• Ditta, denominazione o ragione sociale, insegna

21 maggio 2026

Cassazione civile (ord.), sez. V, 21/05/2026, n. 15497 [Ditta, denominazione o ragione sociale, insegna - Scritte luminose su palazzina adibita a centro servizi in prossimità di casello autostradale - Imposta comunale sulla pubblicità]

Ditta, denominazione o ragione sociale, insegna - Scritte luminose su palazzina adibita a centro servizi in prossimità di casello autostradale - Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) - Avviso di accertamento - Impugnazione - Rigetto - Appello - Rigetto - Ricorso - Rigetto - Presupposto impositivo ex artt. 5 e 12 d.lgs. 507/1993 - Insegne soggette a imposizione qualora travalichino la mera finalità distintiva per via dell'ubicazione, delle caratteristiche strutturali o delle modalità d'uso, risultando oggettivamente idonee a far conoscere a un numero indefinito di utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa e a migliorarne l'immagine - Irrilevanza dell'intento soggettivo del contribuente o della mancanza di una esplicita finalità reclamistica o propagandistica.

 

ORDINANZA

(Presidente: dott. Paolitto Liberato - Relatore: dott. Bruno Francesco)

 

sul ricorso iscritto al n. 9179 del Ruolo Generale dell’anno 2022, proposto

 

DA

AUTOVIE VENETE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Bergianti, come in atti domiciliata,

RICORRENTE

 

 

CONTRO

ICA S.R.L.., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Cardosi, come in atti domiciliata,

CONTRORICORRENTE

 

avverso la sentenza n. 133/21 della Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia, pubblicata in data 27 settembre 2021.

Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. Francesco Bruno, nella camera di consiglio del 30 aprile 2026.

 

 

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia ha rigettato l’appello della Autovie Venete s.p.a. avverso la sentenza n. 58/17 della Commissione Tributaria Provinciale di Udine, con la quale era stato rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 2, annualità 2015, emesso dalla ICA s.r.l., società concessionaria per il Comune di Palmanova (UD), in relazione all’imposta sulla pubblicità dovuta per due scritte non luminose poste in aderenza della palazzina adibita a centro servizi di sua proprietà, ubicata in prossimità del casello autostradale di Palmanova.

2. La Autovie Venete s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tre motivi di impugnazione.

3. La ICA s.r.l. ha resistito, depositando controricorso e, successivamente, memoria, concludendo per la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste.


 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non è fondato e, in quanto tale, non merita accoglimento.

2. Con il primo motivo la ricorrente ha prospettato la nullità della sentenza impugnata, per motivazione apparente, in quanto la corte di merito aveva omesso di considerare che il reale ed unico thema decidendum non era né la qualifica di insegne di esercizio delle scritte assoggettate ad imposta, né la loro metratura (circostanze pacifiche), bensì la natura di messaggio pubblicitario delle stesse.

3. Il motivo è infondato.

3.1. È denunciabile in cassazione, invero, solo l’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14). Secondo questi canoni assiologici, quindi, non sono più configurabili le censure di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, perché il sindacato di legittimità su di essa non può che essere circoscritto alla mera verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (cfr. Cass. n. 22598/18).

La mancanza della motivazione, riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione- o quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni in essa contenute siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, di riconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 6626/22). La motivazione, invece, è solo apparente -e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo-allorquando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, siccome recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudicante per la formazione del proprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n. 16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n. 1986/25).

3.2. Nella vicenda in esame, i giudici di secondo grado - motivando sicuramente al di sopra del “minimo costituzionale” al quale si è fatto testé riferimento- hanno ritenuto che ricorresse il presupposto impositivo, in quanto l’art. 12 d.lgs. n. 507 del 1993 prevede la tassabilità delle insegne, con le sole esclusioni di cui all’art. 17, che, al comma 1-bis, esenta le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede dove si svolge l’attività alla quale si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati, per cui, non ricorrendo questi presupposti (essendo le insegne poste su un edificio diverso dalla sede ed avendo una superficie superiore a quella or ora rammentata), hanno rigettato l’appello (cfr. la sentenza impugnata, a pag. 3).

4. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla natura non luminosa delle insegne -da distinguere, in ogni caso, dalla vera e propria “pubblicità”- e dall’irrilevanza -ai fini della tassazione- della loro ubicazione presso un edificio non adibito a sede della società, vieppiù considerando che non era dirimente, al riguardo, il mero dato formale, incentrato esclusivamente sulla sede legale.

