
corte di cassazione
Cassazione penale, sez. III, 27/02/2025, n. 8070 [Marchi collettivi e di certificazione - Reato di tentativo di frode in commercio - Atti idonei e diretti in modo non equivoco all’immissione in commercio occhiali da sole con marchio CE contraffatto]
Marchi collettivi e di certificazione - Atti idonei e diretti in modo non equivoco all’immissione in commercio occhiali da sole con marchio CE contraffatto - Reato di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen. - Ricorso - Inammissibilità - Integrante il reato di tentativo di frode in commercio il detenere, anche presso un esercizio commerciale di distribuzione e vendita all’ingrosso, prodotti privi di marcatura “CE” o con marcatura “CE” contraffatta, in quanto la presenza di tale marcatura è finalizzata ad attestare la conformità del prodotto a standard minimi di qualità e sicurezza - Preesistenza della dichiarazione di conformità quale requisito formale necessario, pre-condizione, per poter apporre il marchio CE, di talché la mancata produzione della dichiarazione di conformità al momento del controllo costituisce elemento significativo per ritenere illegittimamente effettuata l’apposizione del marchio CE - Ricorrente tenuto a fornire elementi dimostrativi della preesistenza della documentazione richiesta all’apposizione del marchio CE.
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