistemi di codifica, di decodifica, di controllo d'accesso a programmi  televisivi, radiofonici, specialmente nomadi e a            qualsiasi trasmissione d'informazioni, progettazione (elaborazione) di programmi e d'apparecchi interattivi; servizi di definizione di norme tecniche (standardizzazione), servizi di normalizzazione, ovvero elaborazione di norme tecniche riguardo a prodotti fabbricati e servizi di telecomunicazione; servizi di figurinista, informazioni metereologiche; ricerca e sviluppo di sistemi elettronici, informatici e audiovisivi, di scomposizione di segnali e di controllo d'acceso nel settore della televisione, dell'informatica, delle telecomunicazioni e delle tecniche audiovisive; servizi di autentificazione (ricerca dell'origine) di messaggi elettronici; certificazione (controllo di qualità e d'origine); informazioni in materia di informatica applicata alle telecomunicazioni; formattazione di testi e/o d'immagini, fisse o animate, e/o di suoni, musicali o meno, di suonerie; per uso interattivo o meno; conversione di dati o di documenti da un supporto, fisico ad un supporto elettronico; Controllo elettrico di mezzi di trasporto; servizi di disegnatori d'arti grafiche; stilismo (estetico industriale); autenticazione d'opere d'arte; ricerche in campo biologico; ricerche geologiche; consulenza professionale in materia di tutela ambientale; ricerche tecniche in laboratori; noleggio d'apparecchi distributori automatici: consulenze in materia informatica, di telecomunicazione.

 

3) Marchio internazionale n.1102827:

Classe 16: Stampati, Articoli per rilegature fotografiche, articoli di cartoleria, adesivi (materia per incollare) per la cartoleria o la casa; materiale per artisti; pennelli, macchine da scrivere ed articoli per l’ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione e l'insegnamento (tranne gli apparecchi); caratteri di stampa; cliché su carta; cartone; scatole di cartone o di carta; cartelloni; album; carte; libri; giornali; riviste; prospetti; opuscoli; calendari; strumenti di scrittura, oggetti d'arte incisi; pitture (dipinti, quadri) incorniciati e non; acquarelli; modelli per sartoria; stampe grafiche; strumenti per il disegno; fazzoletti da naso di carta; salviette di carta; biancheria da tavola di carta; carta igienica; pannolini usa e getta per neonati di carta o cellulosa; buste di carta, sacchi per la spazzatura in carta o plastica; carte geografiche; cartoline postali; carte di credito non elettroniche; materiali per modellare; reggilibri; astucci per disegno e penne; modelli per la confezione di abiti.

Classe 41: Educazione; Formazione; Divertimento; Attività sportive e culturali; informazioni in materia di divertimento o istruzione; servizi ricreativi; pubblicazioni di libri; prestito di libri; addestramento di animali; produzione di films su nastri; affitto di films cinematografici; affitto di registrazioni sonore; noleggio di magnetoscopi e di apparecchi radiofonici e televisivi; affitto di arredamenti da spettacolo; montaggio videonastri; fotografia; organizzazione di concorsi (divertimento e/o educazione); organizzazione e direzione di riunioni, conferenze e congressi, di sfilate di moda per scopi culturali, artistici ed educativi e sportivi; organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi; prenotazione di posti per spettacoli; servizi di giochi proposti on line da una rete informatica; giochi; pubblicazione di libri elettronici e di riviste on line; pubblicazione tramite computer; servizi di agenzie e modelli per artisti; locali notturni e servizi nel campo del! 'educazione e del divertimento; servizi di campi di vacanze (divertimento); servizi di traduzione; lotterie; organizzazione di servizi d ' orchestra, di ballo, concerti.

Classe 43: Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei; servizi forniti da bar, di sale da thè; catering per terzi; servizi alberghieri; prenotazioni d'abitazioni temporanee; asili nido; gestione di aree per campeggio; case di riposo; case per vacanze; pensioni per animali.

