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Consiglio di Stato sez. VI, 11/02/2025, n. 1108 [Indicazioni geografiche e denominazioni di origine - Richiesta del Consorzio di tutela del formaggio Raschera DOP, ex art. 53 del Reg. UE n. 1151/2012, di modificare il disciplinare di produzione]
Indicazioni geografiche e denominazioni di origine - Richiesta del Consorzio di tutela del formaggio Raschera DOP, ex art. 53 del Reg. UE n. 1151/2012 e art. 13 del d.m. 14 ottobre 2013, di modificare il disciplinare di produzione del formaggio d’alpeggio - Accoglimento - Ricorso dei Comuni il cui territorio concorre a formare l’area geografica tipica di produzione del formaggio denominato Raschera DOP e Raschera DOP d’Alpeggio - Inammissibilità per difetto di legittimazione ad agire ed interesse a ricorrere - Appello - Rigetto - Comuni appellanti non risultati destinatari diretti dell’esercizio del potere amministrativo qui in contestazione (cioè di modifica del disciplinare di produzione di prodotto DOP), non godendo di alcuna esclusiva rispetto alla produzione del formaggio di che trattasi, la quale spetta, per contro, unicamente agli eventuali operatori economici esistenti sul loro territorio, i quali sono i soli a poter vantare una legittimazione ad agire per l’annullamento dei provvedimenti gravati in prime cure.
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