20 aprile 2021
Cassazione civile, sez. I, 20/04/2021, n. 10348 [Farmaceutici e fitosanitari - Programma sperimentale di cura con farmaco prodotto da Roche S.p.a. - Responsabilità del promotore della sperimentazione - Convenzione di sperimentazione]
Farmaceutici e fitosanitari - Programma sperimentale di cura con farmaco prodotto da Roche S.p.a. e somministrato al paziente attraverso un protocollo attuato da medici indicati come sperimentatori delegati - Partecipazione alla sperimentazione medica, sponsorizzata dalla Roche S.p.a. e svolta presso Azienda Ospedaliera, per il trattamento in fase adiuvante del carcinoma mammario - Istanza del risarcimento per i danni conseguiti alla sperimentazione - Contestata l'errata valutazione del rapporto costi-benefici ai fini dell'inserimento del paziente nel programma sperimentale - Attività delle aziende farmaceutiche da inquadrare, per le sue intrinseche caratteristiche, nell'ambito delle attività pericolose, ai sensi dell'art. 2050 cod. civ. - Produzione e commercializzazione di farmaci, ovvero il relativo impiego nell'ambito di terapie anche sperimentali, e prossimità con il paziente che li assume - Esclusa la responsabilità contrattuale della casa farmaceutica fondata su un "contatto sociale" con il paziente - Convenzione di sperimentazione tra casa farmaceutica produttrice del farmaco e struttura ospedaliera nel cui ambito è destinata l'attività di sperimentazione - Responsabilità del promotore della sperimentazione e responsabilità degli sperimentatori.
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