11 maggio 2026
Cassazione penale, sez. III, 11/05/2026, n. 16648 [Diritti d’autore e diritti connessi - Supporti audio senza marchio Siae - Ricettazione - Condanna in primo grado e conferma in appello - Ricorso - Mancata contestazione del reato presupposto]
Diritti d’autore e diritti connessi - Supporti audio senza marchio Siae - Ricettazione - Condanna in primo grado e conferma in appello - Ricorso - Dedotta violazione di legge per mancata contestazione del reato presupposto in materia di diritto d'autore ed esiguo numero di supporti - Eccezione di uso personale - Inammissibilità per manifesta infondatezza - Insufficienza della sola assenza del marchio Siae come indizio dell'abusiva duplicazione - Ricostruzione probatoria della destinazione alla vendita dei cd audio in base a pluralità di elementi quali le modalità di offerta e le copertine contraffatte - Delitto di ricettazione - Mancata giustificazione del possesso di cose provenienti da delitto come prova della conoscenza della loro illecita provenienza.
SENTENZA
(Presidente: dott. Gentili Andrea - Relatore: dott. Giorgianni Giovanni)
sui ricorsi proposti da
Hane Moussa Laye, nato in Senegal il 14/11/1975,
avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte di appello di Ancona;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giovanni Battista Bertolini, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 7 aprile 2025, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Fermo del 7 luglio 2023, con la quale Moussa Laye Hane era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 648 cod. pen., per aver ricevuto, al fine di trarne profitto, 48 CD audio di vari autori, funzionanti, sprovvisti di marchio SIAE, provento di reato.
2. Avverso l’indicata sentenza, Moussa Laye Hane, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Patrizia Antonelli, propone ricorso per cassazione, articolando cinque motivi.
2.1. Con un primo motivo, denuncia violazione di legge, in ragione della mancata contestazione del reato presupposto di cui all’art. 171-ter, lett. d), I. n. 633 del 1941 e del numero inferiore a 50 dei supporti audio (CD-rom) in possesso del ricorrente.
Premette la difesa che QI ricorrente, accompagnato in caserma per la identificazione, sottoposto a perquisizione, gl venivano sequestrati 48 CD musicali rinvenuti all’interno di uno zainetto. Lamenta pertanto che la detenzione dei supporti non fosse finalizzata alla vendita, non essendovi prova alcuna di una vendita o di un tentativo di vendita, non essendo la merce esposta a tal fine, né di un profitto, potendo residuare al più l’illecito meramente amministrativo previsto dall’art. 174-ter I. n. 633 del 1941.
Aggiunge la difesa che non vi era prova neanche che l’imputato avesse comprato i CD da terzi, avendo potuto egli stesso masterizzarli; mentre alla mancata contestazione del reato di cui all’art. 171-ter, commi 1 e 2, I. n. 633 del 1941, in rapporto di specialità con il reato di ricettazione, consegue il venir men del reato di cui all’art. 648 cod. pen. contestato.
Osserva la difesa che il Giudice di merito non aveva correttamente valutato le prove, vale a dire l’esiguo numero di CD funzionanti (23 su 48), il fatto che ogni CD era in unica copia, le copertine esterne in fotocopie tratte anche da immagini di fantasia, i supporti erano CD registrabili e reperibili in comune commercio, la circostanza che i CD non fossero esposti per la vendita.
2.2. Con un secondo motivo, denuncia violazione di legge, in ragione della mancata contestazione del reato di cui all’art. 171-ter, lett. d), I. n. 633 del 1941, comunque non contestabile perché i supporti in possesso del ricorrente erano inferiori a 50 copie, venendo in considerazione l’illecito amministrativo di cui all’art. 174-ter I. n. 633 del 1941 che, in virtù del principio di specialità, prevale sul reato di ricettazione, nel caso di uso personale dei supporti.
Deduce la difesa, richiamando giurisprudenza sul punto, che, non essendovi prova che l’imputato detenesse per la vendita i 48 supporti, l’esiguo numero degli stessi fa presumere che la detenzione fosse destinata ad un uso personale e che quindi la condotta potesse integrare, al più, un illecito amministrativo, per cui viene a mancare il reato presupposto del reato di ricettazione oggetto di condanna.