 

I servizi contestati sono:

Classe 35: servizi di pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; tutto quanto sopra con riferimento ai settori della fornitura di servizi di pulizia civile ed industriale, della gestione ed amministrazione di immobili e della gestione di reti di franchising.

Classe 37: servizi di pulizia civile ed industriale; servizi di manutenzione e di riparazione di immobili ad uso commerciale, industriale e di abitazione

Classe 41: servizi di formazione con esclusivo riferimento al settore dei servizi di pulizia civile ed industriale, nonché della manutenzione di immobili ad uso commerciale, industriale o abitazione. Classe 42: servizi di progettazione di hardware e software relativi esclusivamente ai settori della fornitura di servizi di pulizia civile ed industriale, della gestione ed amministrazione di immobili e della gestione di reti di franchising, con attività esclusivamente rivolta al settore dei servizi di pulizia civile ed industriale, nonché della manutenzione di immobili ad uso commerciale, industriale o abitazione.

 

Servizi contestati in Classe 35

I servizi del marchio anteriore comunitario n. 005830328, Pubblicità, gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio in Classe 35, come ampia categoria, comprende i medesimi servizi del marchio contestato, relativi "ai settori della fornitura di servizi di pulizia civile ed industriale, della gestione ed amministrazione di immobili e della gestione di reti di franchising".

Essi dunque sono identici.

 

Servizi contestati in Classe 37

I servizi del marchio opposto m Classe 37 attengono alla fornitura di servizi di pulizia e manutenzione di immobili.

Essi dunque non hanno alcun punto di contatto con i prodotti e servizi su cui è basata l 'opposizione, i quali comprendono prodotti di gioielleria/orologeria (Classe 14), di cartoleria (Classe 16) ,di pelletteria/valigeria (Classe 18), di tessuti (Classe 14), di abbigliamento (Classe 25), servizi di pubblicità/amministrazione (Classe 35), di telecomunicazione (Classe 38), di educazione/attività culturali (Classe 41 ), di assistenza tecnologica e scientifica (Classe 42), di ristorazione (Classe 43).
Tali servizi dunque sono dissimili.

 

Servizi contestati in Classe 41

I servizi del marchio anteriore internazionale n.1102827 Formazione in Classe 41, come ampia categoria, comprendono i medesimi servizi del marchio contestato riferiti "al settore dei servizi di pulizia civile ed industriale, nonché della manutenzione di immobili ad uso commerciale, industriale o abitazione ".
Essi dunque sono identici.

 

Servizi contestati in Classe 42

I servizi di progettazione di hardware e software del marchio contestato sono molto simili ai servizi di elaborazione e sviluppo di software informatici del marchio comunitario. n. 006463046; trattasi infatti di servizi resi ai medesimi consumatori da parte delle medesime imprese.
Essi dunque sono molto simili.

 

2) I segni

a) confronto tra i segni

1)

2)

3) DIOR

Marchi anteriori Marchio anteriore

A livello visivo

I marchi anteriori n.ri l e 2, sostanzialmente identici, sono marchi figurativi, costituiti dalle parole di quattro lettere "Dior" in carattere stampatello minuscolo, con la D iniziale maiuscola.

Il marchio anteriore è un marchio denominativo costituito dalla parola di quattro lettere "dior".

Il marchio contestato è un marchio figurativo, costituito dall 'immagine in bianco e nero di un elemento floreale di due corolle di sei petali sovrapposte, di cui quella esterna in nero e quella interna in bianco.

Tale immagine sovrasta la scritta di sette lettere "mundior", in carattere maiuscolo standard.

I marchi dunque somigliano nella misura in cui condividono nel medesimo ordine le lettere "dior", scritte nel diverso carattere sopra descritto, mentre differiscono per la presenza delle lettere "mun" e dell'elemento figurativo non presente nei marchi anteriori.
Complessivamente, si ritiene che i marchi siano simili dal punto di vista visivo ad un livello medio.

