• Indicazioni geografiche e denominazioni di origine

9 settembre 2024

Cassazione penale, sez. III, 09/09/2024, n. 34016 [Indicazioni geografiche e denominazioni di origine - Reati ex artt. 81, co. 2, 110, 517-quater, commi 1, 2 e 3, cod. pen. - Reato ex art. 474-ter, co. 1, cod. pen.]

Indicazioni geografiche e denominazioni di origine - Reati ex artt. 81, co. 2, 110, 517-quater, commi 1, 2 e 3, cod. pen. - Reato ex art. 474-ter, co. 1, cod. pen. - Confermata in appello la condanna degli imputati, ritenuti responsabili di aver contraffatto o comunque alterato le indicazioni geografiche dell’origine dei vini Brunello di Montalcino, Chianti Classico, Morellino di Scansano e Montefalco Sagrantino e della messa in vendita, facendo figurare, tramite l’apposizione di false etichette come DOCG, DOC, LGT, la società di uno dei correi quale imbottigliatrice - Ricorsi - Indiscussa la materialità dei fatti, integranti la fattispecie di cui all’art. 517-quater cod. pen., secondo cui, attraverso la predisposizione di falsa documentazione fiscale e contabile, gli imputati contraffacevano e ponevano in vendita, presso vari supermercati, ingenti partite di vino Brunello di Montalcino, Chianti Classico, Morellino di Scansano e Montefalco Sagrantino falsamente etichettato come DOCG, DOC. ed IGT.

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