2.3. Con un terzo motivo, denuncia violazione di legge, per non aver la Corte di appello valutato correttamente l’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen., che è stato escluso sulla base di precedenti penali risalenti a dieci anni prima dei fatti per cui è processo.
2.4. Con un quarto motivo, denuncia violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 54 cod. pen.
Deduce in proposito che la sentenza impugnata, come anche quella di primo grado, è del tutto carente di motivazione in proposito, senza considerare che il ricorrente, essendo sprovvisto di permesso di soggiorno, non può lavorare, né si può essere obbligati a vivere di espedienti e/o a chiedere l’elemosina, né ancora può tornare nel proprio Paese di origine, essendo stato riconosciuto dallo Stato italiano rifugiato politico, aggiungendo che l’assunzione lavorativa di cittadini extracomunitari clandestini da parte di ditte italiane costituisce reato.
2.5. Con un quinto motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della non applicazione della recidiva contestata e di ogni altro beneficio di legge.
Deduce la difesa che avrebbero dovuto essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, perchè il ricorrente non è pericoloso socialmente, né si è tenuto conto che il reato non aveva arrecato danni, che il dolo non sussisteva o non era particolarmente intenso, che la condotta non dimostrava efferatezza, che l’imputato non presentava una particolare capacità a delinquere, avendo ad oggi scontato completamente la pena ed essendo stato rimesso in libertà.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, congiuntamente esaminati perché connessi, sono manifestamente infondati.
Occorre premettere che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l’esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione ed esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che, tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l’indagine sull’attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961). Il controllo di legittimità sulla motivazione è, infatti, diretto ad accertare se, a base della pronuncia del giudice di merito, esista un concreto apprezzamento del materiale probatorio e/o indiziario e se la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici. Restano escluse da tale controllo sia l’interpretazione e la consistenza degli indizi e delle prove sia le eventuali incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del provvedimento impugnato: ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti né’ su altre spiegazioni, per quanto plausibili o logicamente sostenibili, formulate dal ricorrente (Sez. 6, n. 1762 del 15/05/1998, Albano, Rv. 210923).
La sentenza impugnata, con adeguata motivazione, immune da contraddizioni o da manifeste illogicità, ha ricostruito i fatti ed affermato la penale responsabilità del ricorrente relativamente al reato di ricettazione, rilevando come costui era stato trovato dalla polizia giudiziaria, nei pressi di un centro commerciale, in possesso di vari supporti (48 CD audio, il cui numeró non è, per ciò solo, significativo di una destinazione di tali supporti ad utilizzo personale), contenenti opere dell’ingegno abusivamente riprodotte, provvisti di etichette adesive delle case discografiche contraffatte e sprovvisti di marchio SIAE, destinati alla vendita, sottolineandone pertanto/l’illecita duplicazione, in violazione delle norme sul diritto di autore.
Il reato presupposto è stato, pertanto, correttamente individuato conformemente agli insegnamenti di legittimità in materia (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629), mentre l’illecito amministrativo di cui all’art. 174-ter I. n. 633 del 1941 non ricorre in caso di detenzione per la vendita di supporti abusivamente riprodotti.
Va richiamata in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di tutela del diritto d’autore, la mancanza del contrassegno SIAE non può valere come indizio dell’avvenuta consumazione dell’illecito di abusiva duplicazione o riproduzione dei supporti audiovisivi, ma la prova di tale fatto può essere comunque raggiunta sulla base di una pluralità di elementi, come il rilevante numero di supporti posti in vendita, le modalità dell’offerta al pubblico, l’utilizzo di copertine fotocopiate o contraffatte, il confezionamento, nonché l’assenza di loghi o marchi del produttore, non essendo invece necessario l’espletamento di una perizia o di un accertamento tecnico (Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014, Hamoudi, Rv. 260865).
La deduzione dell’auto-produzione rappresenta una mera affermazione dell’imputato, senza alcun riferimento a elementi probatori acquisiti nel giudizio di merito: il numero dei supporti detenuti, comunque non modesto, avrebbe, infatti, richiesto il possesso di apparati idonei alla riproduzione, non provato in sede di giudizio di merito, come affermato dalla Corte territoriale, che ne ha ricavato la prova logica che altri avessero proceduto a tale illecita operazione. Si tratta di accertamenti di fatto relativi alle modalità della condotta, insindacabili in sede di legittimità, se adeguatamente motivati come nel caso in esame.