A livello fonetico

I marchi anteriori è costituito da una parola di due sillabe e sarà pronunciato "di-or".

Il marchio opposto è costituito da una parola di tre sillabe, e sarà pronunciato "mun-di-or".

I marchi dunque somigliano nella misura in cui i marchi anteriori saranno pronunciati allo stesso modo dell'ultima delle tre sillabe che costituiscono il marchio contestato.
Complessivamente, il grado di somiglianza fonetica deve ritenersi complessivamente medio.

 

A livello concettuale

La parola "dior", che costituisce i marchi anteriori, non ha alcun significato in italiano.

Anche la parola "mundior" del marchio opposto non ha alcun significato in italiano.

Al riguardo, contrariamente a quanto affermato dal richiedente, si ritiene che difficilmente il pubblico di riferimento sarà in grado di attribuire alla parola "mundior", il significato di superlativo relativo dell'aggettivo latino, ovvero "pulito"; la lingua latina, infatti, in quanto lingua cd "morta" non ha una così larga diffusione presso i consumatori italiani.
I marchi in conflitto dunque non sono concettualmente simili.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle sopra illustrate somiglianze visive e fonetiche, deve concludersi che i marchi in conflitto siano simili ad un livello complessivamente medio.

 

b) Elementi distintivi e dominanti dei segni

Come chiarito dalla giurisprudenza, si deve ricordare che la valutazione globale del rischio di confusione tra due marchi deve essere basata sull'impressione di insieme da essi prodotta, attraverso un'analisi "...in via globale e sintetica, che è il modo in cui i marchi vengono percepiti dal consumatore, cioè come un "tutt'uno" che prescinde dai dettagli, salvo quelli che abbiano una funzione dominante nel contesto denominativo e/o figurativo d'insieme e siano come tali destinati a rimanere impressi nella sua memoria" (sentenza Commissione di Ricorso contro i provvedimenti UIBM n.03/2014).

Deve infatti tenersi conto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di fare una comparazione diretta tra i differenti marchi dovendo fare affidamento sull'immagine imperfetta che conserva in memoria (cfr. Sentenza della Cassazione n.4405/06 sopra citata).

Quanto ai marchi anteriori, costituiti da un'unica parola, non vi sono elementi maggiormente distintivi e dominanti.

Quanto al marchio contestato, va evidenziato che l'elemento figurativo appare come meramente decorativo, ed avrà dunque una minore capacità distintiva.

 

c) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno di quei fattori di cui tenere conto in sede di valutazione globale del rischio di confusione.

La Corte di Cassazione ha infatti affermato che in tema di tutela del marchio, l'accertamento sulla confondibilità dei segni, in caso di affinità dei prodotti, non deve essere compiuta in via analitica, attraverso la separata considerazione dei singoli elementi, ma, al contrario, in via globale e sintetica, con riguardo agli elementi grafici e visivi complessivamente dotati di efficacia individualizzante, senza omettere l'esame relativo alla natura "forte" o "debole" del marchio esaminato (Cassazione 6193/08).

La qualificazione come debole di un marchio non incide sulla sua attitudine alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio cd "forte", in relazione al quale vanno ritenute illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale, ovvero il nucleo logico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte (sentenza Commissione di Ricorso contro i provvedimenti UIBM n.05/2014, che richiama Cassazione 14787/07).

E' stato altresì chiarito che i cosiddetti marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legali al prodotto dal momento che la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Un marchio, peraltro, può essere valido, ancorché debole, in base al fatto dell'esistenza di un pur limitato grado di distintività (Cassazione 5924/96).

Infine, va precisato che un marchio "debole" può divenire forte in virtù del c.d. secondary meaning, e cioè del fatto della acquisita distinitivtà nel tempo sulla base dell'uso di un segno, originariamente distintivo per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, ma tale circostanza per poter essere esaminata, deve essere esplicitamente allegata, quanto meno in via subordinata, da chi intenda farla valere (Cassazione 14560/2000).

