5 maggio 2026
Cassazione penale, sez. II, 05/05/2026, n. 16233 [Marchi registrati - Reato di ricettazione attenuata ex art. 648, comma 4, c.p. - Elemento oggettivo e soggettivo - Detenzione e utilizzo di beni strumentali aziendali recanti il marchio altrui]
Marchi registrati - Reato di ricettazione attenuata ex art. 648, comma 4, c.p. - Elemento oggettivo e soggettivo - Detenzione e utilizzo di beni strumentali aziendali recanti il marchio altrui - Ceste in plastica per il trasporto del pane di proprietà della società di panificazione - Consapevolezza dell'esistenza di un mercato nero - Assenza di rapporti commerciali con il titolare della privativa - Idoneità a integrare il dolo - Ricorso - Regime di cd. doppia conforme - Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. - Quantificazione del danno a favore della parte civile - Criteri di valutazione - Condotta riparatoria e post-delittuosa dell'imputato - Integrale restituzione dei beni contrassegnati dal marchio - Annullamento parziale della sentenza con rinvio.
SENTENZA
(Presidente: dott. Imperiali Luciano - Relatore: dott. Agostinacchio Luigi)
sul ricorso proposto da:
CAVALLO GIAMPIERO nato a Aosta il 11/05/1957
PARTE CIVILE: Forme di Grano s.r.l. in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante Danila Torraco
avverso la sentenza del 17/11/2025 della Corte di appello di Torino
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Pietro Molino
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. Cristiano Michela del foro di Torino, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata anche in punto di statuizioni civili.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 17 novembre 2025 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 26 novembre 2024 con la quale Giampiero Cavallo è stata ritenuto responsabile del delitto di ricettazione di beni di provenienza furtiva (ottanta ceste per il trasporto del pane recanti il marchio “Forme di Grano s.r.l.”), nella forma attenuata di cui al comma quarto dell’art. 648 cod. pen., e condannato alla pena di tre mesi di reclusione ed euro 400 di multa oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, eccependo il vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato, in quanto i testi escussi in istruttoria avevano confermato la possibilità di confusione circa i circuiti commerciali che utilizzavano le casse in questione nei supermercati gestiti dal Cavallo; la violazione di legge (artt. 648, comma quarto, 131-bis cod. pen.) per l’esclusione della particolare tenuità del fatto nonostante l’integrale restituzione dei beni alla parte civile, lo stato di incensurato e la mancanza di abitualità della condotta; la violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) per l’ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche; la contraddittorietà della motivazione in ordine alla quantificazione del danno.
2.1. Con memoria pervenuta tramite pec in data 1 aprile 2026 la difesa della parte civile Forme di Grano s.r.l. ha argomentato in ordine ai motivi di ricorso, rilevandone l’infondatezza.
3. Con riferimento al primo motivo, il ricorrente non considera che nel caso di cosiddetta "doppia conforme" l’erronea valutazione del materiale istruttorio può essere eccepito soltanto come vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, e può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. solo qualora il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217 - 01).
Nell’ipotesi in esame, non è stato eccepito il travisamento, la contestazione della valutazione delle prove dichiarative attiene a profili di merito, la corte territoriale ha argomentato adeguatamente in ordine al proprio convincimento sulla base delle risultanze istruttorie (presso la ditta del Cavallo furono rinvenute almeno ottanta casse di plastica utilizzate per il trasporto del pane, di proprietà della società Forme di Grano, che ne aveva denunciato l’ammanco in numero di circa duecento, a seguito di furti reiterati nel tempo; casse che l’imputato aveva ordinato ai dipendenti di usare, pur essendo a conoscenza di “un mercato nero” di tali beni, nella consapevolezza di non avere rapporti commerciali con la società in questione).
Il motivo non supera pertanto il vaglio di ammissibilità.
4. Gli ulteriori motivi sono fondati.
L’imputato aveva, infatti, sostenuto nell’atto di appello l’integrale restituzione delle ceste in questione al proprietario, chiedendo che tale circostanza fosse valutata ai fini sia della richiesta di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. sia della quantificazione del danno; inoltre, aveva eccepito l’ingiustificata esclusione da parte del primo giudice delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando al riguardo, oltre la condotta restitutoria, anche il limitato allarme sociale del fatto contestato e l’estraneità a circuiti delinquenziali.
La corte di merito, pur dando atto di tali aspetti nella sintesi dei motivi delle censure, nulla ha motivato a riguardo, escludendo “un trattamento sanzionatorio di maggiore benevolenza attraverso un diverso bilanciamento delle già riconosciute attenuanti generiche”; attenuanti in realtà non concesse dal primo giudice.
S’impone pertanto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per un nuovo giudizio sui motivi relativi al diniego della richiesta ex art. 131-bis cod. pen. ed alla quantificazione del danno; è assorbito il motivo sulle circostanze attenuanti generiche, sulle quali il giudice di rinvio dovrà pronunciarsi in caso di mancato proscioglimento dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., ed alla quantificazione del danno in favore della parte civile, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 17 aprile 2026
Il Consigliere estensore
Luigi Agostinacchio
Il Presidente
Luciano Imperiali


