• Marchi registrati

14 maggio 2026

Cassazione penale, sez. II, 14/05/2026, n. 17529 [Marchi registrati - Marchi contraffatti - Ditta individuale - Sequestro probatorio - Mancanza di documentazione giustificativa sulla provenienza della merce contraffatta - Istanza di riesame]

Marchi registrati - Marchi contraffatti - Ditta individuale - Sequestro probatorio - Mancanza di documentazione giustificativa sulla provenienza della merce contraffatta - Istanza di riesame - Rigetto - Ricorso - Dedotta violazione dell'obbligo di motivazione del decreto di convalida del sequestro - Eccezione di genericità e di ingiustificata estensione del sequestro a tutti i prodotti anziché a campioni - Dichiarazione di inammissibilità del ricorso per genericità e aspecificità dei motivi - Riproduzione dei motivi di riesame senza confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata - Sussistenza della motivazione sul collegamento tra il sequestro, il corpo del reato e le indagini da espletare - Rispetto dell'obbligo di motivazione in ordine alla finalità probatoria perseguita.


 

SENTENZA

(Presidente: dott. Agostinacchio Luigi - Relatore: dott.ssa Minutillo Turtur Marzia)
 

 

sul ricorso proposto da:

Lin Xiandong nata in Cina il 16/09/1965

avverso l’ordinanza del 30/12/2025 del Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia Minutillo Turtur;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Laura Condemi che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.

 

 

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 

1. Con ordinanza del 30/12/2025 il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di Lin Xiadong avverso il decreto di sequestro probatorio emesso in data 10/12/2025 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli in relazione a 611 pezzi caratterizzati dalla presenza di marchi contraffatti, in assenza di documentazione giustificativa in ordine alla provenienza di tale materiale da parte della Lin Xiadong titolare della ditta individuale dove il materiale veniva posto in vendita.

2. Lin Xiadong, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Annullamento dell’ordinanza impugnata per violazione dell’obbligo di motivazione del decreto del Pubblico ministero di convalida del sequestro probatorio operato d’urgenza dalla Polizia giudiziaria per vizio rilevabile ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 355, comma 2, e 125, comma 3, cod. proc. pen.; la difesa ha rilevato la assoluta genericità del decreto di convalida del decreto di urgenza, la presenza di contraddizione nella individuazione dei beni oggetto di sequestro, la mancanza di qualsiasi effettivo riferimento ai fatti compendiati negli atti di Polizia giudiziaria, senza alcuna indicazione degli elementi validi a configurare le imputazioni provvisorie elevate ai sensi degli art. 517 e 648 cod. pen.

2.2. Annullamento dell’ordinanza impugnata per violazione della norma posta dagli artt. 253 e 355 cod. proc. pen. in tema di finalità del sequestro probatorio per vizio rilevabile ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 253, 355 e 125 cod. proc. pen. per avere il provvedimento ingiustificatamente esteso il sequestro a tutti i prodotti piuttosto che ad alcuni campioni specificamente individuati in relazione alle caratteristiche dei beni.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici ed aspecifici. La ricorrente si è di fatto limitata a riproporre i motivi di riesame già sottoposti direttamente alla considerazione del Tribunale del riesame, senza realmente confrontarsi con la motivazione del logica, argomentata in modo completo, quanto alle deduzioni introdotte dalla difesa, richiamando in modo analitico una serie di elementi già presenti nel decreto di sequestro al fine di connotare la complessiva attività di indagine, con ricostruzione delle condotte oggetto di imputazione provvisoria e la direzione specifica ed analitica dell’attività di sequestro probatorio, anche quanto alla portata degli accertamenti da porre in essere proprio per valutare la offensività conseguente alla imputazione provvisoria tutti i beni in sequestro (pag. 1 quanto al chiaro errore materiale presente nel decreto; pag. 2 e seg. quanto al collegamento del sequestro e del corpo del reato alle indagini da espletare, in presenza di un chiaro fumus quanto alla imputazione provvisoria ascritta, in relazione a beni di probabile provenienza delittuosa, senza che sia stata allegata documentazione in ordine alla legittima provenienza degli stessi; pag. 3 quanto alla estensione del sequestro).

5. Risultano, dunque, pienamente rispettati i canoni ermeneutici enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte quanto all’obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti ed alla concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo reale, che risulta evidenziato dal Tribunale in relazione al decreto impugnato, come specificamente modulato da parte del Pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781-01). Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione, infatti, il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti. (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548), motivazione che è stata ampiamente richiamata, analizzata e valutata, dal Tribunale proprio in considerazione delle doglianze difensive.

6. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

 

 

Così è deciso, 02/04/2026

 

Il Consigliere estensore        

MARZIA MINUTILLO TURTUR

 

Il Presidente

LUIGI AGOSTINACCHIO