5. Il motivo è infondato.

5.1. L’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. ha introdotto nell’ordinamento processuale un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo e, cioè, che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (cfr. Cass., sez. un., 8053/14). Il ricorrente, nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, num. 6, e 369, secondo comma, num. 4, c.p.c., è tenuto ad indicare, allorché ritenga che ricorra un vizio del genere, il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come ed il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività (cfr. Cass. n. 19049/22), dovendosi pur sempre rimarcare che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dall’autorità giudiziaria adita, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. n. 17819/25).

La norma, infatti, si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che sia stato offerto al contraddittorio delle parti, da intendersi come un vero e proprio accadimento naturalistico, giacché costituisce un fatto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante: può trattarsi, dunque, di un fatto principale, ai sensi dell’art. 2697 c.c. (un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché sia controverso e decisivo, nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore della motivazione, sia idoneo a viziare la decisione, perché suscettibile di influenzare l’esito del giudizio, non integrando, invece, un fatto il cui omesso esame possa cagionare il vizio de quo una mera argomentazione o deduzione difensiva, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, o le mere ipotesi alternative, e neppure le singole risultanze probatorie, qualora il fatto storico rilevante sia stato, in ogni caso, preso in considerazione (cfr. Cass. n. 6979/25).

5.2. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno affrontato le questioni inerenti alla natura delle scritte, costituite da insegne (definite, peraltro, in alcune parti della sentenza, “luminose”, per un presumibile refuso, irrilevante ai fini della decisione, essendo indicate, in altre parti, come “non luminose”), ed alla loro ubicazione (presso il centro-servizi e non presso la sede della società), per cui, a stretto rigore, non è possibile discettare di omesso esame di un fatto, bensì di accertamento di un fatto.

5.3. Inoltre, la decisione assunta con la sentenza impugnata, imperniata sull’inapplicabilità dell’esenzione di cui all’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 597 del 1993, alle insegne de quibus, trattandosi di scritte poste su un edificio non costituente la sede della società, di dimensioni superiori a cinque metri quadrati, è sostanzialmente conforme a quella della Commissione Tributaria Provinciale di Udine: viene in rilievo, quindi, il tema della cosiddetta “doppia conforme”, di cui all’art. 348 ter, quarto e quinto comma, c.p.c., il cui contenuto è stato riprodotto, con la recente riforma dell’ordinamento processuale, nell’art. 360, terzo comma, c.p.c., che commina la sanzione processuale dell’inammissibilità della ragione di doglianza costituita dall’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio sia quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, sia quando le due decisioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto di causa, non ostandovi che, in secondo grado, siano stati aggiunti argomenti ulteriori per rafforzare o precisare le statuizioni già assunte dal primo giudice (cfr. Cass. n. 7724/22).

Ed, al cospetto di una siffatta ipotesi, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., è tenuto ad indicare -diversamente da quanto è avvenuto nella vicenda in esame-le ragioni di fatto poste specificamente a fondamento della decisione di primo grado e quelle poste, altrettanto specificamente, a fondamento della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 5528/14, Cass. n. 26774/16, Cass. n. 5947/23 e Cass. n. 25082/24).

6. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione o falsa applicazione degli artt. 5 e 17 d.lgs. n. 507 del 1993, in ragione dell’insussistenza del presupposto impositivo, non avendo le scritte natura pubblicitaria, giacché la disciplina legale risulterebbe indubbiamente violata qualora fosse interpretata nel senso di ricomprendere nell’area dell’imposizione le insegne di un soggetto monopolista indiretto, mancando in radice lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o di migliorarne -del suddetto soggetto- l’immagine.

7. Il motivo è infondato.

7.1. L’art. 12 d.lgs. n. 507 del 1993 prevede, in termini generali, che le insegne siano assoggettate ad imposta, essendo, dunque, astrattamente idonee ad assolvere ad una funzione pubblicitaria, salvo che ricorrano le ipotesi di esonero disciplinate dall’art. 17, commi 1 ed 1-bis, d.lgs. n. 507 del 1993, non ricorrenti nella vicenda in esame, trattandosi -come si è più volte detto- di insegne collocate su un edificio non coincidente con la sede della società ed, in ogni caso, aventi dimensioni superiori a cinque metri quadrati.

