12 maggio 2026
Cassazione penale, sez. II, 12/05/2026, n. 17063 [Diritti di proprietà industriale - Reati ex artt. 648 e 474 cod. pen. - Calzature con marchi contraffatti - Ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi]
Diritti di proprietà industriale - Reati ex artt. 648 e 474 cod. pen. - Calzature con marchi contraffatti - Ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - Condanna in primo grado e conferma in appello - Ricorso - Sovrapposizione tra la contraffazione del marchio e l'imitazione del modello in relazione al delitto di cui all'art. 474 cod. pen. - Fondatezza della censura di qualificazione giuridica - Delimitazione del perimetro applicativo dell'art. 474 cod. pen. ai soli marchi e segni distintivi con esclusione dei modelli e disegni industriali non qualificati come marchio figurativo - Divieto di estensione in malam partem - Art. 517-ter co. 2 cod. pen. - Messa in commercio di beni usurpando un titolo di proprietà industriale - Reato di pericolo.
SENTENZA
(Presidente: dott. Pellegrino Andrea - Relatore: dott. Leopizzi Alessandro)
sul ricorso proposto nell’interesse di Pan Xiyi, nato in Cina il 27/07/1973
avverso la sentenza del 23/10/2025 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
letta la memoria del difensore della parte civile Nike Innovate C.V., avv. Alessandro Masetti Zannini de Concina, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, con condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, come da nota spese allegata;
letta la memoria del difensore della parte civile Misto Luxembourg S.A.R.L., avv. Riccardo Castiglioni, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, con condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, come da nota spese allegata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 15 febbraio 2024 dal Tribunale di Napoli nei confronti di Xiyi Pan, per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen.
2. Ha proposto ricorso per cassazione Xiyi Pan, a mezzo del proprio difensore, formulando cinque motivi di impugnazione, che qui si riassumono, nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione degli artt. 16, 520 e 522 cod. proc. pen., in relazione alla dedotta nullità della sentenza di primo grado e di tutti gli atti seguenti.
Solo al termine dell’istruttoria, sarebbe stata integrata l’originaria contestazione di calzature con marchi contraffatti, aggiungendo – sotto l’impropria qualifica di “fatto nuovo”, riguardando invece un elemento essenziale della fattispecie – anche la contraffazione dei modelli industriali (condotta, tuttavia, che andrebbe sussunta nella cornice normativa di cui all’art. 517-ter cod. pen.). Poiché l’intera vicenda processuale avrebbe avuto ad oggetto l’imputazione concernente i marchi, i diritti di difesa sarebbero stati conseguentemente compressi.
2.2. Omessa motivazione in ordine alla prevalenza concessa alla consulenza tecnica del Pubblico Ministero (basata su un esame meramente fotografico) piuttosto che alle più analitiche conclusioni del tecnico della difesa, che aveva visionato di persona i reperti in sequestro.
2.3. Omessa motivazione, in ordine alla confondibilità delle calzature in sequestro con quelle con marchio originale Adidas, sovrapponendo le valutazioni inerenti alla contraffazione del marchio con quelle relative all’imitazione del modello.
Ugualmente trascurate, secondo la difesa, le questioni dell’idoneità decettiva nei confronti del consumatore medio (date le rilevanti variazioni rispetto all’originale e il mancato richiamo del marchio tutelato), anche tenuto conto della giurisprudenza europea che nega la tutela del marchio rappresentato da tre strisce parallele e dell’impossibilità di attribuire al venditore la responsabilità per eventuali manomissioni successive all’acquisto.
2.4. Omessa motivazione, in ordine alla confondibilità delle calzature in sequestro con quelle con marchio originale Fila, essendo stati trascurati i motivi di appello che segnalavano come i pretesi elementi distintivi contraffatti fossero, in realtà, elementi strutturali della calzatura, privi di caratteristiche di novità e distinguibilità.
