2 gennaio 2024
Consiglio di Stato, sez. VI, 02/01/2024, n. 67 [Indicazioni geografiche e denominazioni di origine - Superficie rivendicabile quale bene immateriale che consente di produrre vino a denominazione di origine su qualsiasi superficie vitata a disposizione]
Indicazioni geografiche e denominazioni di origine - Domanda di annullamento dei provvedimenti con cui la Regione Toscana e ARTEA (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura) hanno disposto sia la cancellazione dallo schedario delle superfici rivendicabili dalla società vinicola istante superfici per DOC Rosso di Montalcino e DOCG Brunello di Montalcino, a seguito di decreto di trasferimento emesso nell’ambito di procedura esecutiva a vantaggio di altre aziende agricole, sia l'iscrizione delle stesse superfici nello schedario viticolo delle anzidette aziende - Accoglimento - Appello - Accoglimento - Superficie rivendicabile quale bene immateriale che consente, all’azienda che ne è titolare, di produrre vino a denominazione di origine su una qualsiasi superficie vitata a sua disposizione, che ne abbia attitudine produttiva - Terreno oggetto di trasferimento comprensivo anche della titolarità dei connessi diritti di sfruttamento del medesimo, consistenti nella iscrizione nello schedario ARTEA dei vigneti a “superficie rivendicabile” ai fini della produzione di vino Brunello di Montalcino e Rosso di Montalcino - Legittimamente ottenuta la voltura delle “superfici rivendicabili” relative ai fondi in questione.
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