L’art. 5 d.lgs. n. 507 del 1993, invece, individua il presupposto impositivo, ravvisabile al cospetto di messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o di migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

È stato affermato, a tal proposito, che la norma correla l’assoggettabilità ad imposizione di qualunque messaggio pubblicitario attuato “attraverso forme di comunicazione visive o acustiche”, siccome espressivo di capacità contributiva, tutte le volte in cui l’uso del segno distintivo dell’impresa o del prodotto, qual è anche l’insegna, oltre alla ragione sociale, al marchio, ecc., travalichi la mera finalità distintiva -che è quella di permettere al consumatore, orientandone le scelte, di riconoscere i prodotti o servizi offerti rispetto a quelli degli altri operatori di mercato- per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) dove esso è situato, per le sue caratteristiche strutturali o per le modalità di utilizzo, in quanto oggettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indefinito di possibili acquirenti o utenti il nome, l’attività o il prodotto dell’impresa (cfr. Cass. n. 8658/15, Cass. n. 11530/18 e Cass. n. 2769/26), nonché a promuoverne o migliorarne l’immagine (cfr. Cass. n. 17624/21 e, nello stesso senso, Cass. n. 32557/25), essendo rilevante -a prescindere, quindi, dall’intento soggettivo di colui il quale ad esso ricorra (cfr. Cass. n. 31707/18 e Cass. n. 1164/26) e dall’eventuale funzione reclamistica o propagandistica che sia destinato ad assolvere (cfr. Cass. n. 23383/09, Cass. n. 29089/18 e Cass. 20872/25)- che il messaggio abbia l’attitudine, in rapporto all’ubicazione del mezzo ed alle sue peculiari caratteristiche, ad avere un numero indefinito di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in un determinato luogo (cfr. Cass. n. 27497/14, Cass. n. 6714/17 e Cass. n. 20818/25).

7.2. Ebbene, in questa prospettiva, la circostanza sulla quale è imperniato il motivo in esame -e, cioè, il fatto di essere la contribuente in una situazione di “monopolio indiretto”, per svolgere il servizio su concessione e senza concorrenza- non è decisiva, perché la natura pubblicitaria di un messaggio non presuppone necessariamente -come si è accennato in precedenza- una finalità reclamistica o propagandistica, volta a sollecitare l’acquisto di beni o servizi o a preferirli a quelli di altri operatori di mercato, ma l’attitudine alla divulgazione ed al consolidamento della riconoscibilità del nome dell’impresa, dell’attività e dei beni o servizi che offre, diffondendone la notorietà nel pubblico e migliorandone l’immagine, fermo restando che, al fine di intravedere la suddetta natura, non è indispensabile una comparazione tra beni o servizi, potendo il messaggio anche essere meramente diretto a sollecitare la fruizione di determinati beni o servizi rispetto all’alternativa, per i potenziali consumatori, di non fruirne.

Né rileva l’ulteriore circostanza allegata dalla ricorrente, inerente alla sua natura di “organismo di diritto pubblico”, non solo perché, sul piano processuale, la questione non è stata mai posta nel corso del giudizio, non essendoci alcun riferimento ad essa nemmeno nelle sentenze di merito e non essendo stato specificato, in ogni caso, se e quando sia stata veicolata nel vaso processuale, in violazione del principio di specificità e, soprattutto, di autosufficienza, ma anche perché, sul piano sostanziale, si tratta di un soggetto esercente attività economica, nella forma di società di capitali, operante sul mercato.

L’art. 6 d.lgs. n. 507 del 1993, che definisce il soggetto passivo d’imposta, non pone, del resto, alcuna esclusione sulla base della natura e della qualità del contribuente, sempre che, ovviamente, sia configurabile un messaggio pubblicitario e, cioè, che il mezzo utilizzato abbia le caratteristiche precedentemente menzionate e sia finalizzato, quindi, al richiamo dell’attenzione del pubblico sui beni o servizi offerti o a migliorare l’immagine di chi li offre e sia potenzialmente idoneo ad incrementare il risultato positivo dell’attività d’impresa (che, nel caso di specie, è indubitabilmente esercitata), in quanto strettamente correlato ad un vantaggio immediato e diretto per il beneficiario, in relazione alla risonanza che il suddetto messaggio sia suscettibile di avere nella platea dei consumatori (cfr. Cass. n. 9696/22).

8. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.

9. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

10. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

 

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 1.800,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposta impugnazione, se dovuto.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2026.

 

 

Il Presidente

dott. Liberato Paolitto