3 gennaio 2024
Cassazione penale (ord.), sez. VII, 03/01/2024, n. 57 [Marchi registrati - Contraffazione - Ricettazione - Reati ex artt. 474 e 648 cod. pen. - Ricorso - Inammissibilità - Motivo di ricorso inerente alla grossolanità del falso]
Marchi registrati - Contraffazione - Ricettazione - Reati ex artt. 474 e 648 cod. pen. - Ricorso - Inammissibilità - Motivo di ricorso inerente alla grossolanità del falso ritenuto privo di specificità - Detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integrante comunque il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione "grossolana" - Delitto di commercio di prodotti con segni falsi di cui all'art. 474 cod. pen. quale reato di pericolo a tutela della fede pubblica intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi - Non richiesta l'idoneità ingannatoria della condotta per la ricorrenza del reato - Non configurabile il reato impossibile in caso di falso grossolano - Acclarata provenienza delittuosa della merce - Prova dell’elemento soggettivo raggiunta dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente.
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