7 novembre 2024
Cassazione penale, sez. III, 07/11/2024, n. 40853 [Marchi collettivi e di certificazione - Imputato condannato alla pena della reclusione in quanto ritenuto colpevole del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci ex art. 517 cod. pen.]
Marchi collettivi e di certificazione - Imputato condannato alla pena della reclusione in quanto ritenuto colpevole del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all’art. 517 cod. pen. - Esposti per la vendita beni recanti il marchio CE e la certificazione contraffatti - Appello - Riqualificazione del fatto come frode nell’esercizio del commercio ai sensi dell’art. 515 cod. pen. - Riduzione della pena, con conferma nel resto - Ricorso - Ritenuto ammissibile e fondato solo il motivo di ricorso relativo all’inosservanza della legge penale sotto il profilo della mancata rubricazione del fatto come tentativo di reato - Costituente tentativo di frode in commercio (e non il reato nella sua forma consumata) la detenzione, presso l’esercizio di vendita e/o i magazzini aziendali, di un prodotto di natura diversa, per origine, provenienza, qualità o quantità, da quella dichiarata, ove si tratti di merce effettivamente destinata alla vendita - Marcatura europea, che, attestando la conformità del bene agli standard europei, costituisce anche una garanzia della qualità e della sicurezza di ciò che si acquista, idonea a consentire la libera circolazione del prodotto nel mercato comunitario.
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