23 dicembre 2020
Commissione dei ricorsi 23/12/2020, n. 50 [Brevetti per invenzione - Mancato versamento della soprattassa aggiuntiva per ritardato pagamento dall'annualità - Presentazione, in qualità di creditore pignoratizio, di istanza di reintegrazione]
Brevetti per invenzione - Mancato versamento della soprattassa aggiuntiva dovuta per il ritardato pagamento dall'annualità - Presentazione, in qualità di creditore pignoratizio del brevetto, di istanza di reintegrazione ai sensi dell’art. 193 c.p.i..
SENTENZA
(Presidente: dott. Vittorio Ragonesi - Relatore: prof. Avv. Gustavo Olivieri)
Sul ricorso proposto da
MARCO TRAVIA
contro
DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi
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FATTI DEL PROCEDIMENTO
Con riferimento al brevetto per invenzione n. 1359956 concesso in data 4/05/2009 l’Ufficio resistente, con lettera raccomandata del 24/7/2017, comunicava all’odierno ricorrente ed al titolare del brevetto sig. Romano Muri che, relativamente alla 11^ annualità, non era stata versata la soprattassa aggiuntiva di euro 100,00 dovuta per il ritardato pagamento dalla stessa.
La comunicazione dell’Ufficio veniva riscontrata dall’avv. Niccolò Travia con mai/ del 22/9/2017 nella quale s’indicava la ricevuta del pagamento della soprattassa effettuato a nome di Marco Travia.
In data 20 ottobre 2017 il dott. Marco Travia, in qualità di creditore pignoratizio del brevetto indicato in epigrafe, presentava all’Ufficio istanza di reintegrazione ai sensi dell’art. 193 C.p.i.
Con lettera del 15/12/2017 (prot. n. 546772), l’Ufficio rappresentava all’odierno ricorrente che l’istanza di reintegrazione del brevetto “risulta presentata da un soggetto diverso dal titolare del brevetto stesso” e che pertanto la suddetta istanza doveva considerarsi inammissibile.
Dopo una successiva interlocuzione tra le parti, con lettera del 14/2/2019 (prot. n. 38295), l’Ufficio riteneva che i chiarimenti e gli elementi aggiuntivi forniti dall’istante in data 3/1/2018 non fossero sufficienti a modificare il giudizio d’inammissibilità inizialmente formulato e confermava il rigetto dell’istanza.
Avverso il provvedimento di rigetto ha presentato ricorso il dott. Marco Travia, in qualità di creditore pignoratizio del brevetto per invenzione n. 1359956, insistendo per l’accoglimento dell’istanza di reintegrazione a suo tempo presentata.
All’udienza del 24/2/2020 il ricorso è stato discusso alla presenza delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso avverso la decisione dell’Ufficio è fondato e dev’essere accolto per i motivi qui di seguito esposti.
Nella specie non è in contestazione la qualifica di creditore pignoratizio del brevetto per invenzione in capo all’odierno ricorrente, quanto piuttosto la sua legittimazione a presentare una istanza di reintegrazione della privativa ai sensi dell’art. 193 C.p.i. Infatti, secondo l’interpretazione letterale della norma proposta dall’Uff-cio, i soggetti legittimati a presentare tale istanza sarebbero esclusivamente il richiedente o il titolare del brevetto per invenzione e non anche il creditore pignoratizio.
Si tratta tuttavia di una interpretazione che non può essere condivisa, in quanto in contrasto con i principi generali in materia di pegno sui beni mobili e, segnatamente, con l’art. 2790 del codice civile, a mente del quale il creditore pignoratizio ha non solo il potere, ma anche l’obbligo di porre in essere tutti gli atti idonei ad evitare la perdita o il deterioramento del bene pignorato (cfr., ex multis, Cass. 30/10/2007 n. 22860).
La piana applicazione di detti principi al caso di un brevetto per invenzione impone di considerare rientrante fra i doveri gravanti sul creditore pignoratizio di un titolo di proprietà industriale anche quello di presentare istanza di reintegrazione ai sensi dell’art. 193 C.p.i. al fine di evitare la decadenza del brevetto e la conseguente perdita del bene pignorato che altrimenti si determinerebbe.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento con il quale l’Ufficio ha dichiarato inammissibile l’istanza di reintegrazione del brevetto per invenzione presentata dal ricorrente.
Roma, 24.2.2020
Il Componente Relatore
Prof. avv. Gustavo Olivieri
Il Presidente
Dott. Vittorio Ragonese