1 maggio 2026
Cassazione civile (ord.), sez. I, 01/05/2026, n. 12194 [Modelli di utilità - Brevetto - Nullità - Giudizio di accertamento - Limitazione delle rivendicazioni - Facoltà del titolare - Art. 79, comma 3, c.p.i. - Ammissibilità - Giudizio d'appello]
Modelli di utilità - Brevetto - Nullità - Giudizio di accertamento - Limitazione delle rivendicazioni - Facoltà del titolare - Art. 79, comma 3, c.p.i. - Ammissibilità - Giudizio d'appello - Retroattività - Tutela del titolare e dei terzi - Limiti - Divieto di ampliamento della protezione - Facoltà del titolare di sottoporre al giudice una riformulazione delle rivendicazioni, ai sensi dell’art. 79, comma 3, del D.Lgs. n. 30 del 2005, finalizzata a consentire la conservazione della privativa, sia pure con un ambito ridotto, esercitabile in ogni stato e grado del giudizio - Istanza ammissibile anche nel giudizio di appello, pure nel caso in cui il brevetto sia stato dichiarato nullo in primo grado, non costituendo una domanda nuova né un uso improprio dello strumento processuale, ma una piena esplicazione del diritto sostanziale del titolare - Giudice tenuto a verificare esclusivamente che la limitazione rimanga entro i confini del contenuto della domanda di brevetto inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal titolo originario.
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