Del resto, la abusiva duplicazione è stata accertata dalla visione da parte della polizia giudiziaria dei supporti in sequestro, privi del marchio SIAE, rispetto ai quali il ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione di un possesso legittimo. È stato, infatti, ripetutamente affermato in proposito che «ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza» (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643), con la precisazione che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell’indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta Rv. 268713).
Di qui la manifesta infondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso.
2. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Ai sensi dell’art. 131-bis, comma 4, cod. pen., il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
La Corte di legittimità, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591), ha chiarito che, ai fini del presupposto ostativo dell’abitualità, il comportamento deve ritenersi tale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente, precisando, sul punto, che il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta all’applicazione dell’istituto e che la pluralità di illeciti non presuppone che si sia in presenza di condanne irrevocabili.
Venendo al caso di specie, sia il Giudice di primo grado che la Corte territoriale hanno negato l’applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto in ragione della esistenza di plurime condanne per reati analoghi.
Ritiene il Collegio che tale motivazione si ponga in sintonia con il principio di diritto affermato da Sez. U, Tushaj, dal momento che l’imputato annovera cinque precedenti specifici, per violazione delle norme sul diritto d’autore o per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., l’ultimo dei quali, diversamente da quanto rappresentato in ricorso, è stato commesso (12/04/2018) in epoca successiva ai fatti oggetto di giudizio e giudicato con sentenza della Corte di appello di Ancona del 28/09/2020, irrevocabile l’11/02/2021.
3. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
I giudici di merito hanno correttamente spiegato come l’applicabilità dell’esimente invocata dello stato di necessità non è stata sostenuta da alcun supporto dimostrativo, dal momento che non basta ritenere, per il riconoscimento della scriminante, lo stato di disoccupazione o di indigenza, non giustificando ciò la commissione di reati.
La pronuncia è conforme agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la situazione di indigenza non è di per sè idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640; Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, Niang, Rv. 241014), ribadendo che l’esimente dello stato di necessità, che postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile, non può applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di indigenza connesso alla situazione socio-economica qualora ad essa possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (Sez. 7, n. 26143 del 16/05/2006, Cissè, Rv. 234529).
Le deduzioni del ricorrente mirano a far discendere automaticamente l’impossibilità di provvedere ai bisogni della vita dalla semplice qualità di extracomunitario, così apparendo disancorate da ogni riferimento a specifiche circostanze di fatto attinenti alla posizione dell’imputato e all’impossibilità da parte sua di ricorrere a soluzioni alternative lecite, dovendosi ricordare che l’esimente dello stato di necessita postula la immanenza di una situazione di pericolo grave alla persona, non scongiurabile altrimenti che con l’atto penalmente illecito, con la conseguenza che deve escludersene l’applicabilità se ai pericoli connessi con la penuria di mezzi economici è possibile ovviare senza ricorrere al reato (Sez. 6, n. 179 del 30/01/1967, Fenili, Rv. 103819), sicché la possibilità di avvalersi dell’assistenza degli enti che la moderna organizzazione sociale ha predisposto per l’aiuto agli indigenti esclude la sussistenza della scriminante, in quanto fa venir meno proprio gli elementi dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo grave alla persona (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888).
4. In relazione al quinto motivo, è nozione comune che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchè sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271629, laddove era stato ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).
In specie, il provvedimento impugnato ha evidenziato la negativa personalità dell’imputato, in relazione ai numerosi precedenti penali della medesima indole, nonché considerando che i fatti oggetto di giudizio furono accertati mentre stava eseguendo le pene residue mediante affidamento in prova ai servizi sociali.
La Corte distrettuale ha poi disatteso il motivo incentrato sulla richiesta di disapplicazione della recidiva, dando rilievo ai precedenti penali, sottolineandone il numero e il carattere di omogeneità rispetto al reato in esame, nonché alla circostanza che, al momento del controllo, l’imputato era sottoposto a misura alternativa alla detenzione, ciò che è stato ritenuto dimostrativo, in maniera non certo implausibile sul piano logico, della esistenza di una spiccata propensione a delinquere con specifico riferimento ai reati relativi al commercio quotidiano di merce contraffatta.
5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/02/2026


