
corte di cassazione
Cassazione penale, sez. II, 15/04/2025, n. 15049 [Marchi registrati - Dichiarato il non doversi procedere in ordine al reato ex art. 474 cod. pen. perché estinto per prescrizione - Rideterminazione della pena in ordine al delitto di ricettazione]
Marchi registrati - Dichiarato il non doversi procedere in ordine al reato ex art. 474 cod. pen. perché estinto per prescrizione - Rideterminazione della pena in ordine al delitto di ricettazione - Fatto di particolare tenuità - Ricorso - Vizio di motivazione in ordine all’omessa pronuncia di non doversi procedere ex art. 131-bis cod. proc. pen. - Non fondatezza - Declaratoria di estinzione del reato per prescrizione da ritenere prevalente sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l’imputato, mentre la seconda lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica - Fondatezza del ricorso limitatamente alla dedotta mancanza di motivazione in ordine all’omessa prova della registrazione dei marchi ADIDAS e NIKE.
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