27 febbraio 2013
Cassazione penale, sez. V, 27/02/2013, n. 9389 [Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - Configurabilità del reato]
Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Delitti contro l'industria e il commercio - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - Bene giuridico tutelato - Elemento oggettivo.
Ai fini della configurabilità del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.) - che ha per oggetto la tutela dell'ordine economico - è sufficiente la mera imitazione del marchio, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché idonea a trarre in inganno l'acquirente sull'origine, qualità o provenienza del prodotto da un determinato produttore.
Massime precedenti conformi, vedi: Cass. pen. n. 31482/2007, Cass. pen. n. 13322/2009.
Massime precedenti vedi: Cass. pen. n. 23104/2012.
Fonte: CED Cassazione.
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