• Marchi registrati

21 maggio 2026

Cassazione civile (ord.), sez. V, 21/05/2026, n. 15483 [Marchi registrati - Imposta comunale sulla pubblicità - Criteri per la determinazione del tributo - Misura dell'imposta relativa alla pubblicità contenente la riproduzione del marchio]

Marchi registrati - Imposta comunale sulla pubblicità - Criteri per la determinazione del tributo - Misura dell'imposta relativa alla pubblicità contenente la riproduzione del marchio - Impianti di distribuzione di carburante - Superficie espositiva - Pensilina con marchio commerciale - Calcolo dell'imposta sull'intera superficie del supporto - Condizioni - Messaggio pubblicitario globalmente considerato - Distinzione tra funzione informativa e promozionale - Scritta "gasauto" di grandi dimensioni - Rilevanza estetica e finalità pubblicitaria - Misura del tributo relativo alla diffusione di un messaggio contenente la riproduzione di un marchio commerciale (nella specie, apposto sui fascioni laterali della pensilina di un distributore di carburante) da calcolare, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993, in base alle dimensioni dell’intera superficie dell’installazione e non della sola figura geometrica occupata dal marchio - Superficie circostante il marchio che, per caratteristiche dimensionali, cromatiche o per assenza di separazione grafica, collega intrinsecamente il mezzo al messaggio, risultando idonea ad ampliare l'impatto visivo della comunicazione e ad integrarsi in un messaggio pubblicitario globalmente considerato.


 

ORDINANZA

(Presidente: dott. Liberato Paolitto - Relatore: dott. Francesco Bruno)


 

sul ricorso iscritto al n. 14240 del Ruolo Generale dell’anno 2020, proposto da:

TAMOIL ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppa Maria Teresa Lamicela, Giuseppe Francesco Lovetere e Marialucrezia Turco, come in atti domiciliata;

- ricorrente -

 

contro

IRTEL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro di Benedetto, come in atti domiciliata;

- controricorrente -

 

avverso la sentenza n. 1298/19 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, pubblicata in data 23 settembre 2019.

Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. Francesco Bruno, nella camera di consiglio celebrata in data 30 aprile 2026.



 

FATTI DI CAUSA

 

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha accolto parzialmente l’appello principale della Tamoil Italia s.p.a. (ed, in particolare, escludendo dalla tassazione i cartelli recanti la tipologia di carburante messo in vendita, gli adesivi apposti sulle singole pompe di distribuzione e la porzione di tabellone recante l’indicazione dei prezzi del carburante ed, ancora, escludendo che i fascioni laterali della pensilina principale potessero essere considerati mezzi pubblicitari luminosi) e, nel contempo, ha rigettato quello incidentale della IRTEL s.r.l. avverso la sentenza n. 323/17 della Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso della contribuente (e, segnatamente, in relazione alla sanzione per omessa dichiarazione, reputando che si trattasse di dichiarazione incompleta) inerente ad un avviso di accertamento TOSAP 2015 (n. 99927/1990), relativo ad un distributore di carburante ubicato in Vicopisano (PI).

2. La Tamoil Italia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a cinque motivi di impugnazione.

3. La IRTEL s.r.l. ha resistito, depositando controricorso ed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste.


 

RAGIONI DELLA DECISIONE

 

1. Il ricorso non è fondato e, in quanto tale, non merita accoglimento.

2. Con il primo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell’art. 12 Legge n. 212 del 2000 e dell’art. 24 Legge n. 4 del 1929, per avere la corte regionale toscana reputato non violato il contraddittorio nonostante l’omessa redazione e consegna di un processo verbale di constatazione dopo l’accesso ai locali.

3. il motivo è infondato.

3.1. L’accertamento della situazione di fatto -come ha evidenziato la corte territoriale, sulla scorta di un giudizio di fatto non censurabile in questa sede e, del resto, nemmeno contestato (cfr. la sentenza impugnata, a pag. 4)- è stato effettuato ab externo e, quindi, attraverso un’attività per niente invasiva della sfera diretta della contribuente, senza accesso a locali, essendo avvenuto direttamente da un luogo pubblico o aperto al pubblico.