Nel caso in esame, l'opponente ha espressamente invocato il carattere distintivo acquisito sul mercato del marchio "Dior", depositando all'uopo copiosa documentazione.

Per ragioni di economia della decisione, si ritiene non necessario esaminare la predetta documentazione, tenuto conto che la parola "dior" non ha alcuna attinenza con i servizi considerati identici e molto simili.

Pertanto, il marchio anteriore deve essere ritenuto dotato per se di un certo grado di distintività.

 

d) Pubblico di riferimento- livello di attenzione

Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi.

Nel caso in esame, va osservato che i servizi considerati identici e molto simili sono rivolti ad operatori professionali, dotati di un grado di attenzione superiore alla media.

 

3) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

L'art. 12, comma l, lett. d) CPI dispone che: "Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità' o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni".

 

Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, costituisce un rischio di confusione, il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate (sentenze Corte di Giustizia, 11 novembre 1997, C- 251/95, Sabel, punti 16-18, e 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, punto 29).

La valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (tra le altre sentenza Corte di Giustizia Canon, punto 17, sopra citata).

Nel caso in esame, come detto, i prodotti sono molto identici, molto simili e dissimili.

In sede di valutazione dei marchi, è stato osservato che i segni non hanno alcuna somiglianza concettuale, mentre sono visivamente e foneticamente simili, nella misura in cui la parola di quattro lettere che costituisce i marchi anteriori "dior" coincide con le ultime quattro delle sette lettere che compongono l'elemento verbale del marchio opposto.

L'elemento verbale del marchio contestato, che ne costituisce l 'elemento maggiormente distintivo, oltre ad essere più lungo della parola che costituisce i marchi anteriori (sette v/s quattro lettere), differisce rispetto alla parola "dior" per la parte iniziale.

Al riguardo, occorre precisare che generalmente nella visione d'insieme di un marchio, il consumatore presterà maggiore attenzione alla parte iniziale del segno, rispetto alle parti successive (cfr. Commissione di ricorso contro i provvedimenti dell'UIBM, sentenza n.6 in data 10 febbraio 2014, Boss c/ Bossert).

Ciò è dovuto principalmente al fatto che il consumatore italiano legge da sinistra a destra e sarà dunque portato a prestare maggiore attenzione alla parte iniziale di un segno.

Pertanto, le differenze nella parte iniziale di un segno devo essere tenute in debita considerazione in sede di valutazione del rischio di confusione.

Ciò tanto più nel caso, come quello in esame, di un alto grado di attenzione del pubblico di riferimento.

Inoltre, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, il consumatore percepirà l 'elemento verbale del marchio opposto, come un tutt'uno, ovvero come la parola "mundior".

Si ritiene dunque che le differenze tra i segni prevalgano sulle somiglianze con la conseguenza che non sussiste alcun il rischio di confusione e/o di associazione, anche a fronte di servizi identici o molto simili.

Per tutte le ragioni su esposte, l'opposizione è integralmente respinta, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. d), CPI .

 

SPESE

L'art. 56, del DM 13 gennaio 2010, n. 33, recante "Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30", prevede al comma 4, che "Nella decisione di rigetto o di accoglimento dell'opposizione, l'Ufficio stabilisce se la parte soccombente deve rimborsare in parte o per intero all'altra parte i costi sopportati relativi al diritto di opposizione nonché, entro il limite di euro 300,00, alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento".

Nel caso in esame, si ritiene l'opponente debba integralmente rimborsare i costi di rappresentanza in favore del richiedente, liquidati nell'importo di euro 300,00.

 

L'Esaminatore

Ai sensi dell'articolo 182 Cpi ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione alla Commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135 Cpi. Ai sensi dell'articolo 135 comma l, il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dal giorno della notifica della decisione stessa.

Roma, 14 settembre 2015

 

 

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