2.5. Omessa motivazione, in ordine alla confondibilità delle calzature in sequestro con quelle con marchio originale Nike, appiattendosi sulle generiche considerazioni del consulente dell’accusa, che avrebbe trascurato la presenza di un marchio di fantasia e di differenze strutturali.
3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sono fondati i profili di censura relativi alla qualificazione del fatto di cui al capo b), come articolati nel terzo, quarto e quinto motivo.
Per il resto, il ricorso è, complessivamente, infondato.
2. L’imputazione, come modificata in limine, ha per oggetto, al capo a) la ricettazione di «prodotti industriali con marchi e modelli o segni distintivi nazionali ed esteri contraffatti», e, al capo b), il delitto di cui all’art. 474 cod. pen., concernente «prodotti industriali con marchi o segni distintivi nazionali ed esteri contraffatti, meglio indicati nel capo a)».
2.1. È opportuno rilevare sin d’ora che «l’oggetto materiale degli artt. 473 e 517-ter cod. pen., secondo la dottrina e la stessa giurisprudenza di questa Corte, ricomprende il modello, mentre quello di cui all’art. 474 cod. pen. è limitato ai marchi e segni distintivi, giacché tale ultima disposizione non comprende nel proprio perimetro i modelli e disegni che non siano qualificati come marchio figurativo senza possibilità, peraltro, di estendere “in malam partem” la tutela del marchio a quella del modello senza violare il principio di legalità» (così, Sez. 2, n. 43374 del 19/09/2019, Qiu, Rv. 277771-01, in motivazione).
2.2. Per quanto attiene al delitto di cui al capo a), non si pongono questioni particolari (né le deduce il ricorrente), dal momento che l’editto imputativo fa riferimento soltanto alla illiceità della provenienza, desunta dalla contraffazione di marchi o modelli. In tema di reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato, è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629-01; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433-02; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020-01).
In tal senso, avuto riguardo alla latitudine descrittiva ammessa per la descrizione della provenienza delittuosa, è corretta la conclusione dei giudici di appello in ordine alla mancata lesione delle prerogative di difesa, che hanno potuto essere dispiegate sul punto nella maniera più ampia, sin dalla fase delle indagini, anche per quel che concerne il capo b) (salvo quanto precisato infra).
Secondo il costante orientamento di legittimità, infatti, per aversi mutamento del fatto rilevante ex art. 516 cod. proc. pen. occorre una trasformazione radicale dell’imputazione, nei suoi elementi essenziali, in modo tale da determinare incertezza e pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846-04; Sez. 4, n. 6564 del 23/11/2022, dep. 2023, Spampinato, Rv. 284101-01).
Il primo motivo non è, dunque, fondato.
3. Il secondo motivo è del tutto aspecifico, postulando una carenza argomentativa in punto di adesione alle conclusioni dei consulenti del Pubblico Ministero piuttosto che di quelli della difesa, laddove invece entrambe le decisioni di merito illustrano adeguatamente la prevalenza data alle tesi accusatorie, sulla base soprattutto dell’apprezzamento della complessiva interazione dei singoli elementi, immediatamente percepibile a livello di identità visiva e valore estetico anche dalle sole fotografie (sentenza di appello, pp. 6-8; sentenza di primo grado, pp. 4-5).
D’altronde, ai fini dell’integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., si ha contraffazione rilevante quando la confusione con un segno distintivo similare emerga non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo cioè all’insieme degli elementi salienti – grafici, fonetici o visivi – tenendo, altresì, presente che, ove si tratti di un marchio “forte”, sono illegittime anche le variazioni, sia pure rilevanti e originali, che lasciano sussistere l’identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l’attitudine individuante (Sez. 2, n. 40324 del 07/06/2019, D’Ospina, Rv. 277049-01).
4. La questione della contraffazione di marchi ovvero di modelli industriali si rileva decisiva, invece, per quel che concerne la corretta qualificazione del fatto contestato sub b).