3.2. In tali casi, secondo un orientamento di questa Corte che deve essere qui confermato, non sussistendo ragioni per discostarsene, non è configurabile nemmeno astrattamente la necessità di redazione di un processo verbale, né tanto meno, l’instaurazione di un contraddittorio preventivo, che, peraltro, non è neppure previsto -quanto meno in termini generali- per i tributi non armonizzati (cfr. Cass. n. 20859/25 e la copiosa giurisprudenza in essa richiamata).

4. Con il secondo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., ha prospettato la violazione o falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 507 del 1993, in quanto era stata reputata tassabile l’intera superficie dei fascioni laterali della pensilina principale dell’impianto di distribuzione di carburante su cui erano apposti il logo, il marchio o il nome del soggetto al quale l’impianto era riferibile e non solo quella da essi occupata.

5. Il motivo è infondato.

5.1. I giudici di secondo grado hanno ritenuto -in linea con quanto aveva fatto la Commissione Tributaria Provinciale di Pisa- che la tassazione dovesse riguardare l’intera superficie dei fascioni laterali della pensilina, perché "il maggiore richiamo pubblicitario" dipendeva "indubbiamente... anche dal fatto che la scritta" fosse "apposta su una struttura grande", che si stagliava "in modo molto netto rispetto alle sagome circostanti" (cfr. la sentenza impugnata, a pag. 5).

Il mezzo, quindi, è stato reputato intrinsecamente -ed omnicomprensivamente- pubblicitario, nel senso che l’intera superficie, per le sue dimensioni e per il fatto di riportare, al suo interno, la scritta Tamoil, è stata considerata idonea ad assolvere ad una funzione pubblicitaria, tanto da costituire un "maggiore richiamo" per il pubblico.

5.2. La misura dell’imposta relativa alla pubblicità contenente la riproduzione del marchio commerciale, invero, deve essere calcolata, ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.Lgs. n.507 del 1993, sulla base delle dimensioni dell’intera superficie dell’installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, laddove quest’ultima abbia, per dimensioni, forma, colore o per mancanza di separazione grafica rispetto all’altra, le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria vera e propria o quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario (cfr. Cass. n. 15201/14, Cass. n. 8427/17, Cass. n. 17623/21 e Cass. n. 20839/25).

E, nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, reputando tassabile l’intera superficie dei fascioni laterali della pensilina principale, aventi, per le loro caratteristiche dimensionali e la presenza, al loro interno, della scritta Tamoil, natura unitariamente pubblicitaria, non si è discostata -sulla scorta di un giudizio di fatto insindacabile in questa sede (cfr. Cass. n. 29404/17, Cass. n. 5811/19, Cass. n. 27899/20)- dai suddetti principi, in quanto un messaggio pubblicitario è costituito dall’insieme di scritte e colori, forme e dimensioni, giacché la legge non si riferisce solo alla scritta o al marchio, ma, appunto, al messaggio pubblicitario globalmente considerato.

5.3. In queste ipotesi, l’imposta -proprio come è avvenuto nella vicenda in esame, in cui, come si è detto, anche la superficie dei fascioni laterali della pensilina principale, sui quali era apposto il marchio Tamoil, è stata considerata tassabile, perché essa, nel suo complesso, dava corpo ad un unico messaggio pubblicitario- non può essere determinata in base alla superficie della figura geometrica in cui consiste il solo marchio commerciale, in quanto quella circostante non può essere considerata una mera cornice, distinta da esso, giacché idonea a fungere da (e ad essere utilizzata per) la diffusione del messaggio pubblicitario.

