19 luglio 2022
Cassazione penale, sez. IV, 19/07/2022, n. 28274 [Etichettatura - Reato di tentata frode in commercio ex artt. 56 e 515 cod. pen. - Bottiglie di bevanda recanti in etichetta l’indicazione fra gli ingredienti del "distillato di vino"]
Etichettatura - Reato di tentata frode in commercio ex artt. 56 e 515 cod. pen. - Bottiglie di bevanda avente il nome commerciale di "Alexandrion" recanti sulla etichetta, nella composizione del prodotto, l’indicazione che fra gli ingredienti vi fosse il "distillato di vino" - Indicazione inveritiera - Bevanda prodotta con l'uso di alcol di origine agricola, non derivato dalla fermentazione dell'uva - Sostanziale diversità fa le qualità dichiarate del prodotto e quelle effettivamente in esso sussistenti - Rapporti di prova - Ingrediente dichiarato in etichetta "distillato di vino" ritenuto “non rilevabile”.
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