12 marzo 2024
Cassazione penale, sez. III, 12/03/2024, n. 10237 [Etichettatura - Vendita di sostanze alimentari non genuine - Reato ex art. 516 cod. pen. - Ricorso del P.G. - Imputato ritenuto responsabile del reato di detenzione di prodotto non genuino come genuino]
Etichettatura - Assoluzione dell’imputato dal reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine ex art. 516 cod. pen. - Ricorso del P.G. - Imputato ritenuto responsabile del reato di detenzione di un prodotto non genuino come genuino, in quanto non ha osservato la normativa che disciplina la produzione della c.d. “salsiccia di Bra” - D.M. n. 209 del 1996 recante la "Disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive comunitarie” - Disciplinare di produzione - Messa in vendita del prodotto a cui sia stato aggiunto ingrediente che non fa parte della ricetta originaria, senza aver adempiuto agli obblighi relativi all'etichettatura, da ritenere idonea a configurare la fattispecie ex art. 516 cod. pen. - Obblighi in materia di etichettatura distinti da quelli in tema di corretta produzione dell'alimento - Fondatezza.
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