D’altronde, se il supporto -e, cioè, nel caso di specie, i succitati fascioni laterali- è destinato contestualmente sia a reggere la pubblicità, sia ad altre funzioni, bisogna distinguere ciò che fa parte del mezzo pubblicitario da ciò che non ne fa parte: e ne fa parte tutto ciò che collega graficamente il "mezzo" al "messaggio", se per rilievo dimensionale, peculiari caratteristiche coloristiche o riferimenti grafici o cromatici a marchi o insegne aziendali dia luogo ad un mezzo globalmente più "attirante" (cfr. Cass. n. 12648/12).

6. Con il terzo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., ha dedotto la violazione o la falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 507 del 1993, per essere stata reputata tassabile la scritta "gasauto" presente sui fascioni laterali della pensilina secondaria dell’impianto di carburante, che, però, aveva solo natura informativa, costituendo una mera comunicazione al pubblico, assimilabile ad un segnale di indicazione.

7. Il motivo è infondato.

7.1. È stato affermato, in tema di imposta sulla pubblicità, che non rientrano nell’ambito di applicazione del tributo i cartelli situati all’interno delle stazioni di servizio che, in prossimità dei diversi distributori, indicano il tipo di carburante somministrato, trattandosi di messaggi privi di contenuto pubblicitario, che esplicano una funzione essenzialmente informativa e segnaletica rivolta alla clientela che entra nell’area di rifornimento dei combustibili (cfr. Cass. n. 17624/21).

L’art. 5 D.Lgs. n. 507 del 1993 prevede, ai fini dell’applicazione dell’imposta, che ricorra la sussistenza di un messaggio pubblicitario in luogo pubblico o aperto al pubblico, intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell’immagine dell’operatore di mercato, di talché si impone l’esigenza di tenere distinte quelle scritte che non sono destinate a promuovere la domanda di beni o servizi e nemmeno a migliorare l’immagine dell’impresa fornitrice di carburante da quelle finalizzate solamente ad indicare all’utenza il luogo in cui dirigersi per ottenere le prestazioni per le quali ha fatto ingresso nella stazione di servizio, scritte che esplicano, dunque, una funzione essenzialmente informativa e segnaletica, e scritte che, invece, mirano a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili utenti il nome, l’attività o il prodotto dell’impresa (cfr. Cass. n. 20910/25).

7.2. Ed è proprio questo, invero, che ha accertato -sulla scorta, ancora una volta, di un giudizio di fatto insindacabile in questa sede- la corte regionale toscana, secondo la quale la scritta "gasauto" costituiva un vero e proprio "mezzo pubblicitario", trattandosi di una scritta di grosse dimensioni, ben visibile dalla strada e da una certa distanza, per cui non era possibile ritenere che servisse unicamente ad orientare gli automobilisti quando si trovavano all’interno dell’area di servizio, essendo allo scopo già presenti altri segnali di indicazione. Inoltre, la sua funzione pubblicitaria era resa evidente anche dal fatto che non tutte le stazioni di servizio disponevano di un impianto di rifornimento di GPL, per cui, attraverso la suddetta scritta, si reclamizzava proprio il fatto che in quel luogo era possibile rifornirsi di GPL -e, quindi, uno dei prodotti offerti al pubblico- e per questa ragione era stata installata in dimensioni così grandi, tali da permetterne l’avvistamento da una distanza idonea a consentire l’arresto e l’accesso all’area di servizio (cfr. la sentenza impugnata, a pag. 5).

8. Con il quarto motivo -articolato subordinatamente alla reiezione del terzo e, cioè, per il caso in cui fosse stata reputata tassabile la scritta "gasauto"- la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., ha assunto la violazione o falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 507 del 1993, perché la superficie tassabile sarebbe dovuta essere calcolata in relazione al rettangolo contenente la sola scritta.