4.1. La chiara lettera della disposizione incriminatrice, come accennato, non consente di ricondurre al delitto di cui all’art. 474 cod. pen. le condotte aventi ad oggetto non i marchi ma i modelli industriali (definiti, ai fini dell’art. 473 cod. pen., da una risalente giurisprudenza, alla luce del previgente r.d. 25 agosto 1940, n. 1411, come quelli idonei a conferire a determinati prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee o di altri qualificanti elementi, destinatari della tutela apprestata dall’art. 473 a seguito di rituale riconoscimento amministrativo; cfr. Sez. 5, n. 4084 del 09/12/1993, dep. 1994, Bellinaso, Rv. 197056-01;conforme, Sez. 3, n. 31868 del 17/03/2016, Cippitelli, Rv. 267668-01, in motivazione).
La sentenza impugnata fa riferimento, in termini affatto generali, alla contraffazione di modelli registrati soltanto per i prodotti Nike, focalizzando le proprie riflessioni ulteriori sulle operazioni fraudolente sui marchi – e non sui modelli, come da attuale imputazione – Fila e Adidas.
4.2. Giova ricordare, in linea generale, come l’art. 473 cod. pen. appresti una tutela che riguarda la fase precedente la immissione in commercio di prodotti contraffatti, offrendo una tutela che si colloca in una fase analoga a quella della fabbricazione prevista e punita dall’art. 517-ter, primo comma cod. pen., e che sanziona chi fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso; la condotta punita dagli artt. 474 e 517-ter, secondo comma, cod. pen. è, invece, direttamente collegata alla messa in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato e presuppone già apposto il contrassegno su una determinata merce (Sez. 2, n. 43374 del 19/09/2019, Qiu, Rv. 277771-01, in motivazione).
Il criterio distintivo tra le due categorie di delitti muove intorno alla considerazione per cui, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 473 cod. pen., posto a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell’altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, a differenza del reato previsto dall’art. 517-ter cod. pen., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale e che ricorre sia nell’ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, sia nell’ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti “originali” da parte di chi non ne è titolare (Sez. 5, n. 23709 del 18/05/2021, Asperti, Rv. 281378-01).
Peraltro, anche il reato di messa in circolazione di beni prodotti in violazione di un titolo di proprietà industriale, previsto dal secondo comma dell’art. 517-ter cod. pen., ha natura di reato di pericolo, per la cui sussistenza è sufficiente l’astratta confondibilità del prodotto imitato, a prescindere dalla concreta induzione in errore dei consumatori circa la provenienza del prodotto dal titolare della privativa (Sez. 3, n. 8653 del 19/11/2015, dep. 2016, Ruoso, Rv. 266220-01).
4.3. Tenendo conto di questi princìpi di diritto, sarà, dunque, necessario distinguere, all’esito di valutazioni schiettamente fattuali proprie della giurisdizione di merito, le varie tipologie di contraffazione di marchi o di modelli, con ogni conseguente statuizione in punto di qualificazione giuridica del fatto, nonché, se del caso, di procedibilità (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 3983 del 21/12/2021, dep. 2022, Zheng, Rv. 282713-01; Sez. 3, n. 24141 del 07/02/2019, Ercoli, Rv. 275979-01).
I residui profili di censura proposti nel terzo, quarto e quinto motivo di ricorso restano assorbiti.
5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata con rinvio per nuovo giudizio, limitatamente al capo b).
Il Giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello di Napoli, nel procedere ad un nuovo esame della istanza difensiva, terrà conto dei rilievi sopra indicati.
Il ricorso deve essere rigettato nel resto.
Consegue, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilità della affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione di cui al capo a).
L’annullamento parziale della sentenza impone di rinviare al momento della decisione definitiva del processo ogni statuizione in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili costituite.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo b) con rinvio per nuovo giudizio sul punto avanti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità in relazione al capo a).
Spese delle parti civili Misto Luxembourg S.a.R.L. e Nike Innovate C.V. al definitivo.
Così è deciso, 22/04/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente


