• Marchi collettivi e di certificazione

19 agosto 2008

Consiglio di Stato, sez. VI, 19/08/2008, n. 3952 [Marchio - DOP-IGP - Consorzio di tutela per l’uso del marchio collettivo]

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2956/06, proposto da:

CASEIFICIO STABIUMI GIACOMO S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Gianclaudio Andreis, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Ignazio Sillitti in Roma, viale Bruno Buozzi n. 77;

contro

CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Sperati e Paolo Colombo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, piazza Mazzini n. 27;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, 31 gennaio 2006, n. 105;

visto il ricorso in appello;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;

vista la memoria dell’appellato;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza pubblica del 13 maggio 2008 il consigliere Carmine Volpe, e uditi l’avv. G. Andreis per l’appellante e l’avv. P. Colombo per l’appellato;

 

PREMESSO CHE:

 

- il primo giudice ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso proposto da Caseificio Stabiumi Giacomo s.p.a. avverso:

a) la delibera del comitato esecutivo del Consorzio per la tutela del formaggio grana padano (d’ora in poi Consorzio) in data 28 gennaio 2005, e successiva comunicazione in data 3 gennaio 2005, concernenti l’escussione della garanzia fideiussoria e la sospensione per tre mesi dell’autorizzazione al confezionamento del formaggio grana padano grattugiato;

b) tutti gli atti istruttori relativi alle operazioni di campionamento e di prelievo effettuati dal servizio di vigilanza del Consorzio;

c) l’art. 9 della convenzione stipulata tra la detta società e il Consorzio il 1° ottobre 2004, nella parte in cui conferisce al Consorzio il potere di sospendere per un tempo determinato o di revocare l’autorizzazione concessa per l’uso del marchio Grana padano;

considerato che:

- il primo giudice ha statuito che:

a) la controversia non riguarda alcuna attività pubblicistica attribuita al Consorzio ma l’esecuzione di un contratto di diritto privato sottoscritto tra due soggetti privati (concessione per l’uso del marchio collettivo registrato “grana padano” affinché la detta società possa usarlo per la produzione del formaggio grattugiato) e, in particolare, l’applicazione delle clausole penali ivi contemplate;

b) il Consorzio non ha agito in attuazione di poteri pubblici ma in forza di norme paritetiche di natura privatistica definite attraverso la detta convenzione;

- l’appellante sostiene la giurisdizione del giudice amministrativo e l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado;

- l’appellato deduce l’improponibilità e l’inammissibilità del ricorso in appello per varie ragioni;

 

RITENUTO CHE:

 

- il marchio relativo al formaggio grana padano, come tutti i marchi assunti dalla normativa nazionale quali segni distintivi delle denominazioni di origine protetta (DOP), ha assunto una rilevanza eminentemente pubblicistica (Tribunale di Saluzzo 5 gennaio 2001 e art. 53, comma 16, della l. 24 aprile 1998, n. 128);

- il Consorzio è titolare di funzioni pubbliche di vigilanza in materia di tutela della DOP grana padano, ai sensi del proprio statuto (art. 4) e dell’art. 53, comma 15, della l. n. 128/1998;

- il giudice amministrativo è competente a decidere su atti emessi da un Consorzio i quali incidono sull’utilizzazione della DOP grana padano e sono manifestazione dell’esercizio di funzioni pubbliche di vigilanza a esso attribuite dalla legge;

- la circostanza che i provvedimenti impugnati in primo grado siano stati emessi al di là dell’ambito dei poteri e delle funzioni pubblicistiche del Consorzio non fa venire meno la giurisdizione del giudice amministrativo;

- la convenzione stipulata tra le parti (il 1° ottobre 2004) non è in grado di modificare i poteri pubblici attribuiti dalla legge al Consorzio e al Ministero competente nel campo delle DOP, né tanto meno di prevedere poteri privatistici del Consorzio al di là di quanto consentito dalla legge;

- il ricorso in appello non è improponibile per la devoluzione al collegio arbitrale da parte dell’art. 13 della convenzione stipulata tra le parti delle controversie relative all’esecuzione o alla risoluzione della convenzione stessa, né per la devoluzione al collegio arbitrale da parte dell’art. 22 dello statuto consortile delle controversie fra Consorzio e consorziati, in quanto in presenza di interessi legittimi, e non di diritti soggettivi, non è possibile alcuna compromissione ad arbitri;

- non andavano impugnati né la deliberazione del consiglio di amministrazione del Consorzio in data 15 febbraio 2005, emessa a seguito del reclamo proposto dalla detta società avverso la determinazione sanzionatoria del Consorzio, siccome atto meramente conseguenziale a quelli impugnati in primo grado, né la precedente convenzione stipulata tra le parti il 12 ottobre 2001, poiché del tutto irrilevante nella controversia per cui è causa;

- il ricorso in appello, pertanto, deve essere accolto e la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 35, comma 1, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (secondo cui “se il Consiglio di Stato accoglie il ricorso per difetto di procedura o per vizio di forma della decisione di primo grado, annulla la sentenza impugnata e rinvia la controversia al tribunale amministrativo regionale”), va annullata con rinvio della controversia al primo giudice. Spese al definitivo;

 

PER QUESTI MOTIVI

 

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, accoglie il ricorso in appello e, conseguentemente, annulla la sentenza impugnata con rinvio della controversia al primo giudice.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma il 13 maggio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:

Claudio Varrone, presidente

Carmine Volpe, consigliere, estensore

Luciano Barra Caracciolo, consigliere

Bruno Rosario Polito, consigliere

Roberto Giovagnoli, consigliere

 

Depositata in segreteria il 19/08/2008

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