9. Il motivo è inammissibile.

9.1. La ricorrente, infatti, si è limitata -e solamente nella descrizione dell ‘iter processuale del giudizio di primo grado- a sostenere di avere posto la questione, senza dire -in violazione del principio di autosufficienza- se e, soprattutto, in quali termini fosse stata sottoposta all’autorità giudiziaria adita in secondo grado, avendo genericamente rappresentato di avere proposto appello "in relazione a tutti i capi" che l’avevano vista "soccombente": e ciò è ancor più rilevante se si considera che, nella sentenza impugnata, la questione non è stata in alcun modo trattata, né richiamata.

Tale circostanza, peraltro, induce a dubitare dell’ammissibilità del motivo in esame anche sotto un altro profilo, in quanto, se la questione fosse stata ritualmente veicolata nel giudizio di secondo grado con un motivo di impugnazione, al cospetto del silenzio del consesso regionale, la contribuente avrebbe dovuto lamentare un’omessa pronuncia e non -come ha fatto- una violazione di legge.

9.2. E ciò senza considerare che la ragione di doglianza, in cui si sostanzia il motivo de quo, riposa su una quaestio facti, inerente alla rilevanza, ai fini della configurabilità strutturale e funzionale di un messaggio pubblicitario, della superficie utilizzata, piuttosto che quella più strettamente relativa al prodotto reclamizzato.

E’ utile rammentare, a tal proposito, che non è possibile, sotto il velo dell’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione o di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sollecitare questa Corte ad una rivalutazione dei fatti storici esaminati dalle corti di merito, giacché il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (cfr. Cass. 2682/25).

Con la proposizione del ricorso per cassazione, infatti, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento di fatto del giudice di merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, perché esso è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dalle corti territoriali, restando ad esse riservata l’individuazione e la selezione delle fonti di convincimento e la valutazione delle prove, controllandone l’attendibilità e la concludenza e scegliendo, tra le diverse risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti di causa (cfr. Cass. n. 8315/13, Cass. n. 9097/17, Cass. n. 640/19, Cass. n. 3340/19, Cass. n. 23872/20 e Cass. n. 17744/22).

10. Con il quinto motivo -anch’esso articolato subordinatamente alla reiezione del terzo- la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., ha lamentato la violazione o falsa applicazione degli artt. 8 D.Lgs. n. 507 del 1993, 10 legge 212 del 2000 e 2697 c.c. per avere la corte territoriale: -negato l’emendabilità della dichiarazione che aveva erroneamente fatto riguardo alla natura illuminata della scritta; - ignorato che aveva assolto all’onere della prova della natura opaca della scritta.

11. Il motivo è inammissibile.

11.1. Esso, infatti, non si confronta con la ratio sottesa al convincimento della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, la quale non ha deciso sulla questione in virtù di un argomento giuridico -l’asserita inemendabilità della dichiarazione della contribuente- bensì sul "fatto" -e, quindi, sul relativo accertamento- che la scritta fosse luminosa, tenuto conto di quanto aveva dichiarato la stessa ricorrente (cfr. la sentenza impugnata, a pag. 5).

In altre parole, l’autorità giudiziaria adita in secondo grado - come è possibile evincere dal palese tenore della motivazione che sorregge la decisione- non ha dato risposta al quesito inerente alla natura della scritta in virtù dell’applicazione di una norma di diritto, ma ha valorizzato -pur sempre nell’ambito di un giudizio di fatto- la circostanza consistente nella dichiarazione della contribuente, la quale aveva indicato "tale mezzo pubblicitario come luminoso", specificando -sul piano evidentemente dell’attendibilità e non dell’inemendabilità sotto il profilo giuridico- che non poteva essere modificata.

11.2. Del resto, è consapevole di quanto si è appena detto - e, cioè, che la decisione è incentrata sull’accertamento di fatto inerente alla natura della scritta- la stessa ricorrente, la quale, non a caso, ha lamentato il fatto che i giudici di secondo grado avessero ignorato che aveva fornito la dimostrazione della natura non luminosa della scritta.

