28 maggio 2021
Cassazione penale, sez. II, 28/05/2021, n. 21295 [Diritti di proprietà industriale - Reati ex artt. 474 e 648 cod. pen. - Reato di ricettazione di merce recante il marchio notorio Gucci contraffatto - Violazione del diritto d'autore - Danno morale]
Diritti di proprietà industriale - Reati ex artt. 474 e 648 cod. pen. - Reato di ricettazione di merce recante il marchio notorio Gucci contraffatto - Calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione - Momento consumativo del reato nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene - Applicazione del principio del "favor rei" - Dies a quo da individuarsi in prossimità della data di commissione del reato presupposto ex art. 474 cod. pen. o della ricezione della merce contraffatta - Violazione del diritto d'autore - Risarcimento del danno morale in favore di Guccio Gucci s.p.a. - Eccepita l'impossibilità di configurare un danno morale in capo ad una persona giuridica - Risarcimento del danno liquidato alla società titolare del diritto di esclusiva del marchio contraffatto con riferimento all'esistenza di un danno riconducibile all'accertata violazione del diritto d'autore - Estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
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