16 aprile 2024
Cassazione penale, sez. II, 16/04/2024, n. 15927 [Marchi registrati - Contraffazione - Ricettazione - Reati ex artt. 474 e 648 cod. pen. - Detenzione, per fini di vendita, di calzature con marchi contraffatti - Contraffazione grossolana]
Marchi registrati - Contraffazione - Ricettazione - Reati ex artt. 474 e 648 cod. pen. - Detenzione, per fini di vendita, di calzature con marchi contraffatti - Riconosciuta in appello l'attenuante di particolare tenuità del fatto ex art. 648, 4 co., cod. pen. - Ricorso - Contraffazione grossolana - Rigetto - Irrilevanza del falso grossolano - Delitto di commercio di prodotti con segni falsi di cui all’art. 474 cod. pen. quale reato di pericolo a tutela della fede pubblica intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi - Garanzia della circolazione di opere di ingegno e prodotti industriali non contraffatti a tutela del titolare del marchio - Non richiesta l'idoneità ingannatoria della condotta per la ricorrenza del reato - Non configurabile il reato impossibile in caso di falso grossolano e condizioni di vendita tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno - Accertato possesso, finalizzato al commercio, da parte del reo dei capi oggetto di contraffazione.
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