Tuttavia, richiamato quanto si è precedentemente detto riguardo all’impossibilità di sollecitare questa Corte ad una rivalutazione dei fatti e del materiale probatorio presi in considerazione dalle corti di merito, è d’uopo soggiungere che l’eventuale erroneità dell’apprezzamento di siffatto materiale non è suscettibile di denuncia neppure ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo per il giudizio, né, tanto meno, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., che dà rilievo, in relazione all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuti - diversamente da quanto è avvenuto nella vicenda in esame- in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. n. 23940/17, Cass. n. 27458/18 e Cass. n. 7090/22).

Né la ricorrente ha prospettato un vero e proprio travisamento delle risultanze processuali, che implica non già una rivalutazione dei fatti, inammissibile, come si è già avuto modo di dire, in sede di legittimità, ma la constatazione o l’accertamento della diversità ed inconciliabilità dell’informazione probatoria riportata ed utilizzata dall’autorità giudiziaria di merito per fondare la decisione rispetto a quella emergente dagli atti di causa specificamente indicati e rappresentati nel ricorso (cfr. Cass. n. 10749/15, Cass. n. 1163/20, Cass. n. 3796/20 e Cass. n. 25310/22, secondo le quali, in questi casi, il giudizio di legittimità non è destinato a dispiegarsi in virtù della valutazione di una o più prove, ma dell’accertamento del travisamento, sussistendo un dato probatorio non equivoco ed insuscettibile di essere interpretato in modi diversi ed alternativi).

12. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.

13. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

14. Sono ravvisabili, altresì, i presupposti per la condanna prevista dall’art. 96, terzo comma, c.p.c., in quanto il ricorso è stato imperniato su motivi palesemente infondati, talvolta frutto di una defatigante reiterazione di ragioni di doglianza già ampiamente reiette dalle corti di merito, e manifestamente inammissibili, talvolta ancorati ad un auspicato riesame degli accertamenti di fatto già compiuti in sede di merito, senza porre alcun tema o questione di rilevanza generale o nomofilattica, tale da giustificare il ricorso al giudice di legittimità.

14.1. È stato osservato, a questo proposito, che, essendo la giurisdizione una risorsa non illimitata, tanto è vero che non solo sono legittime misure di contenimento del contenzioso civile, ma anche auspicabili (cfr. Corte Cost. n. 77/18), la condanna disciplinata dall’art. 96, terzo comma, c.p.c., ha natura sanzionatoria dell’abuso del processo, perpetrato dalla parte soccombente, non disgiunta da una funzione indennitaria, in favore della parte vittoriosa.

Essa, infatti, partecipa di una concorrente finalità, sanzionatoria ed indennitaria, costituendo, per un verso, un rimedio avente scopo di deterrenza contro il ricorso improprio ed ingiustificato alla tutela giurisdizionale -quando si ponga in termini di incompatibilità con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla giustizia (cfr. art. 6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie- e, per altro verso, una misura di ristoro della controparte, in favore della quale la condanna è emanata, per essere stata costretta a difendersi al cospetto di un uso strumentale del processo (cfr. Corte Cost. n. 152/16 e, nello stesso senso, Corte Cost. n. 139 del 2019).

14.2. Nella fattispecie qui riguardata, ricorrono le condizioni per intravedere -in virtù delle ragioni precedentemente menzionate- un utilizzo abusivo della tutela giurisdizionale (cfr., in ordine all’abuso del processo ed ai casi in cui è configurabile, Cass. n. 19285/16, Cass. n. 29812/19, Cass. n. 38528/21, Cass. n. 14548/22, Cass. n. 34429/24, Cass. n. 10356/25 e Cass. n. 2354/26), con la conseguenza che la ricorrente deve essere condannata al pagamento della somma indicata in dispositivo, reputata congrua in relazione alla natura, all’oggetto ed al valore della causa ed alla condotta processuale da essa tenuta.

15. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, D.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 17, Legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in Euro 1.850,00 per compensi ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di Euro 1.850,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 aprile 2026.

Depositato in cancelleria il 21 maggio 2026